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52.1995.585

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 35 lett. d) PAmm, quando il Tribunale ha valutato erroneamente fatti già noti

nel procedimento anteriore. Ai fini della revisione occorre piuttosto che

l'apprezzamento erroneo sia stato determinato dalla mancata conoscenza di fatti

essenziali per il giudizio (DTF 110 V 141, 108 V 171 consid. 1; Rhinow Krähenmann,

Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 43 B I c; R. Forni, Svista

manifesta, fatti nuovi e nuove prove nella procedura di revisione davanti al

Tribunale Federale, in Festschrift für M. Guldener, pag. 98 seg.). Fatti nuovi

verificatisi dopo il momento in cui potevano ancora essere allegati non entrano

in considerazione ai fini della revisione. Lo scopo di quest'ultima non è in effetti

quello di adattare una sentenza cresciuta in giudicato ad una modifica della fattispecie

intervenuta nel frattempo o al progresso scientifico, bensì quello di far

valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di

rettificare la base fattuale di un giudizio, rivelatasi incompleta od inesatta

senza colpa dell'istante.

Quanto alle nuove prove è da ribadire che devono riferirsi ad

un fatto rilevante esistente già al momento del primo processo, ma che non era

stato possibile provare. La soluzione contraria recherebbe pregiudizio

eccessivo alla sicurezza del diritto (DTF 86 II 386 consid. 1). Un parere

peritale divergente non è una nuova prova a' sensi dell'art. 137 lett. b) OG.

Non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; Forni, op. et loc.

cit., pag. 102 seg.).

3.   Nell'evenienza concreta, è

escluso che l'articolo sulla carie approssimale apparso sul numero di novembre

del 1995 della __________ possa giustificare una revisione della sentenza 24

agosto 1995 di questo Tribunale.

La pubblicazione scientifica su cui si fonda l'istanza non è

né un fatto nuovo, né una nuova prova. E' un semplice articolo destinato a

riassumere i principi diagnostici e terapeutici riconosciuti in tema di carie

approssimali. Lo conferma esplicitamente il suo prologo, ove si afferma, fra

l'altro, che "in diesem Uebersichtsartikel werden die häufigsten heute in der

zahnärztlichen Praxis verwendeten Methoden (Inspektion mit Sonde, Bite-wing-Röntgenbilder,

Fiberoptiktransillumination) besprochen. Es wird gezeigt, dass Bite-wing-Röntgenbilder,

korrekt aufgenommen, auch heute noch die erste Wahl darstellen. Die anderen Methoden

sollen als zusätzliche Hilfsmittel verwendet werden."

Non trattandosi né di un fatto nuovo, né di una nuova prova,

già per questo motivo l'istanza di revisione va respinta.

Alla stessa conclusione si giungerebbe comunque anche se si

volesse riconoscere a questa pubblicazione un valore analogo a quello di una nuova

perizia. Le deduzioni che vi vengono tratte non contraddicono infatti per nulla

le conclusioni alle quali è pervenuto questo Tribunale. Stando agli autori

della pubblicazione, l'indagine clinica che il dott. __________ pretende di

aver privilegiato permette infatti di diagnosticare soltanto una carie approssimale

su tre.

4.   Ferme queste premesse,

l'istanza di revisione in esame va quindi respinta siccome improponibile.

Conclusione, questa, che può essere pronunciata senza che occorra

indire un pubblico dibattimento di fronte al plenum del Tribunale, stante che l'art.

6 CEDU non è applicabile alla procedura volta a verificare l'ammissibilità

delle istanze di revisione (cfr. R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,

pag. 73 e sentenze citate alla nota 18).

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 6 CEDU; 3, 28, 35 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico dell'istante.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.08.1996 52.1995.585 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.08.1996 52.1995.585 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.1996 52.1995.585

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00585 DP 321/95 leo Lugano 5 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza di revisione 22 dicembre 1995 inoltrata da __________ rappr. da: avv. __________,  avv. __________ Contro la decisione 24 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo (n. 281/94) che respinge l'impugnativa presentata dall'istante avverso la risoluzione 30 agosto 1994 con cui il Dipartimento delle opere sociali l'ha sospeso per due mesi dall'esercizio della professione di medico dentista a titolo di sanzione disciplinare; vista la risposta 15 gennaio 1996 del Dipartimento delle opere sociali; preso atto della replica 16 febbraio 1996 dell'istante e della duplica 4 marzo 1996 del Dipartimento delle opere sociali; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   L'istante in revisione, dott. __________, ha conseguito nel 1981 l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico dentista nel Canton Ticino. Nel 1989 è stato nominato medico dentista scolastico dal Dipartimento delle opere sociali, che gli ha affidato i circondari 45, 48 e 49. Nel 1990 gli esperti della Commissione cantonale per il Servizio dentario scolastico hanno riscontrato in alcuni allievi l'esecuzione di otturazioni non necessarie. Ritenendo che il dott. __________ avesse violato i suoi doveri professionali praticando interventi ingiustificati, i commissari hanno quindi suggerito all'autorità cantonale di aprire un procedimento disciplinare a suo carico e di rifiutare il pagamento degli onorari. Il prof. dr. __________, dell'istituto di medicina dentaria dell'Università di __________, analogamente incaricato dal Dipartimento delle opere sociali, ha confermato i sospetti dei commissari, stabilendo che il dott. __________ aveva eseguito numerose otturazioni di carie approssimali, senza il conforto di un'indicazione confermata da accertamenti radiologici. B.   Preso atto del referto del prof. __________ e di una controperizia allestita dal dr. __________, responsabile della divisione di stomatologia e di chirurgia orale dell'università di __________, la Commissione cantonale di vigilanza sanitaria ha proposto al Dipartimento delle opere sociali di sospendere il dott. __________ dal libero esercizio della professione per la durata di due mesi a titolo di sanzione disciplinare. La proposta è stata fatta propria dal Dipartimento delle opere sociali con decisione 30 agosto 1994. C.   Con giudizio 24 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dott. __________. Valutate le perizie agli atti, questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente eseguito numerose otturazioni approssimali non giustificate dal profilo degli accertamenti radiologici. In particolare, ha ritenuto che avesse otturato denti che in base alle radiografie non risultavano intaccati dalla carie. Il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi respinto la tesi difensiva del ricorrente, che sulla scorta della perizia del dr. Samson pretendeva di aver accertato l'esistenza di lesioni in base ad altri metodi diagnostici (esame clinico). L'abnorme numero di carie individuate senza riscontri radiologici, sulla base di semplici esami clinici, non permetterebbe di accreditare le giustificazioni addotte. Il giudizio di questo Tribunale è stato confermato dal Tribunale federale, che con sentenza del 30 aprile 1996 ha respinto un ricorso di diritto pubblico contro di esso inoltrato dal dott. __________. D.   Con istanza 22 dicembre 1995 il dott. __________ ha chiesto a questo Tribunale di rivedere la sentenza 24 agosto 1995 e di annullare la sanzione disciplinare inflittagli dal Dipartimento delle opere sociali con decisione del 15 settembre 1994. L'istante ha fondato la sua richiesta su una pubblicazione a firma del PD dr. __________ e del Prof. __________, apparsa sul numero di novembre del 1995 della __________, nella quale si evidenzia come una consistente quota di carie approssimali (15-45 %) non venga rilevata alla sola indagine radiografica. A suo avviso, queste nuove acquisizioni scientifiche smentirebbero le tesi addotte dall'autorità cantonale a sostegno della sanzione disciplinare inflittagli. E.   All'accoglimento dell'istanza si è opposto il Dipartimento delle opere sociali, che nega che la pubblicazione in questione possa essere considerata un fatto nuovo o una nuova prova atta a giustificare una revisione del giudizio di condanna. F.   Con la replica e la duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Preso atto del giudizio del Tribunale federale, il 9 maggio 1996 il dott. __________ ha ulteriormente chiesto di essere convocato ad un pubblico dibattimento, da indire al termine dell'istruttoria da esperire in contraddittorio. Considerato, in diritto

1.   Giusta l'art. 35 lett. d) PAmm, il rimedio della revisione è dato se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente. La domanda di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, va presentata all'autorità che ha giudicato in ultima istanza. Entro 15 giorni dalla scoperta del fatto nuovo rilevante o della prova decisiva. La revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Ha quindi per oggetto decisioni cresciute in giudicato, va proposto al iudex a quo e non sospende l'esecuzione della decisione da rivedere. Se l'autorità adita ammette l'istanza, annulla la decisione impugnata (iudicium rescindens) e statuisce nuovamente sul merito (iudicium rescissorium; cfr. art. 39 PAmm). In sostanza, l'art. 35 lett. c) PAmm ricalca l'art. 137 b OG, precisando espressamente che l'istante deve dimostrare che l'omessa indicazione di fatti e di prove non è imputabile ad una sua negligenza. Ai fini del giudizio ci si può quindi richiamare alla giurisprudenza elaborata dal Tribunale federale in applicazione dell'art. 137 lett. b OG.

2.   Nuovi a' sensi delle norme succitate sono i fatti che si sono verificati prima del momento in cui potevano ancora essere addotti nel precedente procedimento, ma che malgrado l'attenzione prestata non erano noti all'istante in revisione. Rilevanti sono tali fatti quando appaiono suscettibili di modificare il fondamento del giudizio impugnato e di comportare un'altra decisione. I mezzi di prova che giustificano una revisione devono invece servire a dimostrare i nuovi fatti rilevanti addotti dall'istante o altri fatti, già noti nel precedente procedimento, ma che l'insorgente, senza sua colpa, non aveva potuto comprovare. Decisivo è un mezzo di prova quando si deve presumere che avrebbe condotto ad un giudizio diverso qualora il giudice ne avesse avuto conoscenza nel precedente procedimento. Determinanti sono soltanto i mezzi di prova che servono all'accertamento della fattispecie. Non sono invece decisivi quelli che servono soltanto all'apprezzamento dei fatti. Non basta, ad esempio, che una nuova perizia valuti diversamente la fattispecie: occorrono nuovi elementi di fatto, che facciano apparire oggettivamente carente il fondamento di fatto che sorregge il giudizio dedotto in revisione. Parimenti, non è dato il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d) PAmm, quando il Tribunale ha valutato erroneamente fatti già noti nel procedimento anteriore. Ai fini della revisione occorre piuttosto che l'apprezzamento erroneo sia stato determinato dalla mancata conoscenza di fatti essenziali per il giudizio (DTF 110 V 141, 108 V 171 consid. 1; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 43 B I c; R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e nuove prove nella procedura di revisione davanti al Tribunale Federale, in Festschrift für M. Guldener, pag. 98 seg.). Fatti nuovi verificatisi dopo il momento in cui potevano ancora essere allegati non entrano in considerazione ai fini della revisione. Lo scopo di quest'ultima non è in effetti quello di adattare una sentenza cresciuta in giudicato ad una modifica della fattispecie intervenuta nel frattempo o al progresso scientifico, bensì quello di far valere la fattispecie come effettivamente e realmente esisteva allora e di rettificare la base fattuale di un giudizio, rivelatasi incompleta od inesatta senza colpa dell'istante. Quanto alle nuove prove è da ribadire che devono riferirsi ad un fatto rilevante esistente già al momento del primo processo, ma che non era stato possibile provare. La soluzione contraria recherebbe pregiudizio eccessivo alla sicurezza del diritto (DTF 86 II 386 consid. 1). Un parere peritale divergente non è una nuova prova a' sensi dell'art. 137 lett. b) OG. Non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; Forni, op. et loc. cit., pag. 102 seg.).

3.   Nell'evenienza concreta, è escluso che l'articolo sulla carie approssimale apparso sul numero di novembre del 1995 della __________ possa giustificare una revisione della sentenza 24 agosto 1995 di questo Tribunale. La pubblicazione scientifica su cui si fonda l'istanza non è né un fatto nuovo, né una nuova prova. E' un semplice articolo destinato a riassumere i principi diagnostici e terapeutici riconosciuti in tema di carie approssimali. Lo conferma esplicitamente il suo prologo, ove si afferma, fra l'altro, che "in diesem Uebersichtsartikel werden die häufigsten heute in der zahnärztlichen Praxis verwendeten Methoden (Inspektion mit Sonde, Bite-wing-Röntgenbilder, Fiberoptiktransillumination) besprochen. Es wird gezeigt, dass Bite-wing-Röntgenbilder, korrekt aufgenommen, auch heute noch die erste Wahl darstellen. Die anderen Methoden sollen als zusätzliche Hilfsmittel verwendet werden." Non trattandosi né di un fatto nuovo, né di una nuova prova, già per questo motivo l'istanza di revisione va respinta. Alla stessa conclusione si giungerebbe comunque anche se si volesse riconoscere a questa pubblicazione un valore analogo a quello di una nuova perizia. Le deduzioni che vi vengono tratte non contraddicono infatti per nulla le conclusioni alle quali è pervenuto questo Tribunale. Stando agli autori della pubblicazione, l'indagine clinica che il dott. __________ pretende di aver privilegiato permette infatti di diagnosticare soltanto una carie approssimale su tre.

4.   Ferme queste premesse, l'istanza di revisione in esame va quindi respinta siccome improponibile. Conclusione, questa, che può essere pronunciata senza che occorra indire un pubblico dibattimento di fronte al plenum del Tribunale, stante che l'art. 6 CEDU non è applicabile alla procedura volta a verificare l'ammissibilità delle istanze di revisione (cfr. R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 73 e sentenze citate alla nota 18). La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 3, 28, 35 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico dell'istante.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario