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52.2002.5

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte

contro la decisione di revoca del permesso annuale, che __________ ha ottenuto

per soggiornare in Ticino a seguito del suo matrimonio con un cittadino

svizzero. Difatti, la sua richiesta, presentata anche dinnanzi al Consiglio di

Stato, di trasformare il permesso di cui beneficia in autorizzazione di lavoro,

si configura alla stregua di una nuova e inammissibile domanda (art. 57 cpv. 2

e 63 cpv. 2 PAmm). Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso

sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la

legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen

Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso,

allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo

formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di

dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei

coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di

soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di

evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del

coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di

richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione

coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC,

senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

3.   In

concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso

manifesto del diritto, da parte dell'insorgente, nell'invocare il vincolo

coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti da __________, al

fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del suo matrimonio.

4.   Ferme

queste premesse, a partire dalle nozze celebrate il __________, i coniugi

__________ hanno vissuto insieme soltanto per circa due anni. Essi si sono separati

di fatto il 1° giugno 2001, quando la ricorrente si è trasferita a __________.

Inoltre, sia __________ che suo marito hanno organizzato ciascuno autonomamente

la propria vita ed escluso qualsiasi riconciliazione (v. scritti 31 luglio e 9

agosto 2001 all'Ufficio regionale degli stranieri di __________; ricorso ad 5,

pag. 6). Ciononostante, l'insorgente pretende di continuare a soggiornare in

Svizzera, richiamandosi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Da

quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare

il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa dieci mesi, al

fine di continuare a risiedere nel nostro Paese. Gli argomenti addotti dalla

ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione. Essa ha ottenuto

un permesso di dimora per vivere con suo marito e non per altri motivi. Il

fatto che l'insorgente sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa

in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale con un

cittadino elvetico e non costituisce lo scopo della sua dimora (art. 3 cpv. 1

lett. c OLS).

5.   La

ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,

a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al

rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per

opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento

del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8

CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del

diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed

effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.

1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale

del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si

può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto

tra __________ e suo marito __________.

6.   Occorre

ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso

pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

6.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone

che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga

adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di

ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque

all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile -

perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso

o dell'abuso di potere.

6.2. Come indicato in precedenza,

__________, trentenne, milanese, risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto

da due anni e dieci mesi, a seguito del matrimonio con un cittadino elvetico ed

è solo per questo motivo che essa è stata autorizzata a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera. Del resto, essa non invoca nemmeno l'impossibilità di un

suo rientro in Italia, dove è nata ed è cresciuta. Inoltre, la misura adottata

non avrebbe come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale,

dato che l'interessata lavora da meno di tre anni presso la __________.

6.3. Sulla scorta di quanto precede, la

Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le

disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________.

Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere

di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

7.   Il ricorso

dev'essere pertanto respinto, nella misura in cui è ammissibile. Tassa e spese

di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9 LDDS; 3 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1

lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.04.2002 52.2002.5 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.04.2002 52.2002.5 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.04.2002 52.2002.5

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00005 Lugano 9 aprile 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  4 gennaio 2002 di __________ patr. dall'avv. __________ contro la risoluzione 5 dicembre 2001 (n. 5685) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora; viste le risposte:

-    16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,

-    24 gennaio 2002 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   La cittadina italiana __________ si è sposata il __________ a Milano con il cittadino elvetico __________. Il giorno seguente, per vivere insieme al marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 19 giugno 2002. Essa è attualmente impiegata a tempo pieno presso la __________ a __________. Il 1° giugno 2001, l'interessata ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi a __________. B.   Il 21 agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo, fissandole un termine con scadenza il 31 ottobre 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che, non vivendo più insieme al marito e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione tra i coniugi, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. C.   Con giudizio 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento, considerando manifestamente abusivo appellarsi al connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Il fatto di avere un lavoro, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, non poteva giovare alla ricorrente, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. Infine, ha ritenuto il provvedimento impugnato conforme al principio della proporzionalità. D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale di essere autorizzata a dimorare a __________ e a lavorare presso la __________ di __________, in via del tutto subordinata che gli atti vengano retrocessi al Consiglio di Stato per nuovi accertamenti. Critica l'Esecutivo cantonale per non aver accertato su quale base legale essa può continuare a soggiornare in Ticino per svolgere la sua attività lucrativa. Ammette di vivere separata dal marito dal 1° giugno 2001 e che non vi sono possibilità di riconciliazione. Contesta tuttavia di aver contratto un matrimonio fittizio e di aver invocato il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva al fine di soggiornare in Svizzera. Sostiene di aver chiesto e ottenuto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno unicamente per svolgere la sua attività lucrativa, quando viveva ancora con suo marito. Di conseguenza, essa non avrebbe abusato del suo diritto e avrebbe agito in buona fede. Sottolinea di essersi sempre comportata bene durante il suo soggiorno in Svizzera. E.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione. Considerato, in diritto

1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS). 1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è quindi data. 1.3.Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione di revoca del permesso annuale, che __________ ha ottenuto per soggiornare in Ticino a seguito del suo matrimonio con un cittadino svizzero. Difatti, la sua richiesta, presentata anche dinnanzi al Consiglio di Stato, di trasformare il permesso di cui beneficia in autorizzazione di lavoro, si configura alla stregua di una nuova e inammissibile domanda (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 PAmm). Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

3.   In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte dell'insorgente, nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti da __________, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del suo matrimonio.

4.   Ferme queste premesse, a partire dalle nozze celebrate il __________, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto per circa due anni. Essi si sono separati di fatto il 1° giugno 2001, quando la ricorrente si è trasferita a __________. Inoltre, sia __________ che suo marito hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita ed escluso qualsiasi riconciliazione (v. scritti 31 luglio e 9 agosto 2001 all'Ufficio regionale degli stranieri di __________; ricorso ad 5, pag. 6). Ciononostante, l'insorgente pretende di continuare a soggiornare in Svizzera, richiamandosi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da circa dieci mesi, al fine di continuare a risiedere nel nostro Paese. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di giungere a diversa conclusione. Essa ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con suo marito e non per altri motivi. Il fatto che l'insorgente sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale con un cittadino elvetico e non costituisce lo scopo della sua dimora (art. 3 cpv. 1 lett. c OLS).

5.   La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________.

6.   Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 6.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso o dell'abuso di potere. 6.2. Come indicato in precedenza, __________, trentenne, milanese, risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto da due anni e dieci mesi, a seguito del matrimonio con un cittadino elvetico ed è solo per questo motivo che essa è stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Del resto, essa non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Italia, dove è nata ed è cresciuta. Inoltre, la misura adottata non avrebbe come effetto di interrompere una lunga collaborazione professionale, dato che l'interessata lavora da meno di tre anni presso la __________. 6.3. Sulla scorta di quanto precede, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora a __________. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

7.   Il ricorso dev'essere pertanto respinto, nella misura in cui è ammissibile. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 9 LDDS; 3 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario