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Incarto n.52.98.00335
Lugano
26 luglio 1999
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di
__________
__________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 novembre 1998, no. 5091, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa 30 luglio 1998 degli insorgenti interposta contro la condizione relativa alla chiusura dei posteggi durante il periodo notturno, imposta nell'ambito del rilascio della licenza edilizia 16 luglio 1998 al mapp. no. __________ RFD di __________;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo 21 luglio 1999, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti di risolvere la vertenza mediante la posa di una barriera nell'angolo NW (entrata) e una barriera nell'angolo SE (uscita) con le prescrizioni seguenti:
·le barriere dovranno restare chiuse tra le 19.00 e le 07.00, riservata la possibilità di accedere ai posteggi per gli inquilini dello stabile (avventori dell'EP esclusi). Durante il giorno le barriere potranno invece rimanere aperte;
·i posteggi sul retro dell'immobile restano computabili come posteggi per tutti gli inquilini;
·i ricorrenti si impegnano a posare le barriere nel più breve tempo possibile;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario