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Incarto n.50.2007.1
DA 4590/2006
Bellinzona
8 febbraio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 15 gennaio 2007 da
IS 1
difesa da: DI 1
con la quale chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al DA 4590/2006 dell11 dicembre 2006;
rilevato che con il medesimo scritto il difensore formula opposizione al citato decreto di accusa;
preso atto che con osservazioni 1° febbraio 2007 il CRTE 1ha comunicatoche il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per errore direttamente allaccusata il giorno 11 dicembre 2006;
letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto ed in diritto
che per lart. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che il decreto di accusa in discussione non è stato intimato al domicilio della prevenuta, ma al centro __________ dove ella soggiornava al momento del primo interrogatorio di polizia (cfr. verbale 31 agosto 2006);
che già al momento dellultimo interrogatorio non soggiornava più in quel luogo (cfr. verbale 9 novembre 2006);
che il decreto di accusa è stato fatto proseguire, verosimilmente ad opera dei responsabili del centro, allindirizzo del padre a __________;
che il 1° settembre 2006 lavv. DI 1 si era notificato al Ministero pubblico come difensore (cfr. act 1), chiedendo linvio del rapporto di polizia e promettendo linoltro entro breve della procura;
che il legale ha poi invero negligentemente omesso di far pervenire questultima allautorità inquirente, la quale da parte sua non ha spedito al patrocinatore quanto da lui richiesto;
che, nondimeno, il 28 settembre 2006 laccusata è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio, previo richiamo di una precedente decisione, nella quale lavv. DI 1 era stata nominato difensore dufficio (cfr. act 6);
che per lart. 209 CPP il decreto di accusa è intimato allaccusato, al difensore e alla parte civile;
che in concreto il decreto di accusa non è ancora stato intimato al difensore (vè invero anche da chiedersi se sia stato validamente intimato alla prevenuta);
che per il difensore il termine per fare opposizione non ha quindi nemmeno cominciato a decorrere;
che lopposizione interposta assieme allistanza di restituzione del termine è quindi da ritenere tempestiva;
che listanza in esame è di conseguenza priva di oggetto;
visti gli art. 21, 22, 209 CPP,
pronuncia: 1.Listanza è priva di oggetto.
2.Lopposizione 15 gennaio 2007 è tempestiva.
2.1. La Pretura penale avvierà la procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP con riferimento al DA 4590 del 11 dicembre 2006.
3.Non si prelevano né tasse né spese.
4.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: