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52.2002.26

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 PAmm).

2.   Giusta

l'art. 68 LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa,

di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:

a)  viene

meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli art. 11, 12, 14,

26, 27 e 28 LEsPub;

b)  si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della

LEsPub o del regolamento d'applicazione (RLEsPub);

c)   non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;

d)  l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza,

l'ordine e la quiete pubblica.

La sanzione

deve rispettare il principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente

commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione.

Nella gerarchia

delle sanzioni prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa

(art. 66 LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub);

provvedimento, quest'ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno

i presupposti per il suo rilascio.

L'assunzione

della gerenza è sospesa sino a tre mesi se è stata emessa una decisione ai

sensi degli artt. 68 o 69 (art. 68a cpv. 1 LEsPub).

3.   Prima di

revocare l'autorizzazione a gestire, l'autorità deve offrire agli interessati

la possibilità di prendere posizione sui fatti di cui intende prevalersi per

giustificare il provvedimento. Lo esige il diritto di essere sentito

(Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 81 B I seg.;

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 140 seg.).

Nell'evenienza concreta, la SPI/UP ha

palesemente violato il diritto di __________ di essere sentita prima

dell'adozione del provvedimento qui in esame. L'Esecutivo cantonale ha erroneamente

ritenuto che la flagrante violazione del diritto di essere sentiti posta in

essere dalla SPI/UP fosse sanata già per il fatto che __________ fosse stata

interrogata dalla polizia cantonale (cfr. verbale 15 novembre 2001). Vero è,

invece, che la suddetta violazione è stata sanata dalla possibilità di

impugnare la revoca davanti al Consiglio di Stato, ossia davanti ad un'autorità

di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.

Dottrina e giurisprudenza ammettono in effetti

che alle violazioni del diritto di essere sentiti possa essere posto rimedio in

sede di ricorso, allorché l'istanza superiore può esaminare liberamente tanto

il fatto, quanto il diritto (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 87 B III).

Ipotesi, questa, che in concreto appare data, stante che davanti al Consiglio

di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione (art. 56

PAmm), l'insorgente ha potuto liberamente esprimersi sulle circostanze e sulle

deposizioni su cui si fonda il provvedimento in esame.

4.   L’art. 53

cpv. 1 LEsPub stabilisce che il gerente è responsabile dell’igiene,

dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico

e nelle immediate vicinanze.

La norma sancisce indirettamente il divieto

di esercitare attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi

pubblici. Sono quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune

senso del pudore.

La semplice acquisizione di clienti da parte

di prostitute non è per principio considerata un atto contrario al buon

costume. Nella misura in cui non viene fatto capo a pratiche di adescamento che

suscitano scandalo, l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro

delle attività tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.

5.   5.1.

Giusta l'art. 12 LEsPub i locali dell'esercizio pubblico non possono essere

usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio.

Tanto dal profilo della legislazione sugli

esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia,

l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale

della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata.

Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro

(art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di

un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da

bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.

L'abuso della destinazione alberghiera

autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo

stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano

allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione

alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio

del meretricio.

Analoghe considerazioni valgono per le

locande, ovvero per quei ristoranti che, oltre a cibi e bevande, offrono pure

alloggio, e che devono disporre di un adeguato servizio di ricezione (art. 15

RLEsPub).

5.2. La patente è una decisione

amministrativa con la quale un immobile, o una parte ben definita di esso, è

ritenuto idoneo all'apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico

indicato (art. 4 cpv. 1 LEsPub). Le patenti della categoria A si riferiscono ad

esercizi con alloggio (art. 5 RLEsPub). Sono soggetti all'obbligo della patente

cat. A: 1. gli alberghi, i motel, gli apparthôtel, i garni, le pensioni, le

locande, i ristoranti, le osterie, le trattorie con alloggio (art. 6 RLEsPub).

6.   6.1.

Nell'evenienza concreta, è assodato che il

"__________"

di

__________ è stato trasformato in uno stabilimento destinato in larga misura

all'esercizio della prostituzione.

Numerosi e convergenti indizi avvalorano

questa conclusione.

Particolare rilevanza, sotto questo profilo,

va innanzi tutto accordata alle caratteristiche della clientela della locanda.

Dalle notifiche di polizia agli atti, risulta che la locanda, dal gennaio al 15

novembre 2001, è stata frequentata quasi esclusivamente da donne (ben 74 su 84

ospiti notificati). Queste donne, stando alle notifiche, sono giovani ed hanno

mediamente un'età compresa tra i 20 e i 30 anni; nessuna ha più di 43 anni.

Inoltre queste clienti non sono accompagnate: tutte alloggiano sole. La quasi

totalità, infine, proviene da Paesi (Brasile, Venezuela, Repubblica Dominicana,

Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Ungheria) che notoriamente figurano tra i

principali esportatori di prostitute verso la Svizzera.

Orbene, questa particolare composizione

della clientela non è certamente dovuta al caso, o ad un particolare interesse

improvvisamente suscitato dalla locanda in esame fra le giovani di quei paesi.

Come l'esperienza insegna, si tratta indubbiamente anche in questo caso di

donne che sono entrate in Svizzera munite di un semplice visto turistico, per

soggiornarvi qualche mese operando abusivamente come prostitute. Le inchieste

della polizia sull'attività svolta da singole ospiti della locanda non fanno

altro che confermare questa deduzione.

La ricorrente, interrogata dalla polizia

(verbale 15 novembre 2001), ha ammesso che

"le camere di regola sono

occupate da ragazze singole. Può capitare però che si fermino altri tipi di

ospiti, vedi operaio ecc., ed in questo caso gli do, anche a loro, una

camera"

(p. 2).

Nelle circostanze concrete si può unicamente

ravvisare la trasformazione della locanda in un postribolo. L'attività

principale della locanda era costituita dall'esercizio della prostituzione,

mentre l'attività alberghiera era accessoria. Il giorno del controllo di polizia

(15 novembre 2001), delle 12 camere della locanda, ben 8 erano occupate da

ragazze sole, 7 delle quali hanno ammesso di prostituirsi nella locanda stessa.

6.2. La circostanza che la locanda, nel

periodo considerato, abbia dato alloggio anche ad alcuni occasionali ospiti,

non inficia il dato di fatto secondo cui l'attività preponderante della locanda

stessa è divenuta quella di postribolo.

Parimenti, è irrilevante il fatto che il bar

ed il ristorante abbiano nel frattempo continuato a dispensare le prestazioni

previste dalla legge per queste categorie di esercizi pubblici, dal momento che

la clamorosa violazione della legge posta in essere nella locanda è tale da

coinvolgere l'intero esercizio pubblico, che va per l'appunto considerato come

un tutt'uno. Del resto la patente d'esercizio è unica per le tre attività

(camere, ristorante, bar), né può essere scissa ai fini dell'irrogazione della

sanzione.

Il divieto sancito dall'art. 12 LEsPub

appare quindi crassamente violato.

7.   Ferme

queste premesse, le sanzioni impugnate possono essere confermate anche senza

verificare se, nella fattispecie, siano riscontrabili gli estremi della

violazione del dovere di tutelare il buon costume all'interno dell'esercizio

pubblico (art. 53 LEsPub).

L'evidente,

perdurante violazione del divieto di destinare un esercizio pubblico ad

attività estranee alle sue finalità, fa apparire proporzionate le sanzioni in

esame. Anche se irrogata nella sua misura massima (tre mesi), la sospensione

appare proporzionata alla gravità oggettiva della trasgressione rimproverata

alla ricorrente. Né permette di giungere a diversa conclusione il fatto che la

sanzione non sia stata preceduta da una comminatoria (diffida) a ripristinare

una situazione conforme al diritto. Di conseguenza, il ricorso va respinto.

8.   Il rigetto

dell'impugnativa permette di prescindere da una verifica della legittimità della

decisione di natura cautelare con cui l'autorità ha preventivamente revocato

l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

9.   La tassa

di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art.1, 4, 12, 53, 68, 68a, 71 LEsPub; 1, 5,

6, 9, 15 RLEsPub; 3, 18, 28, 31, 56, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è respinto.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.26 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.26 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2002 52.2002.26

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00026 Lugano 3 aprile 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Tamara Merlo, vicecancelliera statuendo sul ricorso  16 gennaio 2002 di __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 6114), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 16 novembre 2001 (nn.129 e 130) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione a gestire il ristorante con alloggio "__________" di __________; viste le risposte:

-    22 gennaio 2002 del municipio di __________;

-    22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

-    30 gennaio 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ è proprietaria del ristorante con alloggio "__________" a __________ (patente n. __________, categoria A1), comprendente 3 locali d'esercizio, 150 posti interni, 50 posti esterni, 12 camere con 32 posti letto. La ricorrente è titolare dell'autorizzazione a gestire detto esercizio pubblico, del quale ha pure assunto la gerenza. B.   Il 15 novembre 2001, la polizia cantonale ha fermato ed interrogato otto donne straniere provenienti dall'Europa dell'est e dall'America latina, sette delle quali hanno dichiarato di aver preso alloggio a __________, nelle camere sovrastanti il ristorante "__________", allo scopo di esercitarvi la prostituzione. Dai loro interrogatori è emerso che l'adescamento dei clienti avveniva nel bar annesso al suddetto ristorante. Fondandosi sulle deposizioni rese da queste donne e ravvisando una violazione degli artt.12 e 53 LEsPub, il 16 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione/Ufficio dei permessi (in seguito: "SPI/UP") ha deciso di sospendere, per la durata di tre mesi, l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico in questione, nonché la relativa patente d'esercizio. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo. C.   Con giudizio 18 dicembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. Dopo aver rilevato che l'art. 12 LEsPub vieta di destinare i locali degli esercizi pubblici ad attività estranee, il Consiglio di Stato ha concluso che: "Ospitando persone che vi esercitano un'attività commerciale (prostituzione), ed essendo tale uso predominante rispetto alle altre prestazioni (mescita di bevande, offerta di cibi, ecc…) ancora offerte collateralmente a tale attività, l'esercizio pubblico è stato utilizzato - sempre più sistematicamente e frequentemente - per un fine estraneo a quello di ristorazione ed alloggio temporaneo per il quale è stato autorizzato, perdendo le sue caratteristiche originarie di esercizio pubblico così come inteso dalla LEsPub, per assumere quelle, in sostanza, di postribolo" . D.   La soccombente si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il predetto giudizio governativo sia annullato assieme alle controverse risoluzioni della SPI/UP. Lamenta che il provvedimento non sia stato preceduto da una comminatoria. Contestata la concludenza probatoria degli accertamenti, l'insorgente nega recisamente di aver snaturato la destinazione dell'esercizio pubblico, trasformandolo in uno stabilimento volto ad organizzare il meretricio. In via subordinata, censura l'eccessiva severità della sanzione ed invoca il principio di proporzionalità. E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene la SPI/UP, contestando in dettaglio le tesi della ricorrente con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nei seguenti considerandi. Il municipio di __________ si astiene invece dal prendere posizione al riguardo. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 Legge sugli esercizi pubblici (LEsPub; RL 11.3.2.1). La ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è legittimata ad agire in giudizio. Il fatto che la sanzione sia già stata scontata non rende il ricorso privo d'interesse. Il ricorso è tempestivo e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all’assunzione di ulteriori prove (art. 18 PAmm).

2.   Giusta l'art. 68 LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:

a)  viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli art. 11, 12, 14, 26, 27 e 28 LEsPub;

b)  si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento d'applicazione (RLEsPub);

c)   non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;

d)  l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica. La sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione. Nella gerarchia delle sanzioni prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66 LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento, quest'ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo rilascio. L'assunzione della gerenza è sospesa sino a tre mesi se è stata emessa una decisione ai sensi degli artt. 68 o 69 (art. 68a cpv. 1 LEsPub).

3.   Prima di revocare l'autorizzazione a gestire, l'autorità deve offrire agli interessati la possibilità di prendere posizione sui fatti di cui intende prevalersi per giustificare il provvedimento. Lo esige il diritto di essere sentito (Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 81 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 140 seg.). Nell'evenienza concreta, la SPI/UP ha palesemente violato il diritto di __________ di essere sentita prima dell'adozione del provvedimento qui in esame. L'Esecutivo cantonale ha erroneamente ritenuto che la flagrante violazione del diritto di essere sentiti posta in essere dalla SPI/UP fosse sanata già per il fatto che __________ fosse stata interrogata dalla polizia cantonale (cfr. verbale 15 novembre 2001). Vero è, invece, che la suddetta violazione è stata sanata dalla possibilità di impugnare la revoca davanti al Consiglio di Stato, ossia davanti ad un'autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione. Dottrina e giurisprudenza ammettono in effetti che alle violazioni del diritto di essere sentiti possa essere posto rimedio in sede di ricorso, allorché l'istanza superiore può esaminare liberamente tanto il fatto, quanto il diritto (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 87 B III). Ipotesi, questa, che in concreto appare data, stante che davanti al Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione (art. 56 PAmm), l'insorgente ha potuto liberamente esprimersi sulle circostanze e sulle deposizioni su cui si fonda il provvedimento in esame.

4.   L’art. 53 cpv. 1 LEsPub stabilisce che il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. La norma sancisce indirettamente il divieto di esercitare attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi pubblici. Sono quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune senso del pudore. La semplice acquisizione di clienti da parte di prostitute non è per principio considerata un atto contrario al buon costume. Nella misura in cui non viene fatto capo a pratiche di adescamento che suscitano scandalo, l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro delle attività tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.

5.   5.1. Giusta l'art. 12 LEsPub i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio. Tanto dal profilo della legislazione sugli esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia, l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata. Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro (art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo. L'abuso della destinazione alberghiera autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio del meretricio. Analoghe considerazioni valgono per le locande, ovvero per quei ristoranti che, oltre a cibi e bevande, offrono pure alloggio, e che devono disporre di un adeguato servizio di ricezione (art. 15 RLEsPub). 5.2. La patente è una decisione amministrativa con la quale un immobile, o una parte ben definita di esso, è ritenuto idoneo all'apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico indicato (art. 4 cpv. 1 LEsPub). Le patenti della categoria A si riferiscono ad esercizi con alloggio (art. 5 RLEsPub). Sono soggetti all'obbligo della patente cat. A: 1. gli alberghi, i motel, gli apparthôtel, i garni, le pensioni, le locande, i ristoranti, le osterie, le trattorie con alloggio (art. 6 RLEsPub).

6.   6.1. Nell'evenienza concreta, è assodato che il "__________" di __________ è stato trasformato in uno stabilimento destinato in larga misura all'esercizio della prostituzione. Numerosi e convergenti indizi avvalorano questa conclusione. Particolare rilevanza, sotto questo profilo, va innanzi tutto accordata alle caratteristiche della clientela della locanda. Dalle notifiche di polizia agli atti, risulta che la locanda, dal gennaio al 15 novembre 2001, è stata frequentata quasi esclusivamente da donne (ben 74 su 84 ospiti notificati). Queste donne, stando alle notifiche, sono giovani ed hanno mediamente un'età compresa tra i 20 e i 30 anni; nessuna ha più di 43 anni. Inoltre queste clienti non sono accompagnate: tutte alloggiano sole. La quasi totalità, infine, proviene da Paesi (Brasile, Venezuela, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Ungheria) che notoriamente figurano tra i principali esportatori di prostitute verso la Svizzera. Orbene, questa particolare composizione della clientela non è certamente dovuta al caso, o ad un particolare interesse improvvisamente suscitato dalla locanda in esame fra le giovani di quei paesi. Come l'esperienza insegna, si tratta indubbiamente anche in questo caso di donne che sono entrate in Svizzera munite di un semplice visto turistico, per soggiornarvi qualche mese operando abusivamente come prostitute. Le inchieste della polizia sull'attività svolta da singole ospiti della locanda non fanno altro che confermare questa deduzione. La ricorrente, interrogata dalla polizia (verbale 15 novembre 2001), ha ammesso che "le camere di regola sono occupate da ragazze singole. Può capitare però che si fermino altri tipi di ospiti, vedi operaio ecc., ed in questo caso gli do, anche a loro, una camera" (p. 2). Nelle circostanze concrete si può unicamente ravvisare la trasformazione della locanda in un postribolo. L'attività principale della locanda era costituita dall'esercizio della prostituzione, mentre l'attività alberghiera era accessoria. Il giorno del controllo di polizia (15 novembre 2001), delle 12 camere della locanda, ben 8 erano occupate da ragazze sole, 7 delle quali hanno ammesso di prostituirsi nella locanda stessa. 6.2. La circostanza che la locanda, nel periodo considerato, abbia dato alloggio anche ad alcuni occasionali ospiti, non inficia il dato di fatto secondo cui l'attività preponderante della locanda stessa è divenuta quella di postribolo. Parimenti, è irrilevante il fatto che il bar ed il ristorante abbiano nel frattempo continuato a dispensare le prestazioni previste dalla legge per queste categorie di esercizi pubblici, dal momento che la clamorosa violazione della legge posta in essere nella locanda è tale da coinvolgere l'intero esercizio pubblico, che va per l'appunto considerato come un tutt'uno. Del resto la patente d'esercizio è unica per le tre attività (camere, ristorante, bar), né può essere scissa ai fini dell'irrogazione della sanzione. Il divieto sancito dall'art. 12 LEsPub appare quindi crassamente violato.

7.   Ferme queste premesse, le sanzioni impugnate possono essere confermate anche senza verificare se, nella fattispecie, siano riscontrabili gli estremi della violazione del dovere di tutelare il buon costume all'interno dell'esercizio pubblico (art. 53 LEsPub). L'evidente, perdurante violazione del divieto di destinare un esercizio pubblico ad attività estranee alle sue finalità, fa apparire proporzionate le sanzioni in esame. Anche se irrogata nella sua misura massima (tre mesi), la sospensione appare proporzionata alla gravità oggettiva della trasgressione rimproverata alla ricorrente. Né permette di giungere a diversa conclusione il fatto che la sanzione non sia stata preceduta da una comminatoria (diffida) a ripristinare una situazione conforme al diritto. Di conseguenza, il ricorso va respinto.

8.   Il rigetto dell'impugnativa permette di prescindere da una verifica della legittimità della decisione di natura cautelare con cui l'autorità ha preventivamente revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

9.   La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art.1, 4, 12, 53, 68, 68a, 71 LEsPub; 1, 5, 6, 9, 15 RLEsPub; 3, 18, 28, 31, 56, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria