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42.2025.42

A ragione chiesta da URAR la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite essendo emerso che la beneficiaria, cittadina ucraina a beneficio di un permesso "S", aveva percepito delle rendite estere di cui non aveva informato l'amministrazione

Ticino · · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2025.42

CL/gm

Lugano

7 gennaio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su reclamo del 29 luglio 2025 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Siccome l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso presentato da RI1 (cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024; STF 8C_282/2024 con cui il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

nel merito

L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid.3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.;U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

Nel caso di specie dagli atti risulta che l’URAR, con decisione del 27 settembre 2024, confermata mediante decisione su reclamo del 29 luglio 2025, ha chiesto a RI1 la restituzione di fr. 3'542.70.

Con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, poi, l’URAR ha annullato e sostituito il provvedimento del 29 luglio 2025, diminuendo l’importo chiesto in restituzione a fr. 3'391.97 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 2-6).

Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. supra consid. 2.2.).

Nel caso in esame il 22 agosto 2025 il TCA ha assegnato all’URAR un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 14 agosto 2025 (cfr. doc. III).

La nuova decisione su reclamo del 4 settembre 2025, menzionata nella risposta di causa del 10 settembre 2025 (cfr. doc. IV), è stata emanata prima della scadenza del termine per la risposta.

Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 4 settembre 2025 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

2.3.  La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia chela Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

2Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

3La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.”

Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr.https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr.https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr.https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025;STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024).

Il 4 settembre 2024, il Consiglio federale, considerato che in quel momento non si prospettava una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, ha deciso di non revocare prima del 4 marzo 2026 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di protezione S (programma S) (cfr.https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=102322).

2.4.  Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.3.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della stessa LAsi. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

"1La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bisDurante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

3bisNel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

4Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

5Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”

2.5.  Come visto, l’art.82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

"1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

2.6.  Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento,“il beneficiario della prestazione assistenziale deve segnalare all’Ufficio ogni modifica della propria situazione personale e finanziaria.”.

Ai sensi dell’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale:

"Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.7.Secondo l’art. 6 del citato Regolamento, afferente alla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite:

Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente l’art. 36 Las sancisce:

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63;Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid.5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

2.8.  Questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli artt. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.

Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:

"(…)l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1; STCA 42.2024.39 del 31 marzo 2025.

2.9.  Nella presente fattispecie, dagli atti risulta che la ricorrente, quando il 16 marzo 2023 ha sottoscritto l’“autodichiarazionesostanzadisponibile” ha indicato “sostanza attualmente disponibile in contanti 0.-” e di essere titolare di un conto bancario presso ______, identificato da RI1 nella propria domanda con il numero “________” (cfr. doc. 914).

Analogo documento è stato compilato e sottoscritto dall’insorgente anche nei mesi successivi, e meglio:

Da una mail interna all’URAR del 6 maggio 2024, si apprende che una collaboratrice del “settore prestazioni” dell’URAR, “Team Ucraina”, ha comunicato ad una collega quanto segue:

Allegato alla mail del 6 maggio 2024 figura un documento bancario di un’altra beneficiaria delle prestazioni da parte dell’URAR, sulla cui relazione bancaria figura un accredito da parte di RI1 di 400 UAH in data 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 197).

Il 6 giugno 2024, l’amministrazione ha, quindi, chiesto alla ricorrente di tramettere la “dichiarazione fiscale conti esteri dal 28.02.2023” (cfr. doc. 571).

In particolare, gli IBAN dei conti in questione sarebbero i seguenti:

Da un secondo documento ______ del 12 giugno 2024 risulta, poi, che alla ricorrente è intestata pure la relazione bancaria n. ______ (cfr. doc. 72).

Il 12 giugno 2024, RI1 ha, inoltre, comunicato all’URAR che “mia figlia mi ha aiutato a ottenere questo documento. Una di queste carte è dove le ultime cifre della carta (______) vengono utilizzate da mia figlia perché ha problemi con la sua carta e l’abbiamo aperta a mio nome, non ho accesso ad essa” (Cfr. doc. 163).

Giova ribadire che sino a quel momento, per quanto attiene alle relazioni bancarie intestate a RI1 in Ucraina, ella, in allegato alle proprie richieste di rinnovo, aveva prodotto unicamente documentazione relativa al conto con IBAN ______.

Con mail del 18 giugno 2024, la ricorrente, inoltre, ha comunicato all’amministrazione quanto segue:

Dagli estratti conto versati agli atti dalla ricorrente attinenti alle relazioni bancarie ucraine risultano, per il periodo da marzo 2023 ad aprile 2024, gli accrediti già indicati dall’amministrazione nelle tabelle costituenti i doc. 42-56, sulle quali questa Corte non si sofferma ulteriormente.

Al riguardo, il TCA si limita a rilevare la circostanza che la maggior parte degli accrediti sui conti ucraini intestati alla ricorrente e sino al giugno 2024 non annunciati all’amministrazione risultano essere stati fatti a favore del conto intestato a RI1 avente IBAN ______.

Vi sono anche alcuni accrediti a beneficio della relazione bancaria con IBAN ______, rispettivamente della ______ (come rilevato dall’amministrazione da ultimo nella propria risposta di causa, cfr. supra consid. 1.6.).

Trattasi, come emerge dagli estratti, di numerosi accrediti, di vario ammontare, per lo più corrisposti da terzi (cfr. doc. 151-162, 172).

Il 26 giugno 2024, l’URAR ha invitato RI1 a trasmettere,“in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo” delle prestazioni, la “dichiarazione fiscale dei conti aperti e chiusi della ______ per il periodo 01.01.2024 – 3.05.2024 e per il periodo 01.06.2024-30.06.2024” (cfr. doc. 572).

Con reclamo pervenuto all’URAR il 2 ottobre 2024, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti sulla base delle argomentazioni riprodotte supra consid. 1.3.

Con decisione del 18 ottobre 2024, l’URAR, “preso atto che (…) è al beneficio di prestazioni di aiuto sociale e che possiede più conti bancari esteri che non ha dichiarato”, venuto inoltre “a conoscenza che ha percepito delle entrate non dichiarate su alcuni dei conti”, “per mancata collaborazione e impegno” ha applicato nei confronti di RI1 una sanzione di “fr. 150.- al mese per tre mesi consecutivi” (cfr. doc. 35-36).

Con decisione su reclamo del 29 luglio 2025, l’URAR ha confermato la propria decisione del 27 settembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4.).

Nella propria decisione su reclamo del 4 settembre 2025, emessa ad annullamento e sostituzione di quella del 29 luglio 2025, l’URAR ha, come visto (cfr. supra consid. 1.6.), parzialmente accolto il reclamo di RI1, e meglio nella misura in cui, confermata nel principio la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione a fr. 3'391.97. Ciò in ragione delle seguenti motivazioni:

È, infatti, evidente che il calcolo delle prestazioni andava rivisto in base alle effettive entrate della ricorrente che quindi, da un profilooggettivo, ella ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali erogatele nel periodo oggetto della presente vertenza.

Al riguardo è utile ribadire che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. supra consid. 2.7.).

In concreto, l’ammontare di fr. 3'391.97 è stato calcolato sulla base dei tassi di cambio UAH/CHF, rispettivamente USD/CHF, validi per il singolo giorno di ogni accredito, così come indicato nelle tabelle dell’URAR di cui ai docc. 42-56 (in rapporto alle quali non deve essere tenuto conto dell’accredito di“UAH 5'950.- pari a CHF 150.73 accreditati in data 19 marzo 2023 sul conto _____”; cfr. supra consid. 2.9.)e non presta fianco a critiche.

In esito a quanto esposto, la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 deve pertanto essere confermata.

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persona bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile; STCA 42.2024.1. dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti