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52.2003.95

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407); che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate; che, nell'evenienza concreta, la ricorrente ha offerto prodotti diversi da quelli prescritti dalle condizioni di gara:

- scivoli in polietilene anziché in vetroresina,

- lastre in gomma di 50 x 50 cm invece che di 100 x 100 cm;

- altalene in alluminio, anziché in acciaio zincato a caldo;

- cavalli a dondolo in polietilene, anziché in legno massiccio; che la sua offerta andava pertanto esclusa, siccome non conforme alle prescrizioni del capitolato; che invano sostiene la ricorrente che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti, contenute nel capitolato, erano atte ad indurre i concorrenti a ritenersi autorizzati ad offrire prodotti alternativi; che le indicazioni relative ai materiali delle altalene e dei cavalli a dondolo erano formulate in termini vincolanti, che non lasciavano spazio ad interpretazioni divergenti; che il ricorso in quanto volto a contestare l'estromissione dell'offerta inoltrata dalla __________ va quindi respinto; che, reggendo la decisione di esclusione alle critiche della ricorrente, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione risulta di conseguenza improponibile; che la tassa di giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.95 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.95 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.04.2003 52.2003.95

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.95 __________ 28 aprile 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 14 marzo 2003 della __________ contro la decisione 27 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alle ditte __________, __________ e __________ la fornitura di attrezzature da gioco; viste le risposte:

-    7 aprile 2003 de __________;

-    7 aprile 2003 della __________;

-    8 aprile 2003 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il __________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura, suddivisa in tre lotti, di attrezzature da gioco per i parchi da gioco rionali del comune (FU n. __________ pag. __________ seg.); che le prescrizioni di concorso prevedevano, fra l'altro, la fornitura di:

- 7 scivoli in vetroresina da impiegare con gli attrezzi combinati A, B e D e su scarpate (lotto 1);

- 960 lastre in gomma per pavimentazione elastica di protezione (cm 100 x 100) (lotto 1);

- 14 altalene a cavalletto (tipo altalena n. 6060 della ditta __________) in tubi d'acciaio zincato (lotto 2);

- 13 cavalli a dondolo in legno massiccio (tipo cavallino a dondolo Darzan della ditta __________) (lotto 3); che alla gara hanno partecipato 13 ditte, fra cui le ditte qui comparenti; che l'offerta inoltrata dalla __________ per i tre lotti (totale fr. 154'964) prevedeva fra l'altro di fornire:

- scivoli in polietilene;

- 3840 lastre in gomma XP100 di cm 50x50;

- altalene in alluminio;

- cavalli a dondolo in polietilene; che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 febbraio 2003 il municipio ha deliberato la fornitura alle ditte __________ (lotto 1), __________ (lotto 2) e __________ (lotto 3), scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome non conforme alle condizioni del capitolato d'offerta; che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del concorso; che l'insorgente rileva anzitutto che anche la __________ avrebbe proposto prodotti non conformi alle condizioni del concorso; osserva inoltre di aver proposto scivoli in polietilene per motivi di sicurezza ed ecologici; sottolinea infine che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti per i lotti 2 e 3 erano atte ad indurre i concorrenti a ritenere che erano liberi di offrire anche prodotti alternativi; che il ricorso è avversato dal municipio e dalle ditte aggiudicatarie con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 PAmm; che in quanto partecipante al concorso, l'insorgente è legittimata a ricorrere contro la decisione che la esclude dall'aggiudicazione; che la domanda di annullamento del concorso è improponibile; avrebbe dovuto essere posta a suo tempo impugnando il bando; che nella misura in cui può esservi ravvisata una richiesta di annullamento dell'aggiudicazione, l’ammissibilità della domanda presuppone l'annullamento della decisione di estromettere l'offerta della ricorrente dalla gara; verrà quindi esaminata soltanto se l'offerta è stata esclusa a torto; per essere ammesso ad impugnare l'aggiudicazione, il concorrente escluso deve infatti conseguire anzitutto l'annullamento del provvedimento che lo estromette dalla gara; non si giustifica ammettere a contestare l'aggiudicazione un concorrente che non può comunque conseguirla (STA 4.3.2003 in re S.SA); che con le riserve anzidette, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente", soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti"; la disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti"; che il capitolato d'appalto, dispone poi l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta; che le offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono essere escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407); che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate; che, nell'evenienza concreta, la ricorrente ha offerto prodotti diversi da quelli prescritti dalle condizioni di gara:

- scivoli in polietilene anziché in vetroresina,

- lastre in gomma di 50 x 50 cm invece che di 100 x 100 cm;

- altalene in alluminio, anziché in acciaio zincato a caldo;

- cavalli a dondolo in polietilene, anziché in legno massiccio; che la sua offerta andava pertanto esclusa, siccome non conforme alle prescrizioni del capitolato; che invano sostiene la ricorrente che le indicazioni relative al tipo di prodotti richiesti, contenute nel capitolato, erano atte ad indurre i concorrenti a ritenersi autorizzati ad offrire prodotti alternativi; che le indicazioni relative ai materiali delle altalene e dei cavalli a dondolo erano formulate in termini vincolanti, che non lasciavano spazio ad interpretazioni divergenti; che il ricorso in quanto volto a contestare l'estromissione dell'offerta inoltrata dalla __________ va quindi respinto; che, reggendo la decisione di esclusione alle critiche della ricorrente, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione risulta di conseguenza improponibile; che la tassa di giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario