Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 in alto); che in effetti la procedura é divenuta priva di oggetto a seguito dell'adozione da parte del consiglio comunale di __________ di una serie di decisioni sui conti, quelle di cui il ricorrente eccepiva la mancanza, per cui il comune deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1); che, secondo la prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri; che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra, il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico del ricorrente una tassa di giudizio e delle spese pari a fr. 200.--; visti gli art. 151, 208, 209 LOC, 3, 28, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. E' annullato il dispositivo
n. 2 della risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato.
3. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.10.1998 52.1998.3 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.10.1998 52.1998.3 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.10.1998 52.1998.3
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.98.00003 Lugano 30 ottobre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 21 gennaio 1998 di __________ Contro la risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 13 ottobre 1997 contro le deliberazioni 22/29 settembre 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i messaggi municipali n. 24/1995, 4/1997, 2/1996, 3/1996, 1/1996, 21/1996, 5/1997, 6/1997, 8/1997, 9/1997, 40/1997; viste le risposte:
- 4 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
- 10 febbraio 1998 di __________;
- 10 febbraio 1998 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nella seduta del 22/29 settembre 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i messaggi municipali indicati in ingresso, tutti richiedenti lo stanziamento di crediti di investimento; che con ricorso 13 ottobre 1997 il consigliere comunale __________, che si era opposto all'accoglimento di tutti i messaggi in rassegna, ha impugnato le testé menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle, asserendo - soprattutto - che in assenza di una contabilità aggiornata (gli ultimi conti approvati a quel momento erano costituiti dai consuntivi dell'esercizio 1993 e dai preventivi per l'esercizio 1996) non poteva essere verificata la sopportabilità dei costi derivanti dai controversi investimenti (principio della parsimonia, art. 151 cpv. 1 LOC, 3 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987); che con risoluzione 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto i motivi addotti e, con ciò, il gravame, mettendo a carico dell'insorgente una tassa di giudizio e delle spese per complessivi fr. 200.-- (dispositivo n. 2); che con impugnativa 21 gennaio 1998 __________ é insorto contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di annullarlo, ribadendo i motivi già sottoposti al giudizio del Governo; che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa; che, all'udienza 30 settembre 1998, ricorrente e municipio sono stati concordi nel ritenere che i fatti accaduti posteriormente alla presentazione del ricorso (approvazione del conto consuntivo 1994, presentazione dei messaggi municipali per l'approvazione dei conti consuntivi 1995 e 1996, approvazione del preventivo 1997, presentazione del messaggio municipale per l'approvazione del preventivo 1998) avevano reso privo di significato l'esame delle censure nello stesso formulate; che ricorrente e municipio hanno pertanto congiuntamente sollecitato il Tribunale a stralciare il gravame in quanto divenuto privo di oggetto; che per questo stesso motivo l'insorgente ha domandato al Tribunale di annullare la tassa di giudizio posta a suo carico nella risoluzione governativa impugnata; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC); che il gravame é pertanto ricevibile in ordine; che, sotto l'aspetto sostanziale, il Tribunale non può che prendere atto, insieme ad appellante e municipio, che quanto accaduto posteriormente alle deliberazioni impugnate ha reso privo di significato l'esame delle censure ricorsuali e, con ciò, priva di oggetto l'impugnativa; che per la fissazione delle spese, a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto); che in effetti la procedura é divenuta priva di oggetto a seguito dell'adozione da parte del consiglio comunale di __________ di una serie di decisioni sui conti, quelle di cui il ricorrente eccepiva la mancanza, per cui il comune deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1); che, secondo la prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri; che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra, il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico del ricorrente una tassa di giudizio e delle spese pari a fr. 200.--; visti gli art. 151, 208, 209 LOC, 3, 28, 46, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. E' annullato il dispositivo
n. 2 della risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato.
3. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
4. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario