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52.1996.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 39 LAMal può essere interposto ricorso al Consiglio Federale (art. 53 cpv. 1

LAMal).

5.   Nel caso in esame,

l'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dalla __________ al Consiglio di Stato era

volta unicamente ad ottenere il riconoscimento della qualifica di istituto per

casi acuti e l'inserimento nell'elenco provvisorio degli stabilimenti di cura

abilitati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria; elenco, che

il Governo cantonale aveva allestito a titolo provvisorio in ossequio al

mandato di pianificazione conferitogli dall'art. 8 del DF 9.10.92. L'istanza

non aveva per oggetto una modifica dell'autorizzazione per l'esercizio di una

casa di cura per lungodegenti (cronicario / convalescenziario), di cui la

ricorrente è attualmente titolare. La ricorrente non sollecitava in particolare

il rilascio di un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio

di una clinica per ammalati acuti. Oggetto della richiesta sottoposta al Consiglio

di Stato era solo ed esclusivamente il riconoscimento della qualifica di stabilimento

per casi acuti e l'inclusione dello stesso in questa veste nella pianificazione

ospedaliera che il Cantone è chiamato ad approntare.

Il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, si è in

sostanza limitato ad esaminare l'istanza sotto questo profilo, rinviando

l'adozione di una decisione definitiva alla procedura di pianificazione imposta

dall'art. 39 LAMal. Non ha minimamente verificato se lo stabilimento della

ricorrente risponda alle condizioni d'ordine organizzativo ed infrastrutturale

poste dagli art. 80-81 LSan per conseguire l'autorizzazione ad esercitare come

clinica per casi acuti. Prescindendo da una verifica dell'adempimento di questi

requisiti, che devono comunque essere soddisfatti ai fini del conseguimento

dell'abilitazione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria (cfr.

art. 39 cpv. 1 lett. a-e LAMAL), con la risoluzione censurata il Governo si è

unicamente pronunciato su aspetti riferiti alle condizioni poste dagli art. 39

cpv. 1 lett. d - e LAMal ed 8 DF 9.10.92.

In queste circostanze, appare quindi evidente che il provvedimento

è stato reso in applicazione della LAMal e non della LSan. Essendo fondato

sull'art. 39 LAMal, ne discende che esso avrebbe semmai dovuto essere impugnato

davanti al Consiglio Federale giusta l'art. 53 LAMal. Comunque non davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, al quale la legge succitata non attribuisce

alcuna competenza.

6.   Ferme queste premesse, il

ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Resta comunque riservata alla ricorrente la possibilità di

conseguire un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio di

una clinica acuta indipendente dall'assicurazione obbligatoria e dalla

pianificazione ospedaliera del Cantone.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 80-81 LSan; 35, 39, 53, 101 LAMal; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Resta riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire,

previa richiesta, un'autorizzazione per l'esercizio di una clinica acuta a

sensi degli art. 80-81 LSan.

2.   Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 52.1996.53 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 52.1996.53 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 52.1996.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00053 DP 44/96 leo Lugano 15 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  20 febbraio 1996 della __________ rappr. da: avv. dott. __________ contro la risoluzione 6 febbraio 1996 (n. 495) del Consiglio di Stato che differisce il giudizio sull'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dall'insorgente per ottenere il riconoscimento della qualifica di clinica "acuta"; vista la risposta 12 marzo 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   L'anno scorso, la __________ ha rilevato dall'Associazione "__________" una casa di cura per lungodegenti (cronicario/convalescenziario) situata ad  __________. Scopo della ricorrente era quello di trasformarla in una clinica per casi acuti. L'11 luglio 1995 la __________ ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di riconoscere al suo stabilimento la qualifica di clinica per ammalati acuti e di inserirlo come tale nella corrispondente categoria di istituti prevista dalla pianificazione ospedaliera cantonale. L'istanza forniva l'elenco dei medici che avrebbero esercitato la loro attività ad __________ ed illustrava i vantaggi di natura economica ed occupazionale che la trasformazione avrebbe comportato. B.   Il 6 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha comunicato alla __________ che l'istanza sarebbe stata esaminata nell'ambito della pianificazione ospedaliera prevista dall'art. 39 LAMal. Il Governo ha giustificato il provvedimento con l'esigenza di evitare che la messa in esercizio di nuove strutture per casi acuti vanifichi il conseguimento degli obiettivi della pianificazione ospedaliera imposta dall'art. 39 LAMal. Ha comunque confermato all'istante la possibilità di continuare la sua attività sulla base di una casistica non acuta (lungo-degenti, cronici, convalescenti e psicosomatici). C.   Contro la predetta risoluzione governativa la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della qualifica di stabilimento per casi acuti. Secondo l'insorgente, il numero di posti letto per ammalati acuti esistente in Ticino non giustificherebbe il blocco temporaneo disposto dal Consiglio di Stato a salvaguardia della pianificazione ospedaliera in atto. D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che in via principale chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Considerato, in diritto

1.   Preliminarmente occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad esaminare il merito dell'impugnativa (art. 3 PAmm). Giusta l'art. 61 PAmm, il ricorso a questo Tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge. Non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo. La competenza dipende quindi dalla legge concretamente applicata.

2.   A norma dell'art. 80 cpv. 1 LSan "per l'esercizio di una clinica, di un cronicario, di un convalescenziario, di una casa di cura o di riposo per anziani e in genere per ogni altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato". La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della disponibilità di una direzione sanitaria e amministrativa, di un numero adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie e di un'organizzazione interna atti a garantire le premesse di sicurezza dei pazienti e di qualità delle prestazioni e delle cure (art. 81 cpv. 1 LSan). "L'autorizzazione deve menzionare il campo di attività, i limiti e le condizioni che ne hanno determinato la concessione" (art. 80 cpv. 3 LSan). "Contro la decisione di revoca, di rifiuto o di limitazione dell'autorizzazione", soggiunge l'art. 81 cpv. 4 LSan, " è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo". L'autorizzazione per esercitare uno stabilimento di cura è un atto amministrativo (permesso di polizia) mediante il quale l'autorità accerta che l'istituto è conforme ai requisiti d'ordine organizzativo ed infrastrutturale posti dall'art. 81 cpv. 1 LSan. Per principio, può essere rifiutata o limitata soltanto per motivi fondati sulla legislazione sanitaria cantonale.

3.   Con decreto federale del 9 ottobre 1992 concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie (RU 832.111; in seguito DF 9.10.1992), i Cantoni sono stati "incaricati di allestire, nell'ambito delle loro competenze e nel settore della sanità pubblica, una pianificazione cantonale, nonché una pianificazione intercantonale per migliorare il coordinamento tra fornitori di prestazioni, utilizzare in modo ottimale i mezzi e ridurre i costi.". Gli organismi privati dovevano "essere presi in considerazione in modo adeguato". Fondandosi su questo decreto e sulla valutazione della disponibilità e dell'adeguatezza del fabbisogno in posti letto per ammalati acuti nel Cantone Ticino, effettuata dal Dipartimento delle opere sociali, il 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha : - stabilito l'elenco dei fornitori di prestazioni in cure generali che implicano una degenza ospedaliera acuta (12 istituti), - disposto che il numero massimo di posti letto acuti autorizzato fosse quello in dotazione di ciascun istituto al 31 dicembre 1994. - sottoposto all'obbligo dell'autorizzazione ogni modifica della missione, del numero di posti letto acuti e della casistica di questi istituti. La validità del provvedimento è stata limitata all'entrata in vigore della pianificazione settoriale fondata sulla LAMal.

4.   Riallacciandosi all'art. 8 del DF 9.10.92, l'art. 39 LAMal dispone che per essere abilitati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria, gli stabilimenti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute devono fra l'altro corrispondere alla pianificazione cantonale o intercantonale intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal) e figurare nell'elenco compilato dal cantone e classificante le diverse categorie secondo i rispettivi mandati (art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal). Nell'attesa che tale elenco venga compilato, gli ospedali e gli altri istituti che erano considerati come stabilimenti di cura secondo il diritto previgente (LAMI) continuano comunque ad essere autorizzati quali fornitori di prestazioni a sensi del nuovo diritto (art. 101 LAMal). Contro le decisioni del Governo cantonale fondate sull'art. 39 LAMal può essere interposto ricorso al Consiglio Federale (art. 53 cpv. 1 LAMal).

5.   Nel caso in esame, l'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dalla __________ al Consiglio di Stato era volta unicamente ad ottenere il riconoscimento della qualifica di istituto per casi acuti e l'inserimento nell'elenco provvisorio degli stabilimenti di cura abilitati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria; elenco, che il Governo cantonale aveva allestito a titolo provvisorio in ossequio al mandato di pianificazione conferitogli dall'art. 8 del DF 9.10.92. L'istanza non aveva per oggetto una modifica dell'autorizzazione per l'esercizio di una casa di cura per lungodegenti (cronicario / convalescenziario), di cui la ricorrente è attualmente titolare. La ricorrente non sollecitava in particolare il rilascio di un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio di una clinica per ammalati acuti. Oggetto della richiesta sottoposta al Consiglio di Stato era solo ed esclusivamente il riconoscimento della qualifica di stabilimento per casi acuti e l'inclusione dello stesso in questa veste nella pianificazione ospedaliera che il Cantone è chiamato ad approntare. Il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, si è in sostanza limitato ad esaminare l'istanza sotto questo profilo, rinviando l'adozione di una decisione definitiva alla procedura di pianificazione imposta dall'art. 39 LAMal. Non ha minimamente verificato se lo stabilimento della ricorrente risponda alle condizioni d'ordine organizzativo ed infrastrutturale poste dagli art. 80-81 LSan per conseguire l'autorizzazione ad esercitare come clinica per casi acuti. Prescindendo da una verifica dell'adempimento di questi requisiti, che devono comunque essere soddisfatti ai fini del conseguimento dell'abilitazione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria (cfr. art. 39 cpv. 1 lett. a-e LAMAL), con la risoluzione censurata il Governo si è unicamente pronunciato su aspetti riferiti alle condizioni poste dagli art. 39 cpv. 1 lett. d - e LAMal ed 8 DF 9.10.92. In queste circostanze, appare quindi evidente che il provvedimento è stato reso in applicazione della LAMal e non della LSan. Essendo fondato sull'art. 39 LAMal, ne discende che esso avrebbe semmai dovuto essere impugnato davanti al Consiglio Federale giusta l'art. 53 LAMal. Comunque non davanti al Tribunale cantonale amministrativo, al quale la legge succitata non attribuisce alcuna competenza.

6.   Ferme queste premesse, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile. Resta comunque riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio di una clinica acuta indipendente dall'assicurazione obbligatoria e dalla pianificazione ospedaliera del Cantone. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 80-81 LSan; 35, 39, 53, 101 LAMal; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile. §.  Resta riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire, previa richiesta, un'autorizzazione per l'esercizio di una clinica acuta a sensi degli art. 80-81 LSan.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario