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52.2000.72

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-09-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00072 Lugano 17 settembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 marzo 2000 del Comune di __________ contro la decisione 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 637) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la formazione di un terrapieno fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD); viste le risposte:

-    24 marzo 2000 di __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    31 marzo 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

-    10 aprile 2000 di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto

-   che nel corso degli anni 80 __________ ha formato, senza alcun permesso, un terrapieno di circa 300 mc su un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile;

-   che, sollecitata dal municipio, il 31 dicembre 1998 __________ ha chiesto al municipio il rilascio di un permesso in sanatoria;

-   che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio e la vicina __________, proprietaria della part. n. __________ RFD;

-   che disattendendo l'avviso cantonale, il 4 marzo 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

-   che con giudizio 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo i ricorsi contro di esso inoltrati dal Dipartimento del territorio e dalla vicina opponente;

-   che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT;

-   che contro il predetto giudizio governativo è insorto davanti al Tribunale Cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

-   che l'insorgente sottolinea l'esiguità dell'intervento, sollecitando una soluzione secondo il buon senso;

-   che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, mentre __________ ne postula l'accoglimento; considerato, in diritto

-   che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

-   che al Comune va per contro negata la legittimazione a ricorrere, considerato come la beneficiaria della licenza annullata abbia rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lei sfavorevole per sollecitarne il ripristino (RDAT 1990, no. 44, Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 21 LE no. 957);

-   che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio;

-   che le ripetibili seguono invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 24 LTP; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Non si preleva tassa di giudizio.

3.   Il comune di __________ rifonderà alla resistente __________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario