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42.2025.34

Ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia contro un Comune irricevibile. Autorità competente per emettere decisioni Las (art. 12 Cost.) è USSI. Inammissibile pure per ev. ulteriore aiuto puntuale previsto dal Regolamento comunale. TCA incompetente ratione materiae. Competente Municipio o CdS

Ticino · 2025-08-12 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

E. 2.10 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

E. 3 precisa quali siano i beneficiari: " Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute le condizioni seguenti:

a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall’art. 6;

b. cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali domiciliati nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a

E. 6 mesi.” L’art. 8, concernente i casi di rigore, prevede che in caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono. Secondo l’art. 16 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata al Municipio (cpv. 1). Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare alla domanda (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 20 in caso di delega decisionale a un servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione (cpv. 2). Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012 (cpv. 3). 2.8.  Dalle carte processuali emerge che il Comune di __________ ha versato al ricorrente l’importo di fr. 300.-- nel mese di maggio 2025 come sostentamento d’urgenza e la somma di fr. 500.-- il 24 luglio 2025 a titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di rigore in attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali all’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento (USSI), il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili (cfr. doc. IV+1/5; consid. 1.3.). L’insorgente, nell’impugnativa del 24 luglio 2025, lamenta la mancata emissione da parte del Servizio sociale di __________ di una decisione riguardante le prestazioni sociali (cfr. doc. I; Ibis; consid. 1.1.). Nel Cantone Ticino, tuttavia, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI). Anche l’esame di una domanda di aiuto i n situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. spetta all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.). Contro le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps. Lo Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze decisionali (cfr. consid. 2.5.). Ritenuto che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.), questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo. In simili condizioni il ricorso per denegata giustizia del 24 luglio 2025 contro il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) è irricevibile (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.8.). Il ricorrente, il 7 agosto 2025, ha in ogni caso ricorso per denegata/ritardata giustizia anche nei confronti dell’USSI. Al riguardo è stato aperto un incarto distinto (inc. 42.2025.37). Va, comunque, osservato che l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo interposta dall’insorgente il 7 agosto 2025 per il mese di luglio 2025, gli ha negato le prestazioni assistenziali con decisione del 7 agosto 2025, ritenendo la domanda tardiva. Si evidenzia, peraltro, che da uno scritto dell’11 agosto 2025 inviato dall’USSI al ricorrente risulta che “il nostro ufficio ha provveduto a convocarla in data 14.05.2025 e in seguito, su sua richiesta è stato fissato un ulteriore incontro previsto per giovedì 07.08.2025 e ad entrambi i colloqui non si è presentato e non ha fornito giustificazioni valide” (cfr. doc. VI +1/5; consid. 1.4.). 2.9.  L’impugnativa si rivela inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente abbia postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in applicazione del relativo Regolamento (cfr. doc. IV; I + Ibis - in particolare lo scritto in tedesco del ricorrente al Servizio sociale di __________ del 24 luglio 2025; consid. 2.7.; 2.8.). In effetti è vero che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid. 2.7.). Il Comune di __________, come visto (cfr. consid. 2.7.), a tale fine, dispone di un Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale che all’art. 1 cpv. 1 prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno. Sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (cfr. anche art. 11 Reg.Las) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid. 2.7.). In ogni caso, poi, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio (cfr. consid. 2.7.). A tale proposito è, del resto, utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. Giusta l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali (cfr. pure art. 20 cpv. 3 del regolamento comunale). Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997,

n. 3 ad art. 45). Il ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente abbia chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.10.). Siccome, ad ogni modo, dagli scritti del ricorrente non si evince una chiara volontà di postulare ulteriori prestazioni comunali in ambito sociale (cfr. doc. I; Ibis), il TCA si esime dal trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente. Al ricorrente resta, comunque, la facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 67 LPAmm.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2025.34

rs

Lugano

12 agosto 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24 luglio 2025 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.  Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Tale disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

2.3.  Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2;DTF 130 V 90).

2.4.  L’art. 59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:

“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

Giusta l’art. 60 Las:

“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

L’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:

“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assi­stenziali;

f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi."

2.5.  Come stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

L’art. 19 Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.

Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).

Riguardo agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:

“1È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all’art. 18.

2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”

L’art. 18 Reg.Laps enuncia:

“1Lo sportello ha il compito di:

a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.

Ex art. 19 cpv. 1 cfr. 8 Reg.Lapsil comprensorio dello sportello LAPS di __________ comprendeil Comune di __________.

Giusta l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).

2.6.  L’art. 63 cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

Ai sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:

“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”

2.7.  Il ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las).

L’art. 51 Las prevede che in generale il Comunepartecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di:

a) informazione e consulenza;

b) aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

c) spese di sepoltura;

d) inserimento.

Giusta l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:

“Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;

d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;

e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.”

Per quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:

“1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”

Ai sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:

Secondo l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il 2 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 1° settembre 2024 le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno. Il cpv. 2 enuncia che le misure previste dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale.

L’art. 3 precisa quali siano i beneficiari:

Secondo l’art. 16 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata al Municipio (cpv. 1). Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare alla domanda (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 20 in caso di delega decisionale a un servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione (cpv. 2). Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012 (cpv. 3).

Nel Cantone Ticino, tuttavia, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è ilDipartimento della sanità e della socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

Anche l’esame di una domanda di aiutoin situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. spetta all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.).

Contro le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.

Lo Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze decisionali (cfr. consid. 2.5.).

Ritenuto che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.), questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.

In simili condizioni il ricorso per denegata giustizia del 24 luglio 2025 contro il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) è irricevibile (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.8.).

2.9.  L’impugnativa si rivela inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente abbia postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in applicazione del relativo Regolamento (cfr. doc. IV; I + Ibis - in particolare lo scritto in tedesco del ricorrente al Servizio sociale di __________ del 24 luglio 2025; consid. 2.7.; 2.8.).

In effetti è vero che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid. 2.7.).

Il Comune di __________, come visto (cfr. consid. 2.7.), a tale fine, dispone di un Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale che all’art. 1 cpv. 1 prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.

Sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (cfr. anche art. 11 Reg.Las) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid. 2.7.).

In ogni caso, poi, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio (cfr. consid. 2.7.).

A tale proposito è, del resto, utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia checontro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Giusta l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali (cfr. pure art. 20 cpv. 3 del regolamento comunale).

Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autoritàinferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023;Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997,n. 3 ad art. 45).

Il ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente abbia chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di competenzaratione materiae(cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.10.).

2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti