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52.1998.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC).

La durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17

cpv. 1 a LCStr).

5.   5.1. Le fattispecie

contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il

conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle

regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo

potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.)

Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un

veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, deve essere

valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto

piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).

5.2. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha

ricordato che ad un certo punto la sua vettura ha iniziato improvvisamente a

sbandare, senza che da parte sua potesse fare qualcosa per controllarla, tanto

che gli sembrò di circolare sul ghiaccio.

Ha inoltre esplicitamente dichiarato che la causa

dell'incidente non è da addebitare ad altri conducenti, ma solo ad un suo

"probabile errore".

Non ha invece accennato alle motivazioni, che risultano

essere quindi pretestuose, di cui si prevale ora, più precisamente al fatto che

lo sbandamento sarebbe stato causato da un giunto di dilatazione della

carreggiata reso viscido dalla pioggia.

Ha ammesso anche di sapere che i pneumatici posteriori andavano

sostituiti, non spiegando, come invece fa in questa sede, che la sostituzione

sarebbe stata rimandata perché quelli di sostituzione non erano disponibili e

che il consumo del profilo sarebbe comunque avvenuto durante il suo breve

soggiorno in Italia in cui avrebbe dovuto percorrere del tutto fuori dalle

previsioni 2'800 km; motivi questi ultimi che in ogni caso non attenuerebbero la

sua responsabilità.

Si deve inoltre concludere che per le condizioni atmosferiche

e della strada, bagnata, visto lo sbandamento che si è prodotto, la velocità

tenuta dal ricorrente non era adeguata alle circostanze, quand'anche, come egli

ha dichiarato, sia stata al di sotto del limite di 120 km/h.

E' fuori dubbio quindi che le infrazioni alle norme delle

circolazione stradale imputategli si sono perfezionate.

Queste di certo erano tali da creare un pericolo non

indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata descritta

nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche

altri veicoli, e forse soltanto per puro caso e per la solidità del veicolo

-peraltro per ammissione dello stesso ricorrente, andato completamente

distrutto (interrogatorio di polizia)- si è evitato il peggio.

Corretto dunque che la Sezione della circolazione abbia preso

in considerazione un provvedimento di revoca facoltativo, ai sensi dell'art. 16

cpv. 2 LCStr.

5.3. Circolando in autostrada a velocità inadeguata in fase

di sorpasso su un fondo stradale bagnato, con pericolo di acquaplanig, il

ricorrente ha compiuto indubbiamente una negligenza, aggravata anche dal fatto

che sapeva che le coperture dei pneumatici posteriori erano completamente

lisce.

La misura di revoca è dunque perfettamente coerente con la

gravità dell'infrazione. Per il fatto che in passato, per altra infrazione che

per gravità avrebbe pure potuto comportare una revoca della licenza di

condurre, il ricorrente ha ricevuto soltanto un ammonimento, non si può più ora

prescindere dal pronunciare la revoca effettiva, atteso che lo scopo

educativo-repressivo della stessa appare ora preminente.

Limitando la durata al minimo previsto dalla legge, si

tengono già in debito conto tutte le attenuanti invocate dal ricorrente, il

quale, va riconosciuto, non presenta quale automobilista una prognosi negativa.

5.4. __________ ha pure allegato di non potere fare a meno

della licenza di condurre per motivi professionali.

La giurisprudenza riconosce

la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo

meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per

l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì ecc.) o

quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti

o costi rilevanti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 283 e segg, nota 2441 e

segg.).

Il ricorrente, commerciante nel settore fitness e

editore/redattore di una rivista specializzata in questo campo, non rientra

nella predetta categoria. Per i suoi spostamenti può senz'altro fare capo ai

mezzi di trasporto pubblici o a collaboratori.

5.5. Riguardo al periodo in cui scontare la revoca, che il

ricorrente vorrebbe fosse fissato durante le sue ferie, le norme legali non gli

concedono alcun diritto di vedere soddisfatte le sue esigenze a dipendenza del

periodo che più gli fa comodo. Non spetta quindi a questo Tribunale

pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 17, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 30 cv. 2, 33 cpv. 2

OAC, 58 cpv. 4 OETV, 10 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.68 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.68 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.06.1998 52.1998.68

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00068 Lugano 3 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Giovanna Canepa, vicecancelliere statuendo sul ricorso  12 marzo 1998 di __________ patrocinato da: avv. __________ contro la decisione 18 febbraio 1997 (n. 704) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 1997 con cui la Sezione della Circolazione gli ha revocato la licenza di condurre; viste la risposta 25 marzo 1998 del Consiglio di Stato letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 21 giugno 1997, verso le 18.45, __________, alla guida della sua autovettura "Mercedes" __________ in territorio di __________, sulla corsia di sorpasso dell'autostrada, su fondo stradale bagnato in condizioni di forte pioggia, ha perso la padronanza del veicolo e sbandando a sinistra, ha urtato lo spartitraffico, attraversato la carreggiata per cozzare infine frontalmente contro il guidovia laterale. E' quindi rimbalzato sulla carreggiata e in testa coda ha urtato nuovamente, con la parte posteriore, il guidovia. Dopo averlo divelto si è fermato sul prato. B.   A seguito dei fatti appena descritti, con risoluzione 19 settembre 1997, il Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha inflitto una multa di fr. 600.-- oltre a tasse e spese per avere circolato a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, e per avere conseguentemente perso la padronanza di guida andando ad urtare la protezione centrale e successivamente quella posta alla sua destra. L'autorità dipartimentale ha inoltre considerato che la vettura aveva due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato. La stessa Sezione della circolazione, con risoluzione 13 novembre 1997 ha inoltre deciso di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese. C.   Con ricorso 25 novembre 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione di revoca della licenza di condurre. In quella sede ha sostenuto di avere perso la padronanza del suo veicolo per essere scivolato su un giunto di dilatazione della carreggiata reso viscido dalla pioggia e non per velocità eccessiva ed inadeguata alle circostanze, ciò che sarebbe comprovato dal fatto che, unitamente al suo passeggero, uscì incolume dallo sbandamento, senza che la vettura subisse gravi danni e che nessun altro veicolo venisse coinvolto nell'incidente. Ha perciò contestato di avere commesso una colpa grave o quantomeno una negligenza grave. I pneumatici, che durante l'ultimo controllo, pochi giorni prima dell'incidente, presentavano ancora un rilievo sufficiente, si sarebbero consumati nel corso del breve soggiorno in Italia, durante il quale avrebbe dovuto percorrere 2'800 km del tutto inaspettatamente. In ogni caso aveva già ordinato i pneumatici di ricambio. Ha infine evidenziato che per l'esercizio della sua professione la licenza di condurre gli è indispensabile. D.   Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame con giudizio 18 febbraio 1998, ritenendo provati i fatti all'origine della revoca. L'esecutivo  ha ritenuto che non sussisteva motivo per scostarsi dalla decisione penale di multa non impugnata dal ricorrente e cresciuta in giudicato. Gli ha negato la necessità professionale a disporre della licenza di condurre e ha infine concluso che l'infrazione commessa non può essere giudicata lieve, anche per il fatto che nel 1994 __________ è già stato oggetto di un ammonimento per eccesso di velocità. E.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e che nei suoi confronti venga pronunciato un semplice ammonimento. Postula altresì che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo. Ripropone in buona sostanza tutte le censure già sottoposte all'autorità inferiore. Contesta che non sia possibile per l'autorità amministrativa scostarsi da una decisione penale cresciuta in giudicato, quando questa è stato pronunciata nell'ambito di un procedimento sommario. Spiega di avere omesso di impugnare la risoluzione di multa perché confidava di non essere oggetto di altre sanzioni. Avesse saputo che alla procedura contravvenzionale sarebbe seguita quella amministrativa di revoca della licenza di condurre, o se le due decisioni gli fossero state intimate contemporaneamente, avrebbe di certo interposto tempestivo ricorso. Delle altre argomentazioni ricorsuali, si dirà per quanto di rilevanza, nel prosequio dell'esposizione in diritto. F.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. L'insorgente ha qualità per interporre ricorso direttamente essendo leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). 1.2. Il ricorrente ha chiesto che al suo gravame venga concesso effetto sospensivo. A norma dell'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. Nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento è priva di oggetto.

2.   L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve anche attenervisi qualora lo stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un rapporto di polizia e eventuali testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. Ancora l'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996 pag. 698). Nel caso in esame gli accertamenti di polizia sulla base dei quali è stata resa in procedura sommaria la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa. __________ ha dichiarato di avere pagato la multa credendo che con ciò la questione sarebbe stata chiusa, poiché non supponeva che avrebbe potuto anche incorrere nella revoca della patente, altrimenti avrebbe sicuramente impugnato la decisione penale. Tale affermazione è del tutto pretestuosa, anche in considerazione della sua ammissione di responsabilità sui fatti in sede di interrogatorio di polizia. Egli fraintende poi lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso deve essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire. __________, non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, ne ha riconosciuto il contenuto, motivo per cui, alla luce della predetta giurisprudenza, in ambito amministrativo gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in sede penale.

3.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.

4.   La licenza deve essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della revoca facoltativa sono adempiute, ma il caso sembra essere di poca entità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv.2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 a LCStr).

5.   5.1. Le fattispecie contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.) Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, deve essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.). 5.2. Durante l'interrogatorio di polizia __________ ha ricordato che ad un certo punto la sua vettura ha iniziato improvvisamente a sbandare, senza che da parte sua potesse fare qualcosa per controllarla, tanto che gli sembrò di circolare sul ghiaccio. Ha inoltre esplicitamente dichiarato che la causa dell'incidente non è da addebitare ad altri conducenti, ma solo ad un suo "probabile errore". Non ha invece accennato alle motivazioni, che risultano essere quindi pretestuose, di cui si prevale ora, più precisamente al fatto che lo sbandamento sarebbe stato causato da un giunto di dilatazione della carreggiata reso viscido dalla pioggia. Ha ammesso anche di sapere che i pneumatici posteriori andavano sostituiti, non spiegando, come invece fa in questa sede, che la sostituzione sarebbe stata rimandata perché quelli di sostituzione non erano disponibili e che il consumo del profilo sarebbe comunque avvenuto durante il suo breve soggiorno in Italia in cui avrebbe dovuto percorrere del tutto fuori dalle previsioni 2'800 km; motivi questi ultimi che in ogni caso non attenuerebbero la sua responsabilità. Si deve inoltre concludere che per le condizioni atmosferiche e della strada, bagnata, visto lo sbandamento che si è prodotto, la velocità tenuta dal ricorrente non era adeguata alle circostanze, quand'anche, come egli ha dichiarato, sia stata al di sotto del limite di 120 km/h. E' fuori dubbio quindi che le infrazioni alle norme delle circolazione stradale imputategli si sono perfezionate. Queste di certo erano tali da creare un pericolo non indifferente per la sicurezza stradale. Difatti la spettacolare sbandata descritta nel rapporto di polizia poteva avere gravi conseguenze e coinvolgere anche altri veicoli, e forse soltanto per puro caso e per la solidità del veicolo -peraltro per ammissione dello stesso ricorrente, andato completamente distrutto (interrogatorio di polizia)- si è evitato il peggio. Corretto dunque che la Sezione della circolazione abbia preso in considerazione un provvedimento di revoca facoltativo, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. 5.3. Circolando in autostrada a velocità inadeguata in fase di sorpasso su un fondo stradale bagnato, con pericolo di acquaplanig, il ricorrente ha compiuto indubbiamente una negligenza, aggravata anche dal fatto che sapeva che le coperture dei pneumatici posteriori erano completamente lisce. La misura di revoca è dunque perfettamente coerente con la gravità dell'infrazione. Per il fatto che in passato, per altra infrazione che per gravità avrebbe pure potuto comportare una revoca della licenza di condurre, il ricorrente ha ricevuto soltanto un ammonimento, non si può più ora prescindere dal pronunciare la revoca effettiva, atteso che lo scopo educativo-repressivo della stessa appare ora preminente. Limitando la durata al minimo previsto dalla legge, si tengono già in debito conto tutte le attenuanti invocate dal ricorrente, il quale, va riconosciuto, non presenta quale automobilista una prognosi negativa. 5.4. __________ ha pure allegato di non potere fare a meno della licenza di condurre per motivi professionali. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 283 e segg, nota 2441 e segg.). Il ricorrente, commerciante nel settore fitness e editore/redattore di una rivista specializzata in questo campo, non rientra nella predetta categoria. Per i suoi spostamenti può senz'altro fare capo ai mezzi di trasporto pubblici o a collaboratori. 5.5. Riguardo al periodo in cui scontare la revoca, che il ricorrente vorrebbe fosse fissato durante le sue ferie, le norme legali non gli concedono alcun diritto di vedere soddisfatte le sue esigenze a dipendenza del periodo che più gli fa comodo. Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 17, 29, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 30 cv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 58 cpv. 4 OETV, 10 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 900.-- sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario