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Incarto n.52.2002.319
Lugano
3 febbraio 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di
__________,
Contro
la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti di legge;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario