Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente, il quale inoltre rifonderà al Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.438 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.438 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.438
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2002.438 Lugano 20 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 ottobre 2002 di __________, __________, contro la decisione 8 ottobre 2002 (n. 4793) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 4 luglio 2002 del consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________ in materia di stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione di una piscina olimpionica di 50 metri; viste le risposte:
- 20 novembre del Consiglio di Stato;
- 28 novembre 2002 del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto che il 4 luglio 2002 il consiglio consortile del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni __________ e __________ ha deciso lo stanziamento di un credito suppletorio di fr. 1'000'000.- per la realizzazione, nell'ambito del progetto globale, di una piscina olimpionica di 50 m in luogo di quella di 25 m originalmente prevista; che il 25 agosto 2002 __________, domiciliato a __________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione consortile; che il Governo ha respinto il gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente con decisione 8 ottobre 2002, senza entrare nel merito dello stesso; che, con ricorso 30 ottobre 2002, __________ ha impugnato la decisione dell'Esecutivo cantonale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione del consiglio consortile del 4 luglio 2002; che il ricorrente chiede in sostanza che gli sia avantutto riconosciuta la legittimazione a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi che, in quanto necessario, saranno ripresi in prosieguo di esposizione; che il ricorrente censura ancora l'entità della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa, ritenendola sproporzionata; che il Consiglio di Stato e il Consorzio postulano il rigetto dell'impugnativa; considerato, in diritto che, giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC); che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione che gli nega le legittimazione ricorsuale imponendogli la tassa di giustizia; che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione a ricorrere contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC; che, di conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di cui non può essere membro (RDAT 1994 I no 15); che la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali, non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2); che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto di analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (RDAT 1994 I no 15); che, per quanto concerne il caso concreto, il ricorrente non dimostra di essere titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza, vale a dire di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2); che, per quanto risulta dagli atti, l'insorgente non è infatti toccato dalla decisione impugnata più di qualsiasi altro cittadino o della collettività; che la pretesa arbitrarietà e le violazioni procedurali di cui il ricorrente si duole e che inficerebbero la decisione querelata sono questioni di merito, non atte a sanare la sua carente legittimazione a ricorrere; che, stante quanto precede, a giusta ragione Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame; che va pure respinta la censura relativa all'imposizione al ricorrente della tassa di giustizia accollatagli con la decisione governativa; che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la tassa di giustizia di fr. 400.- applicata dal Governo appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso, mentre gli interessi ideali e la tutela del pubblico interesse asseritamente perseguiti non imponevano di prescindere dal prelevare la tassa medesima; che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto; che tasse e spese di giustizia, così come le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 38 LCCom; 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente, il quale inoltre rifonderà al Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario