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Incarto n.52.2002.369
Lugano
3 febbraio 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di
__________,
contro
la decisione 3 settembre 2002, n. 4199, del Consiglio di Stato, con la quale respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 18 settembre 2001 del Municipio di __________, limitatamente al diniego della licenza edilizia relativa a due muri frangiflutti, annullando nel contempo la licenza edilizia rilasciata per il mantenimento di un pontile e di una scala;
ritenuto che, dopo discussione, le parti sono addivenute al seguente accordo:
"1. Il Dipartimento del territorio formula preavviso favorevole per il mantenimento delle opere per le quali è stata rilasciata la licenza edilizia 18.9.2001 dal municipio di Brusino.
2. La signora __________ preso atto di quanto precede ritira il proprio ricorso limitatamente a quanto concerne le opere non autorizzate, impegnandosi altresì a rimuovere i due muri frangiflutti entro il 31 agosto 2003.
3. La procedura ricorsuale è quindi diventata priva di oggetto e sarà stralciata dai ruoli con separata decisione senza spese e senza ripetibili.";
rilevato che le parti hanno accettato seduta stante la transazione di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario