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Incarto n.52.97.00226
Lugano
16 dicembre 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 settembre 1997 di
contro
la decisione __________, no. __________, del Consiglio di Stato che evade a' sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 luglio 1996 con cui il municipio di __________ le rilascia sub condicione una licenza edilizia in sanatoria per opere di sistemazione del terreno antistante la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
preso atto che in occasione delludienza __________, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. La sig.a __________ si impegna a rimuovere entro il 30 marzo 1998 le tuie piantate lungo il fronte stradale sul ciglio della scarpata.
2. il municipio di __________ rinuncia ad esigere il ripristino della scarpata in verduro e del terrapieno.
3. La sig.a __________ potrà piantare sul terrapieno due o tre cespugli in posizione arretrata dal ciglio e mantenendo adeguati spazi liberi fra cespuglio e cespuglio in modo che non formino un fronte con funzione di cinta.
4. La sig.a __________ ritira il ricorso che verrà stralciato dai ruoli senza spese e ripetibili."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario