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Incarto n.52.97.00281
Lugano
3 aprile 1998
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di
__________
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 settembre 1997, no. 4644, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso inoltrato dallinsorgente avverso la decisione 17 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato la rimozione di tutte le opere di chiusura della terrazza al piano inferiore dello stabile situato al mappale no. __________ RF di __________;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo 17 febbraio 1998, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. La __________ ritira il ricorso alla condizione che il termine per la rimozione delle opere abusive venga spostato al 30 novembre 1998.
2. La __________ inoltrerà una domanda di costruzione per la chiusura della terrazza sottostante e il risanamento della terrazza del Iº piano.Il municipio si impegna a dare la necessaria consulenza per l'elaborazione del progetto, ad esaminare la domanda con la massima celerità ed a trovare soluzioni adeguate e rispettose delle NAPR che consentano di utilizzare la terrazza del Iº piano anche in caso di vento.
rilevato che con comunicazioni del 2 e del 18 marzo 1998 il municipio di __________ e la __________ hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva;
ritenuto che la sostanziale conferma della decisione governativa impugnata giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili al comune di __________ che si è avvalso del patrocinio di un legale;
che, visto lesito, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario