Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.96.00004
Lugano
26 maggio 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 dicembre 1995 di
__________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 1995 (no. 6454) del Consiglio di Stato mediante la quale è stata respinta l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso il dispositivo no. 1. della risoluzione 21 settembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la trasformazione in appartamento degli uffici esistenti all'interno dello stabilimento industriale situato sul mappale no. __________ RFD di __________;
la decisione del Consiglio di Stato;
rilevato che in occasione delludienza di sopralluogo del 22 aprile 1997, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il diniego della licenza è confermato.
Il ricorrente ritira il ricorso.
2. Il Dipartimento del territorio e il comune prescindono da un ordine di ripristino alla condizione che il ricorrente versi al comune la somma di fr. 20'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria.
3. In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e ripetibili.
4. In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità ritenuto che le parti non hanno altre prove da indicare e rinunciano alle conclusioni e al dibattimento finale.
5. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla proposta transattiva, ritenuto che il silenzio varrà come accettazione della transazione".
in aggiunta alla proposta di transazione 22 aprile 1996, le parti hanno ulteriormente convenuto quanto segue:
"6. il pagamento della sanzione pecuniaria di fr. 20'000.-- viene suddiviso in 5 rate difr. 4'000.-- con scadenza al 30 settembre 1997, 31 dicembre 1997, 31 marzo 1998, 30 giugno 1998 e 30 settembre 1998.
7. in caso di mancato pagamento la transazione viene considerata decaduta; il comune restituirà le rate incassate sino a quel momento. In tal caso, il ricorso verrà considerato come ritirato e il diniego della licenza come cresciuto in giudicato.
Il municipio potrà in tal caso avviare le pratiche volte al ripristino di una situazione conforme al diritto.
8. Le parti dichiarano seduta stante di accettare la transazione."
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario