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52.2003.86

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 cpv. 2 Cost. fed. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante; questo diritto non comprende quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 3); che le limitazioni alle quali può essere subordinato il diritto di consultare gli atti di un procedimento disciplinare in corso (art. 20 cpv. 2 PAmm) giustificano ampiamente la decisione del municipio di concedere alla ricorrente di esaminare l'incarto unicamente presso la cancelleria comunale, escluso qualsiasi invio di atti al suo domicilio; che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 2'000.- franchi; la tassa, commisurata secondo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, è posta a carico della parte soccombente; che la tassa di giustizia di fr. 200.- che il Consiglio di Stato ha posto a carico della ricorrente rispetta ampiamente i principi suddetti; semmai è commisurata per difetto; va quindi respinta la richiesta della ricorrente di esserne esonerata; che anche la tassa del presente giudizio, ragguagliata al lavoro procurato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 20, 28, 44, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.03.2003 52.2003.86 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.03.2003 52.2003.86 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.03.2003 52.2003.86

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.86 Lugano 21 marzo 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di __________ contro la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 817), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di inviarle i documenti relativi ad un procedimento disciplinare aperto a suo carico; richiamato l'art. 48 PAmm letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che la ricorrente __________ è dipendente del comune di __________; che il 19 dicembre 2002 il municipio le ha comunicato di aver aperto un procedimento disciplinare a suo carico per violazione dei doveri di servizio e di averla sospesa dall'impiego; che il 2 gennaio 2003 la ricorrente ha chiesto all'autorità comunale di inviarle gli atti del procedimento; che con decisione 9 gennaio 2003 il municipio ha escluso l'invio dei documenti alla ricorrente, limitandosi a tenerli a sua disposizione presso la cancelleria comunale per consultazione; che con giudizio 18 febbraio 2003, reso in applicazione dell'art. 48 PAmm, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________; che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione municipale; che l'insorgente ravvisa nel rifiuto di inviarle gli atti richiesti un'inammissibile limitazione del suo diritto di essere sentita; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato (art. 43 PAmm), sono incontestabilmente date; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che, essendo manifestamente infondata, l'impugnativa può essere evasa senza scambio di allegati (art. 48 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 20 cpv. 1 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti; tale diritto, soggiunge la norma, può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso; che le decisioni adottate dall'autorità nell'ambito di un procedimento amministrativo circa l'esistenza o l'estensione del diritto di esaminarne gli atti sono di natura incidentale; che secondo l'art. 44 PAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile; che la risoluzione 9 gennaio 2003 con cui il municipio si è rifiutato di trasmettere alla ricorrente gli atti del procedimento disciplinare aperto a suo carico ha una funzione preparatoria e strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo; è quindi di natura incidentale (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, n. 2b); che il provvedimento non era atto a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile; ad eventuali menomazioni dei suoi diritti di difesa la ricorrente potrà infatti sempre porre rimedio impugnando la decisione finale davanti ad autorità dotate di pieno potere di cognizione (art. 56 e 70 cpv. 1 PAmm; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 2b); che il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto respingere il ricorso inoltratogli da __________ siccome improponibile; che già per questo motivo l'impugnativa in esame non può essere accolta; che il ricorso sarebbe comunque da respingere anche nel merito; che in linea di principio il diritto di consultare gli atti secondo gli art. 20 PAmm e 29 cpv. 2 Cost. fed. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante; questo diritto non comprende quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm, n. 3); che le limitazioni alle quali può essere subordinato il diritto di consultare gli atti di un procedimento disciplinare in corso (art. 20 cpv. 2 PAmm) giustificano ampiamente la decisione del municipio di concedere alla ricorrente di esaminare l'incarto unicamente presso la cancelleria comunale, escluso qualsiasi invio di atti al suo domicilio; che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 2'000.- franchi; la tassa, commisurata secondo i principi dell'equivalenza e della copertura dei costi, è posta a carico della parte soccombente; che la tassa di giustizia di fr. 200.- che il Consiglio di Stato ha posto a carico della ricorrente rispetta ampiamente i principi suddetti; semmai è commisurata per difetto; va quindi respinta la richiesta della ricorrente di esserne esonerata; che anche la tassa del presente giudizio, ragguagliata al lavoro procurato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 20, 28, 44, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario