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50.2003.3

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-02-18 · Italiano TI
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Incarto n.50.2003.3/AMM

DAP 1734/2002

Bellinzona

18 febbraio 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________,fu __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, divorziato, __________ __________,

a dipendenza                      dell'avviso di recidiva DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, con cui è stata proposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei confronti dell'interessato dal Ministero pubblico il 9 dicembre 1997;

vista                                  l'opposizione interposta da __________ __________ il 14 gennaio 2003;

preso atto                          che l'accusato non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni assegnatogli da questo giudice con ordinanza del 29 gennaio 2003;

considerato                        che il Procuratore pubblico, con l'avviso di recidiva del 6 dicembre 2002, ha comunicato all'interessato come "la proposta di cui sopra si riterrà accettata e acquisterà forza di giudicato se l'accusato non avrà inoltrato formale opposizione scritta al Ministero pubblico entro 15 giorni dall'intimazione del presente decreto";

che tale decisione è stata intimata per raccomandata all'interessato, al suo domicilio di __________, il 6 dicembre 2002, ed è quindi giunta al destinatario – nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale – il 16 dicembre 2002;

che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 14 gennaio 2003 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria, è dunque manifestamente tardiva;

per questi motivi,                visto l'art. 349 CPP,

pronuncia:1.     L'opposizione è irricevibile.

2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– relative al presente giudizio sono a carico dell'opponente.

4.     Intimazione a:

– __________ __________, via __________, __________,

– Procuratore pubblico Nicola Respini, via __________ __________, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.