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50.2007.1

restituzione dei termini

Ticino · 2006-09-28 · Italiano TI
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Incarto n.50.2007.1

DA 4590/2006

Bellinzona

8 febbraio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15 gennaio 2007 da

IS 1

difesa da: DI 1

con la quale chiede             la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 4590/2006 dell’11 dicembre 2006;

rilevato                               che con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di accusa;

preso atto                          che con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1ha comunicato“che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per errore direttamente all’accusata il giorno 11 dicembre 2006”;

letti ed esaminati gli atti;

consideratoin fatto ed in diritto

che per l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;

che il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);

che già al momento dell’ultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo (cfr. verbale 9 novembre 2006);

che il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei responsabili del centro, all’indirizzo del padre a __________;

che il 1° settembre 2006 l’avv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come difensore (cfr. act 1), chiedendo l’invio del rapporto di polizia e promettendo l’inoltro entro breve della procura;

che il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire quest’ultima all’autorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore quanto da lui richiesto;

che, nondimeno, il 28 settembre 2006 l’accusata è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale l’avv. DI 1 era stata nominato difensore d’ufficio (cfr. act 6);

che per l’art. 209 CPP il decreto di accusa è intimato all’accusato, al difensore e alla parte civile;

che in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (v’è invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);

che per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno cominciato a decorrere;

che l’opposizione interposta assieme all’istanza di restituzione del termine è quindi da ritenere tempestiva;

che l’istanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;

visti                                   gli art. 21, 22, 209 CPP,

pronuncia:                1.L’istanza è priva di oggetto.

2.L’opposizione 15 gennaio 2007 è tempestiva.

2.1. La Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.

3.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria: