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Incarto n.52.97.00113
Lugano
13 giugno 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di
__________ e __________
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 1997, no. 1960, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 novembre 1996 degli insorgenti avverso la risoluzione 14 novembre 1996 del municipio di __________, con la quale rilasciava alla __________ la licenza edilizia per la posa di una recinzione del campo da tennis ai mapp.
n. __________ e n. __________ RF di __________;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo 12 giugno 1997, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
"1. I signori __________ ritirano il ricorso alle seguenti condizioni:
a) L'altezza della recinzione sul confine tra i fondi __________ viene limitata a m. 1.20 a partire dal livello superiore del muro.
b) La __________ si impegna a non posare teloni o coperture analoghe sulla rete, su tutto il perimetro.
c) La __________ ritira la querela penale di data 20 febbraio 1997.
d) La __________ si impegna a sue spese a posare sul terreno dei signori __________ lungo il confine una siepe verde che i signori __________ provvederanno a scegliere tra le piante usuali di recinzione.
2. Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà a stralciare il ricorso senza spese e senza assegnare ripetibili, ritenuto che lo Stato rinuncia alla tassa di giustizia applicata in I.a istanza e le parti rinunciano alle ripetibili."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario