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Incarto n.52.2001.00243
Lugano
17 ottobre 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di
__________patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2001, no. 2601, del Consiglio di Stato che con effetto 30 settembre 2001 ha disdetto il rapporto di lavoro con l'insorgente quale bidello alla scuola media di __________;
rilevato che in occasione dell'udienza 1° ottobre 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Lo Stato autorizza il ricorrente a rimanere nell'appartamento sino e non oltre il 31 dicembre 2001.
2. Lo Stato dà atto al ricorrente che la disdetta non è stata pronunciata per inadempienze.
3. Il ricorrente ritira il ricorso.
In caso di accettazione il tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli statuendo su spese e ripetibili."
preso atto che l'11 ottobre, il Consiglio di Stato e il 12 ottobre 2001 il ricorrente, hanno aderito alla proposta di cui sopra;
considerata la particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giudizio; al ricorrente è accordata un'indennità per ripetibili ragguagliata all'esito a lui parzialmente favorevole della vertenza;
ritenuto pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario