Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 aprile 1995, la quale negava loro quella prerogativa. La contestazione di quel rifiuto poteva dunque avere luogo solo attraverso la presentazione di un ricorso contro la decisione 3 aprile 1995: ciò che i ricorrenti non hanno tuttavia fatto. A torto dunque il Consiglio di Stato ha esaminato la legittimità della decisione 3 aprile 1995 del consiglio parrocchiale. Esso é comunque addivenuto - sia detto a titolo abbondanziale - al risultato corretto. In effetti, come si deduce dall'art. 105 cpv. 2 LOC, applicabile per analogia alla parrocchia in considerazione delle affinità circa l'organizzazione e il funzionamento con il comune (non invece semplicemente - come erroneamente ha considerato il Consiglio di Stato - attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC, che é limitato alla competenza delle autorità di ricorso), il diritto di prendere visione degli atti sulla cui base il consiglio parrocchiale ha allestito i consuntivi spettava esclusivamente ai membri della commissione dei conti (revisori): e questo limitatamente al periodo intercorrente tra il deposito del messaggio e la consegna del rapporto della stessa. Il diniego di esaminare quegli atti, sia parimenti aggiunto a titolo abbondanziale, non é nemmeno costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti oppure dell'obbligo di informazione e di trasparenza che spetta alle pubbliche autorità. Non appare infine inopportuno evidenziare che l'ipotesi, avanzata nella risoluzione impugnata (consid. 3 in fine), secondo cui ricorrendo contro l'approvazione dei conti consuntivi (ciò che del resto i coniugi __________ hanno fatto) gli insorgenti avrebbero potuto eludere le restrizioni di cui all'art. 105 cpv. 2 LOC, non può - beninteso - essere condivisa da parte del Tribunale.
3. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 23 marzo 1995: atto volto a censurare l'approvazione da parte dell'assemblea parrocchiale
E. 8 marzo 1995 dei consuntivi riferiti all'anno 1994. A tal fine tenga presente il Governo, in primo luogo e dal profilo sostanziale, che se da un lato é perfettamente plausibile che vi siano delle discrepanze tra i costi dell'edificazione del __________ annunciati a titolo di informazione/valutazione in occasione dell'assemblea 12 marzo 1992 e quelli riportati nella contabilità al 31 dicembre 1994, non sembra invece altrettanto immediatamente plausibile - in ogni caso, come si é verificato nella fattispecie, in assenza di una precisa giustificazione in merito fornita da parte del consiglio parrocchiale - che i costi risultanti da una tappa della liquidazione finale (se non addirittura dalla liquidazione finale medesima) accertati nel mese di gennaio 1995 siano inferiori ai costi risultanti per la stessa opera contabilizzati al 31 dicembre 1994 ed approvati da parte dell'assemblea. In secondo luogo e dal profilo processuale tenga presente il Consiglio di Stato che, per l'anzidetto motivo, una decisione in merito presuppone un adeguato approfondimento di quell'aspetto: in primis chiedendo le debite spiegazioni al consiglio parrocchiale e, se del caso, verificando in seguito le stesse.
4. Poiché la parrocchia non é intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 28 LLCC, 105, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. La risoluzione 20 giugno 1995 (n. 3448) del Consiglio di Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 23 marzo 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 8 marzo 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1994.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.449 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.449 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.449
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00449 DP 178/95 leo Lugano 27 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 luglio 1995 di __________ e __________ contro la risoluzione 20 giugno 1995 (n. 3448) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 23 marzo 1995 degli insorgenti avverso la mancata risposta da parte del consiglio parrocchiale di __________ alla loro richiesta di consultare gli atti relativi all'edificazione, ad opera della parrocchia, al mapp. __________ di __________ ed inoltre, a titolo cautelativo, contro i conti consuntivi relativi all'anno 1994 approvati dall'assemblea parrocchiale nella seduta dell'8 marzo 1995; viste le risposte:
- 18 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
- 21 agosto 1995 del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 8 marzo 1995 per deliberare, in particolare, sui conti consuntivi relativi all'anno 1994 (trattanda
n. 4). Dopo aver esaminato il messaggio relativo a quella trattanda ed avendo constatato che la spesa relativa alla costruzione intrapresa dalla parrocchia al mapp. __________, detta __________, era superiore a quella comunicata in occasione dell'assemblea del 12 marzo 1992, con scritto 27 febbraio 1995 __________ e __________ hanno chiesto al consiglio parrocchiale di potere esaminare gli atti relativi a quella costruzione, così da potersi convincere della corretta tenuta dei conti. In occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 la signora __________ ha chiesto spiegazioni in merito all'asserito sorpasso rispetto al preventivo riguardante la costruzione al mapp. __________. Dopo aver ottenuto risposte da parte del presidente del consiglio parrocchiale, del presidente di sala e del cassiere, l'interessata ha ribadito la richiesta di poter esaminare i conti relativi alla costruzione in rassegna. Il presidente (il verbale della seduta non é più preciso al riguardo) l'ha quindi informata che essa avrebbe ricevuto una risposta da parte del consiglio parrocchiale. L'assemblea ha in seguito approvato i conti consuntivi con 17 voti favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti (tra cui i cinque membri del consiglio parrocchiale).
b) L'indomani __________ e __________ hanno rinnovato per iscritto all'indirizzo del consiglio parrocchiale la richiesta di poter esaminare gli atti concernenti i conti onde potersi cerziorare circa la loro corretta tenuta e, di conseguenza, determinare in merito alla presentazione di un eventuale gravame contro la loro approvazione. I coniugi __________ facevano riferimento questa volta al fatto che nel conto patrimoniale al 31 dicembre 1994 la costruzione al mapp. __________ era indicata con fr. 6'339'507,65, mentre che dalla relazione distribuita all'assemblea i costi di costruzione della stessa, estesi in parte anche al mapp__________, assommavano a soli fr. 6'250'642.--. B. a) Tardando a ricevere una risposta da parte del consiglio parrocchiale, il 23 marzo 1995 i coniugi __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1994 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di autorizzarli a consultare gli atti relativi all'edificazione ai mapp. __________ e __________ di __________ e, una volta visionati gli stessi, di poter motivare ulteriormente il loro ricorso, ove essi ribadivano le discrepanze rilevate nello scritto 9 marzo 1995 al consiglio parrocchiale e facevano inoltre riferimento ai costi di costruzione comunicati in occasione dell'assemblea 12 marzo 1992. I ricorrenti si sono appellati al diritto all'informazione ed a quello di essere sentiti, all'obbligo di trasparenza ed infine al diritto di ogni cittadino di consultare gli atti.
b) Con scritto 3 aprile 1995 il consiglio parrocchiale ha evaso le richieste dei ricorrenti, spiegando le differenze degli importi dei costi dell'edificazione al mapp. __________ : il primo importo, di fr. 6'808'740.--, era il frutto di semplici informazioni/valutazioni verbali fornite in sede di assemblea 12 marzo 1992, il secondo, di fr. 6'339'507,65, corrispondeva invece a quanto riportato nel conto patrimoniale al 31 dicembre 1994 ed il terzo, di fr. 6'250'642.--, a quanto esposto nella relazione distribuita in occasione dell'assemblea 8 marzo 1995, riferita ad una tappa, successiva a quella data, della liquidazione finale. Esso ha nel contempo negato agli insorgenti il diritto di prendere conoscenza degli atti relativi alla predetta costruzione.
c) Con risoluzione 20 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, considerando lo stesso come volto a censurare esclusivamente la decisione 3 aprile 1995 del consiglio parrocchiale di rifiutare agli insorgenti il diritto di consultare i conti concernenti l'edificazione al mapp. __________. Richiamandosi ad un'applicazione analogetica dell'art. 105 cpv. 1 e 2 LOC, il Consiglio di Stato ha considerato che tale diritto spettava esclusivamente ai membri del consiglio parrocchiale e, limitatamente al periodo che intercorre tra la presentazione del messaggio e la consegna del rapporto scritto, ai membri della commissione dei conti (revisori). C. Con gravame 6 luglio 1995 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento. Essi ribadiscono le domande e le motivazioni già sostenute innanzi al Consiglio di Stato Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia, non potendo valere
- al riguardo - il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC al quale ha fatto capo il Consiglio di Stato per determinare la legittimazione dei ricorrenti, poiché limitato alla competenza delle autorità di ricorso). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria.
2. Il Consiglio di Stato ha considerato che il ricorso presentato innanzi allo stesso il 23 marzo 1995 fosse rivolto contro la decisione del consiglio parrocchiale del 3 aprile 1995
- e dunque di data posteriore alla presentazione del gravame - che negava agli insorgenti il diritto di prendere conoscenza degli atti concernenti la costruzione promossa dalla parrocchia al mapp. __________ di __________, denominata __________. Ora ciò era senza dubbio impossibile. A tal punto che i ricorrenti stessi avevano precisato nell'impugnativa anzidetta di appellarsi semplicemente contro l'omessa risposta da parte del consiglio parrocchiale alle loro reiterate richieste al riguardo ed inoltre, a titolo prudenziale, contro l'approvazione dei consuntivi relativi all'anno 1994 da parte dell'assemblea tenutasi l'8 marzo precedente. Nella misura in cui il ricorso 23 marzo 1995 era rivolto avverso il ritardo con cui il consiglio parrocchiale stava trattando le svariate istanze dei coniugi __________ di compulsazione degli atti riferiti alla costruzione del __________, esso era pertanto diventato privo di oggetto dopo l'evasione delle stesse da parte del consiglio parrocchiale con decisione 3 aprile 1995, la quale negava loro quella prerogativa. La contestazione di quel rifiuto poteva dunque avere luogo solo attraverso la presentazione di un ricorso contro la decisione 3 aprile 1995: ciò che i ricorrenti non hanno tuttavia fatto. A torto dunque il Consiglio di Stato ha esaminato la legittimità della decisione 3 aprile 1995 del consiglio parrocchiale. Esso é comunque addivenuto - sia detto a titolo abbondanziale - al risultato corretto. In effetti, come si deduce dall'art. 105 cpv. 2 LOC, applicabile per analogia alla parrocchia in considerazione delle affinità circa l'organizzazione e il funzionamento con il comune (non invece semplicemente - come erroneamente ha considerato il Consiglio di Stato - attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC, che é limitato alla competenza delle autorità di ricorso), il diritto di prendere visione degli atti sulla cui base il consiglio parrocchiale ha allestito i consuntivi spettava esclusivamente ai membri della commissione dei conti (revisori): e questo limitatamente al periodo intercorrente tra il deposito del messaggio e la consegna del rapporto della stessa. Il diniego di esaminare quegli atti, sia parimenti aggiunto a titolo abbondanziale, non é nemmeno costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti oppure dell'obbligo di informazione e di trasparenza che spetta alle pubbliche autorità. Non appare infine inopportuno evidenziare che l'ipotesi, avanzata nella risoluzione impugnata (consid. 3 in fine), secondo cui ricorrendo contro l'approvazione dei conti consuntivi (ciò che del resto i coniugi __________ hanno fatto) gli insorgenti avrebbero potuto eludere le restrizioni di cui all'art. 105 cpv. 2 LOC, non può - beninteso - essere condivisa da parte del Tribunale.
3. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 23 marzo 1995: atto volto a censurare l'approvazione da parte dell'assemblea parrocchiale 8 marzo 1995 dei consuntivi riferiti all'anno 1994. A tal fine tenga presente il Governo, in primo luogo e dal profilo sostanziale, che se da un lato é perfettamente plausibile che vi siano delle discrepanze tra i costi dell'edificazione del __________ annunciati a titolo di informazione/valutazione in occasione dell'assemblea 12 marzo 1992 e quelli riportati nella contabilità al 31 dicembre 1994, non sembra invece altrettanto immediatamente plausibile - in ogni caso, come si é verificato nella fattispecie, in assenza di una precisa giustificazione in merito fornita da parte del consiglio parrocchiale - che i costi risultanti da una tappa della liquidazione finale (se non addirittura dalla liquidazione finale medesima) accertati nel mese di gennaio 1995 siano inferiori ai costi risultanti per la stessa opera contabilizzati al 31 dicembre 1994 ed approvati da parte dell'assemblea. In secondo luogo e dal profilo processuale tenga presente il Consiglio di Stato che, per l'anzidetto motivo, una decisione in merito presuppone un adeguato approfondimento di quell'aspetto: in primis chiedendo le debite spiegazioni al consiglio parrocchiale e, se del caso, verificando in seguito le stesse.
4. Poiché la parrocchia non é intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 28 LLCC, 105, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. La risoluzione 20 giugno 1995 (n. 3448) del Consiglio di Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 23 marzo 1995 degli insorgenti avverso la deliberazione 8 marzo 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1994.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario