opencaselaw.ch

50.2019.6

Ricorso per denegata/ritardata giustizia in ambito espropriativo

Ticino · 2019-07-31 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 marzo 2017             notificazione della pretesa •

E. 6 marzo 2017 costituzione del collegio giudicante, intimazione dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta •

E. 8 maggio 2017           risposta del Comune •

E. 9 giugno 2017            intimazione dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la duplica • 19 giugno 2017          richiesta atti da parte del Comune • 21 giugno 2017          trasmissione atti al Comune • 6 luglio 2017               ritorno atti dal Comune • 6 luglio 2017               duplica • 7 luglio 2017               intimazione della duplica • 2 novembre 2017        sollecito evasione da parte di RI 1 • 8 novembre 2017        citazione all'udienza, prevista per il 5 dicembre 2017 • 21 novembre 2017      richiesta rinvio udienza da parte del Comune • 24 novembre 2017      rinvio udienza al 24 gennaio 2018 • 4 dicembre 2017         fax datato 1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare l'udienza da parte di RI 1 • 4 dicembre 2017         intimazione fax "1° aprile 2017" alle parti; • 7 dicembre 2017         risposta/complemento motivazione della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Comune •

E. 11 dicembre 2017       conferma data udienza del 24 gennaio 2018 • 24 gennaio 2018         richiamo atti dal Comune •

E. 15 febbraio 2018        sollecito fissazione sopralluogo da parte di RI 1 •

E. 19 febbraio 2018        trasmissione degli atti richiamati • 14 agosto 2018          sollecito fissazione del sopralluogo da parte di RI 1 • 27 agosto 2018          fissazione sopralluogo per l'11 ottobre 2018 • 11 ottobre 2018          sopralluogo • 6 novembre 2018 sollecito evasione gravame da parte di RI 1 • 17 aprile 2019 sollecito evasione gravame da parte di RI 1 che sia alla luce dello svolgimento regolare conosciuto dalla procedura di ricorso, sia a quella dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è possibile intravedere una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione del procedimento; tantomeno traspare una determinazione della Corte a non voler decidere la vertenza; che avendo riguardo anche della natura meramente patrimoniale della causa, la necessità di emettere dei giudizi coordinati, aventi un fondamento comune, è atta in linea di principio a giustificare alcuni tempi morti, specie qualora il numero delle pratiche, come è il caso concreto, non è trascurabile (9); che, quanto spiegato, permette di concludere che anche se dall'ultimo atto di causa (sopralluogo dell'11 ottobre 2018) sono ormai passati quasi 10 mesi, l'agire del Tribunale di espropriazione risulta ancora oggettivamente giustificato; che, per giudicare l'operato del Tribunale di espropriazione, privo di pertinenza è il riferimento al ricorso del 14 maggio 2009; determinante ai fini della valutazione dell'andamento della procedura è, invece, la data in cui l'insorgente ha notificato le sue pretese all'istanza giudiziaria, ovvero il 2 marzo 2017; la procedura dunque non si protrae da dieci anni - come pretende l'insorgente - ma da meno di due anni e mezzo, durante i quali il Tribunale non è rimasto inattivo; che in definitiva il ricorso va dunque respinto, caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. RI 1 verserà inoltre fr. 1'000.- al CO 1 a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.50.2019.6

Lugano

31 luglio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

segretaria:

Jennifer Triulzi

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2019 di

RI 1

contro

l'operato del Tribunale di espropriazione per ritardata giustizia in merito alla procedura di espropriazione materiale relativa ai mapp. __________, __________ e __________ del CO 1, sezione di __________, avviata dall'insorgente in seguito alla revisione del piano regolatore;

che per l'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autoritàinferiore è chiamata a prendere (cfr.Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997,n. 3 ad art. 45);

che, dunque, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 50 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100);

che la legittimazione attiva di RI 1, che ha qualità diparte nella procedura davanti al Tribunale di espropriazione ed èdunque abilitato anche a interporre un'impugnativa nel procedimento principale, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; cfr.Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/PhilippeWeissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46an. 5 segg. con rinvii);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 4 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, analogamente all'art. 46adella legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), l'art. 67 LPAmm è di natura puramente procedurale; esso nonmenziona i criteri in base ai quali dev'essere valutata la sussistenza di un caso di denegata, rispettivamente ritardata giustizia (cfr.Uhlmann/Wälle-Bär,op. cit.,n. 4);

che secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole; l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole impone alle autorità di statuire entro un limite temporale che risulti giustificato dalla natura e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 135 I 265 consid. 4.4, 117 Ia 193 consid. 1c);

che, in assenza di termini perentori o ordinatori del diritto cantonale, l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete: tipo di procedura, necessità istruttorie, complessità delle situazioni difatto e di diritto sollevate, comportamento dell'autorità e delle parti interessate, nonché dagli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 135loc. cit., 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2;Uhlmann/Wälle-Bär, op.cit., n. 21; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016;Jacques Dubey/Jean-Babtiste Zufferey, Droit administratifgénéral, Basilea 2014 n. 2007 seg., AdelioScolari,Diritto Amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.;Borghi/Corti, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 45);

che, dunque, la questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato dev'essere decisa soprattutto sulla base di un apprezzamento globale del lavoro effettuato: posto che il cittadino non può pretendere che l'autorità si occupi solo e soltanto della sua causa, i tempi morti sono inevitabili; il semplice fatto che un atto processuale avrebbe potuto essere compiuto prima ancora non permette di concludere a una violazione di detto principio (DTF 124 I 139 consid. 2b);

che decisivo è unicamente il fatto di sapere se i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono oggettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo siadovuto a un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza;

che, in concreto, l'andamento della procedura svolta davanti al Tribunale di espropriazione può essere così riassunto:

•2 marzo 2017             notificazione della pretesa

•6 marzo 2017costituzione del collegio giudicante, intimazione dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta

•8 maggio 2017           risposta del Comune

•9 maggio 2017           intimazione della risposta e assegnazione del termine di replica

•8 giugno 2017            replica

•9 giugno 2017            intimazione dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la duplica

•19 giugno 2017          richiesta atti da parte del Comune

•21 giugno 2017          trasmissione atti al Comune

•6 luglio 2017               ritorno atti dal Comune

•6 luglio 2017               duplica

•7 luglio 2017               intimazione della duplica

•2 novembre 2017        sollecito evasione da parte di RI 1

•8 novembre 2017        citazione all'udienza, prevista per il 5 dicembre 2017

•21 novembre 2017      richiesta rinvio udienza da parte del Comune

•24 novembre 2017      rinvio udienza al 24 gennaio 2018

•4 dicembre 2017         fax datato 1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare l'udienza da parte di RI 1

•4 dicembre 2017         intimazione fax "1° aprile 2017" alle parti;

•7 dicembre 2017         risposta/complemento motivazione della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Comune

•11 dicembre 2017       conferma data udienza del 24 gennaio 2018

•24 gennaio 2018         richiamo atti dal Comune

•15 febbraio 2018        sollecito fissazione sopralluogo da parte di RI 1

•19 febbraio 2018        trasmissione degli atti richiamati

•14 agosto 2018          sollecito fissazione del sopralluogo da parte di RI 1

•27 agosto 2018          fissazione sopralluogo per l'11 ottobre 2018

•11 ottobre 2018          sopralluogo

•6 novembre 2018sollecito evasione gravame da parte di RI 1

•17 aprile 2019sollecito evasione gravame da parte di RI 1

che sia alla luce dello svolgimento regolare conosciuto dallaprocedura di ricorso, sia a quella dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è possibile intravedere una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione del procedimento; tantomeno traspare una determinazione dellaCorte a non voler decidere la vertenza;

che in definitiva il ricorso va dunque respinto, caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAmm).

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria