Revoca di ammonimento di 5 mesi e mezzo per guida in stato di inattitudine, elusione della prova del sangue e infrazioni alle norme della circolazione. Autorità amministrativa vincolata anche alla qualifica giuridica dei fatti operata dal giudice penale quando questi li conosce meglio
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 3
aprile 2006, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo
presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa
materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 N. 80 e rinvii).
3. Il
ricorrente contesta la tesi secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata
agli esiti del procedimento penale avviato nei suoi confronti. Ritiene che solo
gli accertamenti di fatto del giudice penale possano impegnare la Sezione della
circolazione ai fini dell'adozione di una misura amministrativa.
3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In particolare, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare,
se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli,
doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un
procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di
far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o
vi ha rinunciato.
Di principio, l'autorità amministrativa non
può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico.
In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in
vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è
legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata
in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante
dall’apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio
dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158
consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Evenienza,
questa, chiaramente ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un
procedimento penale nell'ambito del quale il Pretore penale ha indetto un
pubblico dibattimento, ascoltato l'accusato e una teste, giungendo alla
conclusione che le censure di inapplicabilità della LCStr sottopostegli erano
info
ndate. La valutazione giuridica effettuata
in sede penale è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il processo,
il che la rende vincolante per le autorità amministrative preposte alla revoca
della licenza.
3.2. In concreto, a seguito degli eventi
occorsi il 7 marzo 2006 il Pretore penale ha inflitto al ricorrente una multa
di fr. 1'000.- riconoscendolo colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme
della circolazione.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il
ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi
da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio,
questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti
vincolato alla condanna pronunciata il 19 ottobre 2006. Se l'insorgente
riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un apprezzamento
giuridico errato dei fatti rilevanti, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di
diritto indicati in sentenza (ricorso alla CCRP) e contestare nuovamente le inosservanze
alla LCStr che gli venivano addebitateRI 1, è invece rimasto passivo. Ha
supinamente accettato la condanna per il triplice concorso di infrazioni alla
LCStr di cui è stato ritenuto colpevole. In simili evenienze, il principio
della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione l'applicabilità
stessa della LCStr al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
4. 4.1 Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza
di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16
a
; medio grave, art. 16
b
; grave, art. 16
c
) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del
sangue o all'esame dell'alito (art. 16
c
cpv. 1 lett. b e d LCStr). In
tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno tre mesi (art. 16
c
cpv. 2 lett. a LCStr).
4.2.
Nel
caso in esame, dagli
atti risulta che il 7 marzo 2006 RI 1 ha
guidato in stato di inattitudine (ebrietà), ha eluso i provvedimenti ordinati
dalla polizia per accertare la sua incapacità alla guida e violato alcune norme
minori della LCStr, perdendo la padronanza di guida della vettura targata TI __________
e andando a cozzare contro la barriera installata all'uscita del posteggio
dell'albergo "La Perla" di Agno.
Se ne
deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse
dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento
di revoca di cinque mesi e mezzo disposto dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza
si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere
che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente.
5. Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 16, 16
c
, 25a, 90 LCStr; 33,
40, 41 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2007 52.2007.70 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2007 52.2007.70 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.05.2007 52.2007.70
Revoca di ammonimento di 5 mesi e mezzo per guida in stato di inattitudine, elusione della prova del sangue e infrazioni alle norme della circolazione. Autorità amministrativa vincolata anche alla qualifica giuridica dei fatti operata dal giudice penale quando questi li conosce meglio
Incarto n. 52.2007.70 Lugano 22 maggio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 26 febbraio 2007 di RI 1 patrocinato da: PA 1 contro la decisione 6 febbraio 2007 (no. 675) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la li cenza di condurre per la durata di sette mesi, ordinandogli nel contempo di partecipare ad un corso di educazione stradale per conducenti recidivi; vista la risposta 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. RI 1, nato il __________, ha conseguito la licenza di condurre nel novembre del 1979, dopo aver subito due revoche della licenza di allievo conducente. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi: 9 marzo 1995: revoca di 1 mese per superamento del limite di velocità (175/166 km/h sul limite di 120 km/h); 13 novembre 1998: ammonimento a seguito di un incidente stradale e abbandono dei luoghi senza attendere l'arrivo della polizia; 18 novembre 1999: revoca di 5 mesi per aver circolato in stato di ebrietà (1.31-1.61 g/kg). B. Il 7 marzo 2006, verso le ore 00.30, il ricorrente ha circolato all'interno del posteggio privato dell'albergo "La Perla" di Agno, andando ad urtare la barriera posta all'uscita dell'area di sosta. Invitato dalla polizia a sottoporsi agli usuali controlli dell'alcolemia, RI 1 si è rifiutato di sottostare alla prova etanografica ed al prelievo del sangue. La susseguente visita medica eseguita presso l'OCL di Lugano ha tuttavia evidenziato una pronunciata inabilità alla guida per consumo di bevande alcoliche. C. A seguito di questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1 venisse condannato alla pena di 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Il prevenuto si è opposto al decreto di accusa. La fattispecie è stata quindi sottoposta al Pretore penale di Bellinzona, che in esito ad un pubblico dibattimento svoltosi il 19 ottobre 2006 ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione, reati previsti dalla LCStr per i quali gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-. L’interessato non ha impugnato tale sanzione che è quindi passata in giudicato incontestata. D. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 30 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di sette mesi (dall'8 gennaio al 9 giugno 2007), autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16 c cpv. 1 lett. b e d, 16 c cpv. 2 lett. a e 25 cpv. 3 lett. e LCStr, con l'ordine di partecipare ad un corso di educazione stradale per conducenti recidivi la cui mancata effettuazione avrebbe comportato una proroga della revoca di un mese. E. In parziale accoglimento del ricorso inoltratogli da RI 1, il 6 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la predette decisione, riducendo il periodo di revoca da sette a cinque mesi e mezzo. Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti esperito in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza di condanna emessa il 19 ottobre 2006 dalla Pretura penale di Bellinzona. Tenuto conto dei reati commessi, costitutivi di infrazioni gravi ai sensi dell’art. 16 c LCStr, della colpa del ricorrente e della sua reputazione quale conducente che non necessita della patente a titolo professionale, il Consiglio di Stato ha disposto una revoca di cinque mesi e mezzo richiamandosi in sostanza al principio della proporzionalità. Ha confermato inoltre l'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per conducenti recidivi. F. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’annullamento della risoluzione impugnata e della misura di revoca emanata nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene innanzi tutto che l'autorità amministrativa è vincolata unicamente all'accertamento dei fatti effettuato dal giudice penale, ma non alle conclusioni tratte in quella sede. Ripropone dunque le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di non aver commesso infrazioni su una strada pubblica e di non soggiacere pertanto alla disciplina della LCStr in relazione agli eventi occorsi la notte del 7 marzo 2006. La misura decisa dal Governo - soggiunge - risulta in ogni modo inadeguata e sproporzionata. G. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 3 aprile 2006, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 N. 80 e rinvii).
3. Il ricorrente contesta la tesi secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata agli esiti del procedimento penale avviato nei suoi confronti. Ritiene che solo gli accertamenti di fatto del giudice penale possano impegnare la Sezione della circolazione ai fini dell'adozione di una misura amministrativa. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. Di principio, l'autorità amministrativa non può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall’apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1). Evenienza, questa, chiaramente ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un procedimento penale nell'ambito del quale il Pretore penale ha indetto un pubblico dibattimento, ascoltato l'accusato e una teste, giungendo alla conclusione che le censure di inapplicabilità della LCStr sottopostegli erano info ndate. La valutazione giuridica effettuata in sede penale è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il processo, il che la rende vincolante per le autorità amministrative preposte alla revoca della licenza. 3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 7 marzo 2006 il Pretore penale ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 1'000.- riconoscendolo colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 19 ottobre 2006. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un apprezzamento giuridico errato dei fatti rilevanti, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in sentenza (ricorso alla CCRP) e contestare nuovamente le inosservanze alla LCStr che gli venivano addebitateRI 1, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per il triplice concorso di infrazioni alla LCStr di cui è stato ritenuto colpevole. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione l'applicabilità stessa della LCStr al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
4. 4.1 Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a; medio grave, art. 16 b; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del sangue o all'esame dell'alito (art. 16 c cpv. 1 lett. b e d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). 4.2. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 7 marzo 2006 RI 1 ha guidato in stato di inattitudine (ebrietà), ha eluso i provvedimenti ordinati dalla polizia per accertare la sua incapacità alla guida e violato alcune norme minori della LCStr, perdendo la padronanza di guida della vettura targata TI __________ e andando a cozzare contro la barriera installata all'uscita del posteggio dell'albergo "La Perla" di Agno. Se ne deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento di revoca di cinque mesi e mezzo disposto dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente.
5. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 16, 16 c, 25a, 90 LCStr; 33, 40, 41 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione a: patr. da Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna. terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario