Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.02.2001 52.2001.28 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.02.2001 52.2001.28 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.02.2001 52.2001.28
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2001.00028 Lugano 1 febbraio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di __________ contro la comunicazione 6 gennaio 2001 della responsabile dell'ufficio postale di __________ in materia di disdetta del rapporto d'impiego; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto che dal giugno 1998 __________ è impiegata presso l'ufficio postale di __________ in qualità di portalettere; che il 23 dicembre 2000 la responsabile dell'ufficio __________ le ha comunicato la disdetta del rapporto d'impiego con effetto a partire dal 31 marzo 2001, adducendo inadempienze professionali; che il 27 dicembre 2000 l'interessata ha contestato la disdetta presso la direzione della Posta regionale; che con lettera 6 gennaio 2001 __________ ha annullato il precedente scritto e nel contempo ha notificato all'interessata il licenziamento per ragioni di ristrutturazione interna dell'ufficio postale; che contro tale comunicazione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza; che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm); che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm); che nessuna legge prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di contestazione del rapporto d'impiego del personale della Posta; che il ricorso inoltrato da __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile; che dato l'esito non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria