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52.1999.22

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 LDDS.

Innanzitutto va rilevato che a fondamento del presente

giudizio non è il carattere fittizio del matrimonio, quesito che può tuttavia

rimanere aperto, bensì l'abuso di diritto che è sufficientemente stato

accertato dai successivi indizi raccolti dall'autorità inferiore.

L'interessata adduce che, vista l'assenza di relazione

sentimentale con un'altra persona e di non vivere di prostituzione, non sarebbe

ravvisabile l'esistenza di un suo matrimonio dal solo profilo meramente

formale. Contesta al proposito le testimonianze __________, __________ e

__________ nella misura in cui vertono rispettivamente sul presunto divorzio

pronunciato dalle autorità dominicane, la costante presenza presso l'abitazione

di via __________ di un'autovettura rossa con targhe ticinesi, e l'andirivieni

maschile da e per l'appartamento di via __________, dove sarebbe esistito un

salone per massaggi. Sennonché tali contestazioni sono irrilevanti ai fini del

presente giudizio. Determinante è il fatto che le testimonianze raccolte non

hanno dimostrato quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la relazione con

il marito sarebbe ancora intatta. A tale proposito, come già indicato in

precedenza, importa poco se dei contatti - nemmeno dimostrati dall'interessata

- sono stati mantenuti con lo stesso. Risulta pertanto ininfluente raccogliere

la testimonianza di __________ a __________. Inoltre, come ha già avuto modo di

osservare l'autorità dipartimentale, il fatto che egli non si sia mai adoperato

attivamente a favore della consorte non fa che confermare le deduzioni

dell'autorità. La ricorrente, pur potendo esprimersi liberamente, non adduce

nemmeno che la comunione coniugale si sarebbe ristabilita con certezza. Per di più

essa non ha mai preteso che il coniuge si comportava in maniera scorretta nei

suoi confronti tanto da necessitarne la separazione.

7.   La ricorrente non può

nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle

circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita

privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale

separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di

dimora.

Sennonché, per appellarsi

alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra

lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una

relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib

145). Orbene, come testé evidenziato, non si può ritenere che esista un legame

familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre

non viene rinnovato il permesso di soggiorno, di riflesso nemmeno i figli

__________ e __________ possono prevalersi di tali permessi in quanto erano

stati a suo tempo autorizzati ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi

con la madre.

8.   Sulla scorta di quanto

precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno l'inesigibilità di

un rientro in Patria suo e dei suoi figli, il ricorso deve essere pertanto

respinto. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria con conferimento del

gratuito patrocinio, va respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio.

La tassa di giustizia e le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.

b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza i cittadini dominicani __________ (17 gennaio

1968), __________ (1988) e __________ (1991) sono tenuti a lasciare il

territorio cantonale

entro il 31 maggio 1999

notificandone la

partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2.   La domanda di assistenza

giudiziaria e conferimento del gratuito patrocinio è respinta.

3.   Tassa e spese di giustizia

per complessivi fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente.

4.   Contro la presente

decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

5.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.03.1999 52.1999.22 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.03.1999 52.1999.22 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.03.1999 52.1999.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.99.00022 Lugano 29 marzo 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  18 gennaio 1999 di ____________________ Contro la risoluzione 22 dicembre 1998 (n. 6013) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 febbraio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rinnovo del permesso di dimora; viste le risposte:

-    21 gennaio 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,

-      3 febbraio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) richiamata la decisione 29 settembre 1997 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ (1968), cittadina dominicana, si è sposata il 23 dicembre 1992 a __________ (__________) con __________ (1960), cittadino svizzero attinente di __________. E' entrata in Svizzera il 28 gennaio 1993, beneficiando di un permesso di dimora annuale per vivere con il marito. Nell'estate 1993 è stata raggiunta dai figli __________ (1988) e __________ (1991), ai quali è stato rilasciato un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento familiare. I citati permessi sono stati regolarmente rinnovati, l'ultima volta con scadenza al 27 gennaio 1997. Nel 1995 __________ si è trasferito all'estero. B.   Con decisione del 3 febbraio 1997 la Sezione degli stranieri, prendendo atto che il marito risiedeva da diverso tempo all'estero, ha respinto l'istanza presentata il 21 novembre 1996 da __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora e quello dei figli in quanto lo scopo per il quale fu accordato, ossia il matrimonio con coniuge svizzero, era venuto a mancare. Il provvedimento è stato adottato in virtù degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS. C.   Con giudizio 9 aprile 1997, il Governo cantonale ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ ed i figli il 14 febbraio 1997, evidenziando in particolare che i coniugi vivevano separati di fatto dal 1995. Di conseguenza __________ non aveva più diritto al rinnovo del permesso di dimora, non potendo più appellarsi all'art. 7 cpv. 1 LDDS. Nemmeno l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione, non essendovi una relazione stretta ed effettivamente vissuta con il marito. D.   Con ricorso di diritto amministrativo 15 maggio 1997 __________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli, è insorta contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della decisione querelata e che fosse rinnovato loro il permesso di dimora. In estrema sintesi, la circostanza secondo cui i coniugi vivevano separati di fatto, nonché la partenza del marito cittadino svizzero per l'estero, non evidenziavano una violazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS, tantomemo un abuso ai sensi del cpv. 2 dell'art. 7 LDDS. Con istanza pedissequa al gravame, hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Con decisione 20 maggio 1997 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il gravame. E.   Con decisione 29 settembre 1997 il Tribunale federale ha accolto l'impugnativa presentata il 26 giugno precedente dagli insorgenti contro il giudicato 20 maggio 1997, che ha annullato. Fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, l'alta Corte federale ha quindi rinviato l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio. F.   Con decisione 3 febbraio 1998 questo Tribunale ha annullato la risoluzione governativa e invitato l'Esecutivo cantonale a svolgere esaurienti e aggiornate indagini presso gli interessati e terze persone a contatto con gli stessi, come pure presso varie autorità per raccogliere ulteriori indizi onde accertare se l'unione coniugale non fosse effettivamente vissuta sin dall'inizio, il matrimonio fittizio e il rinnovo del permesso abusivo. G.   Il 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il rifiuto di non rinnovare il permesso di dimora a __________ e ai figli __________ e __________. Secondo l'Esecutivo cantonale, i motivi posti alla base della propria precedente decisione sono stati ulteriormente avvalorati dai nuovi accertamenti esperiti. H.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio. Sostiene che gli indizi sui quali il Governo ha fondato il proprio provvedimento apparirebbero insufficienti per determinare l'esistenza di un matrimonio fittizio o dell'abuso a richiamarsi a tale connubio. Contesta l'assunzione suppletoria di prove esperita, ritenendola lacunosa. Notifica diversi testi che non sono stati sentiti dall'autorità inferiore (genitori del marito, quest'ultimo ed alcuni inquilini), nonostante l'espressa indicazione in tal senso data dal Tribunale nella sentenza di rinvio. Con pedissequa istanza al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________. I.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione. L.   Il 12 marzo 1999 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'attuale contratto di locazione, il conteggio delle indennità di disoccupazione per il mese di gennaio 1999, le polizze di assicurazione cassa malati per sé ed i figli, nonché il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria preavvisato negativamente dal municipio di __________ il 4 marzo 1999. Essa ha pure prodotto il decreto 2 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano che conferma, a seguito del ritiro dell'opposizione, il decreto d'accusa (multa di fr. 600.– oltre agli oneri processuali) pronunciato il 27 aprile 1998 dal Procuratore pubblico nei confronti di __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici e danneggiamento per fatti avvenuti a __________ il 6, 7 e 23 giugno 1997. Considerato, in diritto

1.   In merito all'ammissibilità del ricorso si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 29 settembre 1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad un'ulteriore assunzione di prove e al richiamo dell'incarto penale relativo a __________ sfociato con il decreto d'accusa del 27 aprile 1998. Le testimonianze offerte, come pure il richiamo degli atti penali citati al consid. L, non appaiono infatti idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari o di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   La ricorrente sembra dolersi di una violazione del suo diritto di essere sentita (ricorso, ad 5 pag. 8), ravvisandola nella mancata trasmissione della documentazione relativa alla presunta convivenza del marito con un'altra donna a __________ (dichiarazione di stato civile, annotazione in fine di istanza e impegno di semiprigionia, entrambe datate 26 ottobre 1997). Tale censura risulta in tutti i casi infondata. Essa ha difatti inoltrato il gravame in rassegna senza nemmeno provvedere a consultare l'incarto a sua disposizione presso l'autorità inferiore. In simili casi, non avendo agito diligentemente, l'interessata non può ora prevalersi in questa sede della presunta violazione testé esposta. L'eventuale vizio sarebbe comunque sanato attraverso il ricorso a questo Tribunale.

3.   Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. L'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2). 3.1. Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419; da ultima: STF inedita 20 novembre 1998 in re I. consid. 3a), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 n. 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati). 3.2. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato in caso di abuso di diritto. Il Tribunale federale ha avuto modo a più riprese di delucidare il concetto di abuso di diritto in tema di domande volte alla proroga del permesso di dimora (cfr., per tutte, DTF 121 II 103 e rinvii). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano necessariamente a considerare che vi sia un abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid. 4 e 5). 3.3. Va comunque ricordato che una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e, di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni (art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS). Il legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto a un permesso di soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta, al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è dunque voluto impedire che lo straniero venga allontanato, poiché il proprio coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).

4.   4.1. Nell'evenienza concreta, __________ si è sposata con il cittadino svizzero __________ il 23 dicembre 1992 nella __________. Il 28 gennaio 1993 è entrata in Svizzera beneficiando di un permesso di dimora a seguito di tale matrimonio. Precedentemente, nel 1992, aveva ottenuto vari permessi di breve durata ("permessini"), ultimo dei quali con scadenza al 30 novembre 1992, per lavorare in qualità di artista presso vari locali notturni ticinesi. Il marito ha instato il 17 marzo 1995 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo il 5 maggio seguente. Il termine per avviare la procedura di divorzio o separazione ai sensi dell'art. 421 cpv. 5 CPC è in seguito decaduto infruttuoso (lettera 20 dicembre 1995 avv. __________ all'Ufficio regionale degli stranieri). Va notato che risale a quel periodo il trasferimento del marito all'estero, negli __________. Dal punto di vista dell'attività professionale, __________ ha alternato momenti di disoccupazione con brevi periodi di lavoro al beneficio dei relativi "permessini", e segnatamente: gennaio-febbraio 1995, per pochi giorni per essere in seguito licenziata, quale cucitrice principiante; maggio-luglio 1995 quale operaia; settembre-novembre 1995 quale barmaid per poi vedersi sciogliere il rapporto lavorativo; maggio-giugno 1996 quale cameriera; ottobre-dicembre 1996 quale collaboratrice di ristorante per poi essere anche qui licenziata. Nel gennaio 1998 ha iniziato un programma occupazionale quale cucitrice. In merito all'abitazione, dopo la decisione negativa della Sezione degli stranieri del 3 febbraio 1997, __________ ha lasciato l'appartamento familiare di via __________ a ____________________ di 4 1/2 locali con un onere locativo di complessivi fr. 938.– (v. certificato municipale per l'assistenza giudiziaria) per trasferirsi a __________, con un contratto della durata di un anno, in un appartamento di 4 locali destinato ad ospitare tre persone (lei e i suoi due figli), con una pigione mensile di fr. 900.–, con effetto a partire dal 29 marzo 1997. Il 1° agosto successivo è giunta in via ____________________ a __________, sottoscrivendo un contratto di locazione unitamente a __________ per una durata indeterminata, in un appartamento di 3 ½ locali destinato ad ospitare due persone, con un onere di fr. 1060.– oltre alle spese accessorie. Da via __________, l'insorgente si è trasferita di nuovo. Dal luglio 1998 vive in un appartamento di via __________, sempre a __________. Per quanto riguarda i figli della ricorrente, essi sono attualmente collocati in internato presso l'istituto "__________" a __________. 4.2. Lo scrivente Tribunale ha rinviato l'incarto all'autorità inferiore invitandola a svolgere esaurienti ed aggiornate indagini, tramite interrogatori ed ispezioni, presso i coniugi e terze persone a contatto con gli stessi come pure presso varie autorità per raccogliere ulteriori indizi onde accertare se l'unione coniugale non fosse effettivamente vissuta sin dall'inizio, il matrimonio fittizio e il rinnovo del permesso abusivo. A seguito di tali accertamenti, l'Esecutivo cantonale ha constatato che nell'appartamento di via __________ sarebbe esistito un salone di massaggi. I locali sarebbero stati meta dal 1992 di un andirivieni di persone. Inoltre dall'arresto del marito, detenuto dal 4 novembre al 16 dicembre 1994, quest'ultimo non sarebbe più stato rivisto presso l'appartamento. __________ non avrebbe avuto contatti con la moglie nemmeno durante il suo rientro in Ticino avvenuto nell'autunno 1997 per espiare una pena in semiprigionia. Il Governo ha concluso che il marito non avrebbe dimostrato in alcun modo un attaccamento con la moglie, da cui avrebbe addirittura divorziato tramite le autorità dominicane, e convivrebbe ora con un'altra donna a __________.

5.   Il Consiglio di Stato ha considerato che anche volendo negare la sussistenza di un matrimonio concluso e vissuto fittiziamente sin dall'inizio, l'unione coniugale è pacificamente terminata perlomeno dal 1995. Il fatto di richiamarsi a tale connubio sarebbe dunque abusivo. La ricorrente contesta tali conclusioni, sostenendo che l'istruttoria non avrebbe dimostrato l'inesistenza di una reale comunione coniugale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe fondato il proprio giudizio su indizi insufficienti. Inoltre diverse testimonianze (genitori del marito, quest'ultimo ed alcuni inquilini) che non sono state raccolte dall'autorità inferiore, avrebbero confermato che i coniugi avrebbero mantenuto dei contatti.

6.   6.1. E' incontestato che __________ risiede negli __________ dal 1995. L'insorgente ha tuttavia affermato di ritenere ancora possibile salvare la propria unione coniugale dal momento che il marito, quando rientra in __________, si manifesterebbe di tanto in tanto a lei (memoriale ricorsuale 15 maggio 1997, ad 1 pag. 4). __________ ha abitato a partire dalla sua entrata in __________ e sino al marzo 1997 in via __________ a __________. Nell'ambito dei nuovi accertamenti, __________, custode dal 1993 dello stabile, ha avuto modo tra l'altro di dichiarare alla Polizia cantonale: "Dopo l'arresto del signor __________, avvenuto credo verso il 1995, non rammento esattamente la data, la signora __________ è stata oggetto di molte lamentele. Essa accoglieva nel suo appartamento diversi uomini, un vero viavai di persone". Alla domanda se aveva notato il signor __________ dopo il suo arresto, l'interrogata ha risposto di non averlo più visto. (verbale 11 maggio 1998, foglio 2). __________, che ha affittato alla __________ la villetta a schiera in via __________ a __________ dal marzo al luglio 1997, ha avuto modo di ribadire alla Polizia cantonale di non aver mai visto il marito da quando conosce la ricorrente, ossia dal 1995, tanto che il marito avrebbe trovato nel frattempo un "sistema" per divorziare (verbale d'interrogatorio 11 maggio 1998, pagg. 1 e 2). __________, custode dello stabile di via __________, ha avuto modo dal canto suo di dichiarare alla Polizia che: "(...) nell'appartamento della signora __________ vive un uomo (detiene una macchina color rosso). Pernotta quasi sempre nell'appartamento della signora __________ ed ha le chiavi di casa (quindi si muove come vuole)". Sollecitato dall'agente interrogante, egli ha pure aggiunto che: "(...) non conosco suo marito o comunque il papà dei bambini. Nemmeno sono al corrente se questa signora sia svizzera o meno. Chi la frequenta attualmente viaggia con una macchina rossa con targhe ticinesi". (verbale 8 maggio 1998, pagg. 2 e 3) Tale persona appare essere __________, il quale aveva sottoscritto il contratto di locazione insieme all'insorgente, conosciuta nel giugno 1997. Analogamente interrogato, quest'ultimo ha invero dichiarato di essere stato unicamente garante del pagamento della pigione dell'appartamento di via __________. Ai fini del giudizio è tuttavia irrilevante accertare se il coinquilino dell'insorgente fosse effettivamente il __________. Quest'ultimo ha avuto modo di aggiungere: "Nel corso di questo periodo tra di noi non è nata nessuna relazione sentimentale. Ci siamo sempre ed unicamente frequentati come semplici amici. Ci siamo spesso visti a casa sua, senza comunque che vi fossero degli intrattenimenti amorosi.(...). In modo molto sommario la nostra relazione è rimasta sempre al livello di confidenza personale, senza comunque un intervento affettivo. Ci troviamo molto bene assieme. Confermo all'interrogante di non aver mai pensato ad un matrimonio con __________, né tantomeno, considerato oltremodo quanto dichiarato, non ne ho assolutamente l'intenzione (...)". (verbale 15 settembre 1998) Da tale dichiarazione è fondamentale rilevare come persista l'assenza di __________ nella vita della ricorrente. Tali risultanze denotano quindi con tutta evidenza che non vi è una reale unione coniugale tra __________ e la ricorrente, almeno dal 1995. Ciò è pure suffragato da altri elementi raccolti dall'autorità inferiore. Il 23 giugno 1997 __________ ha chiesto alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle istituzioni di voler rientrare in Svizzera per passare le festività in famiglia ed espiare nel contempo la pena di 90 giorni di detenzione dedotti 42 giorni di carcere preventivo sofferto inflittagli dal Ministero pubblico il 26 febbraio 1996. La condanna, per infrazione alla LDDS, è stata espiata in regime di semiprigionia dal 26 ottobre al 13 dicembre 1997. Risulta che durante questo periodo __________ ha lavorato presso il __________ a __________. Risulta pure che egli ha chiesto ed ottenuto, durante la semiprigionia (il 30 novembre 1997 dalle 09.00 alle 21.00), un permesso di congedo: non per stare con la moglie, bensì per recarsi presso il fratello residente a __________. Dopo l'espiazione della pena egli è rientrato a __________ (v. ordine di scarcerazione 13.11.97: recte 13.12.97). Dagli atti sembrerebbe che egli si sia addirittura risposato con una persona di nome __________ la quale evidentemente non è la ricorrente (v. istanza e impegno di semiprigionia; dichiarazione di stato civile, entrambe del 26 ottobre 1997). 6.2. Stante quanto precede ben si può concludere che la tesi dell'insorgente, secondo cui il marito si manifesterebbe di tanto in tanto e che l'unione coniugale potrebbe essere ricomposta, è smentita dalle risultanze dei citati verbali di interrogatorio che non riferiscono in nessun modo dell'esistenza di una reale, durevole comunione coniugale voluta tra i coniugi __________. La ricorrente aveva già avuto modo di indicare alla polizia, in occasione di un suo interrogatorio, di essere separata (v. verbale 5 agosto 1997). Il fatto che non è stata avviata una procedura di separazione o di divorzio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione esperito il 5 maggio 1995 è irrilevante ai fini del presente giudizio. Va d'altronde ricordato che è proprio in quel periodo che il marito se ne è andato all'estero senza più far ritorno presso l'abitazione coniugale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che l'art. 7 cpv. 1 LDDS ha quale chiaro e preciso scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro coniuge svizzero domiciliato in Svizzera e non certo quello di semplicemente consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché l'altro partner svizzero risiede di fatto all'estero, rientrando anche solo episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K. C., consid. 4c; cfr. anche Direttive e commentario UFDS agosto 1998, n. 611.14). Del resto, visto quanto emerge dagli atti, anche se le presunte brevi apparizioni del marito esistessero, non sarebbero quindi sufficienti a sovvertire tale conclusione (cfr. DTF 121 II 1 consid. 2b). Sono oramai passati 4 anni da quando egli se ne è andato all'estero e ben 2 dal provvedimento adottato dalla Sezione degli stranieri. La separazione appare dunque definitiva. Ne consegue che il diritto a richiamarsi ancora a tale connubio esistente solo formalmente risulta manifestamente abusivo, dal momento che l'unico intento è quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno (STF inedita 16 febbraio 1999 in re S.P. consid. 3). 6.3. A torto la ricorrente si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha provveduto ad accertare tutto quanto richiestole dallo scrivente Tribunale nella sentenza di rinvio onde ravvisare una violazione dell'art. 7 LDDS. Innanzitutto va rilevato che a fondamento del presente giudizio non è il carattere fittizio del matrimonio, quesito che può tuttavia rimanere aperto, bensì l'abuso di diritto che è sufficientemente stato accertato dai successivi indizi raccolti dall'autorità inferiore. L'interessata adduce che, vista l'assenza di relazione sentimentale con un'altra persona e di non vivere di prostituzione, non sarebbe ravvisabile l'esistenza di un suo matrimonio dal solo profilo meramente formale. Contesta al proposito le testimonianze __________, __________ e __________ nella misura in cui vertono rispettivamente sul presunto divorzio pronunciato dalle autorità dominicane, la costante presenza presso l'abitazione di via __________ di un'autovettura rossa con targhe ticinesi, e l'andirivieni maschile da e per l'appartamento di via __________, dove sarebbe esistito un salone per massaggi. Sennonché tali contestazioni sono irrilevanti ai fini del presente giudizio. Determinante è il fatto che le testimonianze raccolte non hanno dimostrato quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la relazione con il marito sarebbe ancora intatta. A tale proposito, come già indicato in precedenza, importa poco se dei contatti - nemmeno dimostrati dall'interessata

- sono stati mantenuti con lo stesso. Risulta pertanto ininfluente raccogliere la testimonianza di __________ a __________. Inoltre, come ha già avuto modo di osservare l'autorità dipartimentale, il fatto che egli non si sia mai adoperato attivamente a favore della consorte non fa che confermare le deduzioni dell'autorità. La ricorrente, pur potendo esprimersi liberamente, non adduce nemmeno che la comunione coniugale si sarebbe ristabilita con certezza. Per di più essa non ha mai preteso che il coniuge si comportava in maniera scorretta nei suoi confronti tanto da necessitarne la separazione.

7.   La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre non viene rinnovato il permesso di soggiorno, di riflesso nemmeno i figli __________ e __________ possono prevalersi di tali permessi in quanto erano stati a suo tempo autorizzati ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi con la madre.

8.   Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno l'inesigibilità di un rientro in Patria suo e dei suoi figli, il ricorso deve essere pertanto respinto. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria con conferimento del gratuito patrocinio, va respinta siccome il gravame era infondato sin dall'inizio. La tassa di giustizia e le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto. §.  Di conseguenza i cittadini dominicani __________ (17 gennaio 1968), __________ (1988) e __________ (1991) sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 31 maggio 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2.   La domanda di assistenza giudiziaria e conferimento del gratuito patrocinio è respinta.

3.   Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente.

4.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario