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52.2007.397

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il marciapiede

Ticino · 2008-03-18 · Italiano TI
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Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il marciapiede

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

E. 2.1 Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Può invece valutare diversamente la fattispecie dal punto di vista giuridico. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla valutazione giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c).

E. 2.2 RI 1

censura le deduzioni dell'Ufficio giuridico

della Sezione della circolazione (UGC), rimproverandogli di avergli revocato la

licenza di condurre per una infrazione grave secondo l'art. 16

c

cpv. 1

lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito soltanto per una contravvenzione alle

norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC

avrebbe dovuto attenersi alla precedente valutazione, essendo vincolato alle

risultanze della procedura penale. La tesi difensiva non può essere

accreditata.

L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso

si è fondato in particolare sul rapporto d'incidente 12 febbraio 2007 della

Polizia cantonale di __________, corredato del verbale d'interrogatorio del

trasgressore e delle fotografie della zona teatro degli eventi. La sua

qualifica giuridica non è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite

durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione

allestita dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro.

L'UGC era di principio vincolato all'accertamento dei fatti posto a fondamento

della decisione penale adottata. Da questo profilo, non sussiste alcuna

contestazione. I fatti non sono controversi.

L'UGC non era invece vincolato anche alla valutazione giuridica della

fattispecie che esso stesso aveva operato statuendo quale autorità penale. Per

il Tribunale federale, la qualifica giuridica attribuita dal giudice penale ai

fatti rilevanti vincola in effetti l'autorità amministrativa soltanto quando

dipende in misura determinante dall'apprezzamento di circostanze che tale

giudice conosce meglio di quest'ultima. Ipotesi, questa, che in concreto non si

verifica già perché l'autorità amministrativa, che si identifica con quella

penale, ha statuito sulla base degli stessi atti.

Ci si può invero chiedere se elementari considerazioni di coerenza e

l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie non impongano all'istanza che

statuisce dapprima come autorità penale ed in seguito come autorità

amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla qualifica giuridica

precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie in sede penale. A

mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve prevalere

sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e prive di

contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie

operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le

necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative

dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede

non giustificano una reiterazione dell'errore.

Confermando la diversa impostazione

giuridica che la Sezione della circolazione ha dato agli accadimenti, il

Consiglio di Stato non è dunque incorso in alcuna violazione del diritto. La

sentenza federale invocata dal ricorrente (STF 6A.21/2006 del 16 giugno 2006)

non permette di giungere ad altra conclusione, avendo per oggetto un accertamento

manifestamente incompleto dei fatti determinanti che ha indotto l'Alta Corte ad

annullare la decisione viziata ed a rinviare gli atti all'ultima istanza cantonale

per nuovo giudizio.

3.   Resta da

esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza

della circolazione ai sensi dell'art. 16

c

cpv. 1 lett. a LCStr e la

durata della revoca irrogatagli.

3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla

circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista

dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo

caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità

professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può

tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16

a

, medio grave, art. 16

b

, grave, art. 16

c

) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16

c

cpv. 1 lett. a LCStr).

3.2. In sede penale RI 1 è stato multato per

aver circolato a velocità inadeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr), perso la

padronanza di guida del proprio veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC), attraversato

la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza (art. 34 cpv. 1 e 2

LCStr, 7 cpv. 1 ONC) e invaso il marciapiede su entrambi i lati della

carreggiata. Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di

multa 27 aprile 2007 cresciuta in giudicato incontestata.

Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove

solo si consideri che sono avvenuti all'interno di una località, su un tratto

di strada bagnata gravato da un limite di velocità di 60 km/h e in condizioni di luce precarie. Solo l'assenza di altri veicoli e soprattutto di pedoni ha

fatto sì che la carambola nella quale è incorso il ricorrente non abbia avuto

conseguenze tragiche. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ha cagionato un serio pericolo astratto per la sicurezza del traffico violando gravemente le norme

della circolazione ai sensi dell'art. 16

c

cpv. 1 lett. a LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16

c

LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi

tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da

questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al

diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che

corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui

il ricorrente si è reso protagonista.

4.   Stante quanto precede, il

ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli artt. 15a cpv. 3, 16, 16c, 31, 32, 34, 90

LCStr, 3, 7 ONC, 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è respinto.

E. 3 Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2008 52.2007.397 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2008 52.2007.397 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.03.2008 52.2007.397

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi per avere circolato a velocità inadeguata, perso la padronanza del veicolo, attraversato la corsia di contromano e invaso il marciapiede

Incarto n. 52.2007.397 Lugano 18 marzo 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera statuendo sul ricorso 20 novembre 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione 6 novembre 2007 (no. __________) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 agosto 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi e gli ha prorogato di un anno la licenza di condurre in prova; vista la risposta 28 novembre 2007 del Consiglio di Stato: letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre in prova (categoria B e B1) nell'ago-sto del 2006. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico. B.   L'8 febbraio 2007, verso le ore 7.40, il ricorrente è incorso in un incidente delle circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale che da __________ porta a __________ alla guida della sua autovettura “VW Golf” targata TI __________. In effetti, abbordando una curva piegante a destra, ha perso il controllo del veicolo, è salito sul marciapiede di destra andando ad urtare la ringhiera, indi è rimbalzato sul lato opposto oltrepassando la linea di sicurezza e, dopo aver invaso il marciapiede di sinistra, ha cozzato contro un muro di recinzione. C.   A seguito di questa infrazione, il 27 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia, rifacendosi in particolare agli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr. Il 2 agosto 2007 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G ed M. La licenza di condurre in prova gli è stata inoltre prorogata di un anno. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 15 a cpv. 3, 16 c cpv. 1 lett. a, 16 c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 31 cpv. 1 e 33 cpv. 1 OAC. D.   Con giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Il Governo ha ricordato innanzi tutto che secondo giurisprudenza l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento delle circostanze contenuto in una decisione penale, ma è legata anche alla qualifica giuridica operata in quella sede solo se il giudice penale conosce la fattispecie meglio di quello amministrativo. Posta questa premessa, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che l'insorgente avesse effettivamente commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi. E.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata e l'applicazione di un semplice ammonimento in luogo della revoca. Il ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo che l'autorità amministrativa doveva attenersi ai fatti ritenuti in ambito penale. Visto che in conseguenza dell'accaduto gli è stata irrogata una multa per violazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr (semplice contravvenzione alle norme della circolazione), l'autorità amministrativa non poteva imputargli un'infrazione grave giusta l'art. 16 c LCStr e revocargli la licenza di condurre per tre mesi. In assenza di precedenti, doveva infliggergli un ammonimento in applicazione dell'art. 16 a cpv. 3 LCStr o tutt'al più una revoca di un mese per infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr. F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. 2.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente affermato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Può invece valutare diversamente la fattispecie dal punto di vista giuridico. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata alla valutazione giuridica effettuata in sede penale solo quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di fatti che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa per aver esperito un pubblico dibattimento, nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 49 B VIII c). 2.2. RI 1 censura le deduzioni dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UGC), rimproverandogli di avergli revocato la licenza di condurre per una infrazione grave secondo l'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr, dopo che l'aveva punito soltanto per una contravvenzione alle norme della circolazione in base all'art. 90 cifra 1 LCStr. A suo dire, l'UGC avrebbe dovuto attenersi alla precedente valutazione, essendo vincolato alle risultanze della procedura penale. La tesi difensiva non può essere accreditata. L'UGC ha statuito quale autorità penale esclusivamente in base agli atti. Esso si è fondato in particolare sul rapporto d'incidente 12 febbraio 2007 della Polizia cantonale di __________, corredato del verbale d'interrogatorio del trasgressore e delle fotografie della zona teatro degli eventi. La sua qualifica giuridica non è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il procedimento contravvenzionale, ma dal solo esame della documentazione allestita dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro. L'UGC era di principio vincolato all'accertamento dei fatti posto a fondamento della decisione penale adottata. Da questo profilo, non sussiste alcuna contestazione. I fatti non sono controversi. L'UGC non era invece vincolato anche alla valutazione giuridica della fattispecie che esso stesso aveva operato statuendo quale autorità penale. Per il Tribunale federale, la qualifica giuridica attribuita dal giudice penale ai fatti rilevanti vincola in effetti l'autorità amministrativa soltanto quando dipende in misura determinante dall'apprezzamento di circostanze che tale giudice conosce meglio di quest'ultima. Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica già perché l'autorità amministrativa, che si identifica con quella penale, ha statuito sulla base degli stessi atti. Ci si può invero chiedere se elementari considerazioni di coerenza e l'interesse ad evitare decisioni contraddittorie non impongano all'istanza che statuisce dapprima come autorità penale ed in seguito come autorità amministrativa di attenersi in sede amministrativa alla qualifica giuridica precedentemente attribuita ad una determinata fattispecie in sede penale. A mente di questo Tribunale, il principio di legalità deve prevalere sull'interesse dell'amministrato all'adozione di decisioni coerenti e prive di contraddizioni. Ove ritenga erronea la qualifica giuridica della fattispecie operata in sede di giudizio penale, nulla vieta dunque all'UGC di apportarvi le necessarie correzioni in sede di decisione sulle conseguenze amministrative dell'infrazione. L'interesse dell'amministrato ed il principio della buona fede non giustificano una reiterazione dell'errore. Confermando la diversa impostazione giuridica che la Sezione della circolazione ha dato agli accadimenti, il Consiglio di Stato non è dunque incorso in alcuna violazione del diritto. La sentenza federale invocata dal ricorrente (STF 6A.21/2006 del 16 giugno 2006) non permette di giungere ad altra conclusione, avendo per oggetto un accertamento manifestamente incompleto dei fatti determinanti che ha indotto l'Alta Corte ad annullare la decisione viziata ed a rinviare gli atti all'ultima istanza cantonale per nuovo giudizio.

3.   Resta da esaminare se RI 1 ha effettivamente compromesso in maniera grave la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr e la durata della revoca irrogatagli. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a, medio grave, art. 16 b, grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). 3.2. In sede penale RI 1 è stato multato per aver circolato a velocità inadeguata (art. 32 cpv. 1 LCStr), perso la padronanza di guida del proprio veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC), attraversato la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza (art. 34 cpv. 1 e 2 LCStr, 7 cpv. 1 ONC) e invaso il marciapiede su entrambi i lati della carreggiata. Questi sono i fatti decisivi, accreditati dalla risoluzione di multa 27 aprile 2007 cresciuta in giudicato incontestata. Trattasi di eventi oggettivamente gravi, ove solo si consideri che sono avvenuti all'interno di una località, su un tratto di strada bagnata gravato da un limite di velocità di 60 km/h e in condizioni di luce precarie. Solo l'assenza di altri veicoli e soprattutto di pedoni ha fatto sì che la carambola nella quale è incorso il ricorrente non abbia avuto conseguenze tragiche. In simili evenienze, non v'è dubbio RI 1 ha cagionato un serio pericolo astratto per la sicurezza del traffico violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.

4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli artt. 15a cpv. 3, 16, 16c, 31, 32, 34, 90 LCStr, 3, 7 ONC, 33 OAC, 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria