Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2025.30
rs
Lugano
20 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 maggio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno lUSSI abbia negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di ottobre 2024, ritenuto che il medesimo continuava a esercitare la propria attività lavorativa indipendente quale traslocatore.
2.2. Lintervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sullassistenza sociale dell8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito delladozione, il 26 giugno 2002, della Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3.L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo lart. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dallart. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, lampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie lart. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia dintervento ai sensi dellart. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
Al riguardo cfr. pureSTF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6;STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.6. LUSSI ha negato ad RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali richieste l8 ottobre 2024, in quanto la sua attività indipendente di traslocatore, la quale non gli consentiva di raggiungere lindipendenza economica, era ancora attiva, benché fosse al corrente dal mese di marzo 2024 di doverla chiudere (cfr. doc. 225-226; 223; 47; 32=A1; A2; consid. 1.2.; 1.3.; 1.6.; 1.9.; 1.12.).
Riguardo ai richiedenti lassistenza sociale che esercitano unattività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dallautorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dellassistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale dindipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che loggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sullaiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sullinserimento e laiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sullaiuto durgenza ex art. 12 Cost.
Dallaltro, che il diniego dellassistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:Lart.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois)era dipeso unicamente dal rifiuto dellinsorgente di rinunciare al suo statuto dindipendente presso lufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta lart. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere laiuto da parte dellassistenza sociale.
LAlta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dellassistenza sociale interrompa entro un adeguato termine unattività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dellarbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava unattività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nellagosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dallamministrazione (cfr. consid. 11.1.).
2.7. Questa Corte, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(lespressioneturnaroundrappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dellimpresa allequilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con lapprovazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con lattuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dellassistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata allAlta Corte dallinteressato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Il TCA non ignora che RI 1, cittadino afgano e titolare di un permesso F per stranieri ammessi provvisoriamente, ha fatto valere che lUfficio della migrazione, il 18 febbraio 2025, gli ha rilasciato lautorizzazione a svolgere lattività quale indipendente come traslocatore (cfr. doc. I; A3; consid. 1.13.).
2.11. In simili condizioni, in considerazione del fatto che lassistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure tenuto conto della specifica giurisprudenza federale cantonale (cfr. consid. 2.5.; 2.6.; 2.7.), a ragione lamministrazione ha deciso che il ricorrente doveva, entro il termine di sei mesi (scadente il 30 settembre 2024), rinunciare alla propriaattività indipendente, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione allAVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.; consid. 2.7.; 2.8.).
Riguardo alla censura ricorsuale secondo cui laccesso allindennità straordinaria di disoccupazione non sarebbe stato automatico a causa delle tempistiche della procedura di iscrizione con il rischio di restare per mesi senza alcun sostegno (cfr. doc. I), è utile rilevare che non spetta allinsorgente stabilire se e quando gli sarebbe stata erogata una prestazione specifica, bensì allautorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di disoccupazione allUfficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e RL-rilocc). Inoltre, qualora egli avesse avuto effettivamente diritto a tali indennità, a prescindere dalla data di emanazione della relativa decisione, il diritto sarebbe stato riconosciuto con effetto retroattivo al momento della richiesta.
2.12. Relativamente alla richiesta del ricorrente di essere esentato dal pagamento delle spese processuali e dalle spese anticipate di giustizia cfr. doc. I pag. 5; V), il TCA osserva chein ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Giusta lart. 29 Lptca:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti