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52.2011.575

Trasmissione per competenza

Ticino · 2011-12-22 · Italiano TI
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Trasmissione per competenza

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2011 52.2011.575 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2011 52.2011.575 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2011 52.2011.575

Trasmissione per competenza

Incarto n. 52.2011.575 Lugano 22 dicembre 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna, presidente assistito dal segretario: Fulvio Campello, vicecancelliere statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di RI 1 contro la decisione 17 novembre 2011 novembre 2011 del Servizio incassi dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rispettivamente per denegata giustizia, non avendo l'autorità evaso il suo scritto 24 novembre 2011; richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1); letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto che con scritto 17 novembre 2011 il Servizio incassi dello IAS, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rilevato che RI 1 non aveva ossequiato all'impegno assunto il 20 ottobre 2010 in merito alla rateazione dei suoi contributi personali per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008, per cui risultava un arretrato di fr. 1'849.65, ha invitato l'assicurato a voler provvedere al loro saldo entro il 27 novembre 2011, indicando che, in caso contrario, avrebbe proceduto all'incasso per via esecutiva; che il 24 novembre 2011, RI 1 ha reagito a suddetto scritto, spiegando di aver regolarmente soluto le gli importi dovuti e che, dopo verifica, non gli risultavano altre polizze non corrisposte relative alla dilazione di pagamento ricordata più sopra; egli ha quindi chiesto alla Servizio di procedere a una verifica, ritenuto come gli fosse impossibile provvedervi direttamente; l'assicurato ha quindi soggiunto di confermare la sua " disponibilità a versare le mensilità, regolarmente notificatemi ed ancora non corrisposte per cause indipendenti da me, nei mesi successivi alla 12° rata di fr. 609.65 "; che, con ricorso 6 dicembre 2011,  RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione 17 novembre 2011 e che sia ordinato all'assicuratore di " dar seguito alla chiesta misura, ossia di procedere all'invio delle polizze di versamento per le mensilità risultate mancanti "; che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto; che in applicazione dell'art. 48 LPamm, giusta il quale  l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, l'atto non è stato intimato per la risposta; che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm); che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo (art. 60 cpv. 1 LPamm); la recente modificazione del cpv. 2 della norma ha tuttavia introdotto una competenza generale sussidiaria per quanto attiene alle decisioni prolate dal Governo; che, nel caso concreto, la decisione non è stata pronunciata dal Consiglio di Stato; entra pertanto in linea di conto unicamente l'ipotesi di cui all'art. 60 cpv. 1 LPamm; che, tuttavia, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni emanate dal Servizio incassi dello IAS; che l'art. 49 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), prevede che, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni; che queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA); che, giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso; questo può essere interposto, soggiunge la norma (cpv. 2), anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione; l'impugnativa va insinuata presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA); che RI 1, con l'allegato in rassegna, dichiara di aggravarsi contro la decisione 17 novembre 2011 descritta in ingresso; egli inoltre spiega che intende ricorrere per denegata giustizia, poiché l'autorità amministrativa non avrebbe evaso il suo scritto 24 novembre 2011; che, pertanto, il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo si appalesa irricevibile, mentre il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni; che, infatti, detto Tribunale è competente a evadere l'impugnativa di RI 1 sia nella misura in cui essa è rivolta contro la decisione 17 novembre 2011, in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, del 23 giugno 2008 (Lptca; RL 3.4.1.1), sia nella misura in cui il rimedio esperito debba essere considerato un ricorso per denegata giustizia, in relazione alla mancata evasione del suo scritto 24 novembre 2011, come previsto dall'art. 2 Lptca; che, pertanto, in applicazione dell'art. 4 LPamm, il ricorso dev'essere trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni; che data la particolarità della fattispecie, questo Tribunale rinuncia a percepire una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile . §.   Di conseguenza gli atti sono trasmessi, per competenza, al    Tribunale cantonale delle assicurazioni.

2.   Non si preleva una tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario