Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.97.00260
Lugano
7 gennaio 1998
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 1997 di
__________
patrocinata da avv. __________
contro
la decisione 3 settembre 1997, no. 4286, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 11 marzo 1997 rilasciatole dal municipio di __________ per ristrutturare una stalla situata nel nucleo, trasformandola in abitazione primaria;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo, dopo discussione, il Giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. La ricorrente limita l'innalzamento ad 1 m sulle pareti laterali (filo di gronda), mantenendo l'attuale quota del colmo (come piano allegato).
2. La ricorrente si impegna ad allacciarsi alla canalizzazione della resistente __________ senza assumere spese per un eventuale rifacimento.
3. Alla ricorrente viene assegnato un termine sino al 10 gennaio 1998 per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che i resistenti ed il municipio si dichiarano già sin d'ora consenzienti.
In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e con assegnazione al resistente __________ di un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo emanerà il proprio giudizio senza ulteriori formalità ritenuto che le parti rinunciano già sin d'ora alle conclusioni ed al dibattimento finale."
ritenuto che con comunicazione 23 dicembre 1997 la ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ha dichiarato di accettare la proposta transattiva di cui sopra;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario