Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art.
E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che " le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali ". Il cpv. 2 precisa che " in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps) ". 2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
E. 2.9 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
E. 3 persone 1'918.-- / mese
E. 4 persone 2'206.-- / mese
E. 4.2 ”. (cfr. doc. 699, trattasi dei mesi da maggio ad agosto 2024 e dei medi di ottobre e novembre 2024, come indica il doc. 700). - “ L’utente non ha redatto correttamente la contabilità della sua attività. Dall’analisi della documentazione raccolta lo scrivente Servizio è giunto alla conclusione che la contabilità individuale consegnata dall’utente all’USSI non rispecchia il reale risultato aziendale mensile (…) è corretto ritenere che l’estratto mensile del conto __________ della ditta unitamente all’estratto mensile della carta di debito rappresentano, di fatto, la contabilità mensile della ditta. Pertanto un eventuale importo “positivo” nel saldo delle transazioni mensili dei due citati conti dovrà essere inserito nel calcolo per stabilire il reddito disponibile residuale. Diversamente l’utente ha consegnato ad USSI i formulari mensili della contabilità per aziende individuali sui quali ha dichiarato di non avere guadagni. Dagli estratti conto della ditta non figura alcun versamento a favore dell’utente con la voce “stipendio”, tuttavia la signora RI 1 avrebbe dovuto utilizzare i guadagni mensili netti della ditta per il proprio sostentamento (al netto di eventuali, giustificati e commisurati, importi quali riserve dell’azienda).” (cfr. doc. 699) Il 19 febbraio 2025 l’assistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione alle spese aziendali indicate dall’Ispettorato (cfr. doc. 641-697). Ne risulta che al di là di esborsi collegati all’attività aziendale ed a prelievi giustificati come in vista dell’acquisto della __________ avente licenza di circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta. In data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente: " (…) in merito alla vostra ultima lettera dove mi viene negato il versamento delle prestazioni assistenziali, voglio comunicarvi che non ero a conoscenza che possedendo un veicolo intestato a mio nome, la legge non lo permettesse. Tengo a precisare che la mia azione è stata fatta per evitare di dovere pagare all’azienda l’uso dell’auto. Alla luce dei fatti la mia situazione ad oggi è cambiata, in quanto mi sono espropriata dell’auto a me intestata ovvero – __________
– la quale è stata ricollocata nei beni patrimoniali della __________ con una cessione mobiliare senza movimento di denaro “come è stato la prima volta, quando l’auto è passata dalla società a me stessa” senza movimento di denaro. Chiesto scusa ma ho messo l’auto a mio nome pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di fare questo passaggio dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle cure mediche come fisioterapia e altro. Prego di comprendere la mia problematica, la quale mi trovo con gli affitti arretrati, ed ho dovuto chiedere ad amici di prestarmi soldi per il mio sostentamento. Sarei molto grata se si potesse darne seguito al più presto.” (cfr. doc. 14) Il 24 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20) Il 25 febbraio 2025 l’USSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 13). Non risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta. In relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente, dall’estratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli accrediti, l’USSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli “ informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla sua richiesta ” (cfr. doc. 4). Non emerge dagli atti che l’assicurata vi abbia proceduto. 2.8. Chiamato a pronunciarsi il TCA ribadisce che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1). Nel caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in considerazione dall’USSI a titolo di sostanza computabile come reddito. In concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di diritto per dicembre 2024, l’USSI ha computato la sostanza costituita dal veicolo __________. Se a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5 dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente (cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da tempo ne faceva uso privato. E questo anche se l’autovettura in questione risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________. Risulta infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023 il veicolo in questione veniva addirittura prestato all’ex compagno per recarsi al lavoro (“ avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________ per parcheggiare l’auto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ (…) ” cfr. supra consid. 2.7.). Seppure intestata alla società, la __________ era di fatto l’automobile che veniva usata per scopi privati dalla ricorrente (“ La __________ era autorizzata ed utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a titolo privato” ; cfr. supra 2.7.). Si rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di assicurazione di quel veicolo riportava l’indicazione “ ad uno privato ” e risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra consid. 2.7.). Secondo questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che l’USSI ha computato, a titolo di sostanza computabile come reddito, l’autoveicolo __________ determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.). Il TCA ritiene, però, che è a torto che l’amministrazione ha tenuto in considerazione, per ogni mese, l’integralità dell’importo di fr. 22'413.- (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della sostanza in questione. La direttiva USSI del gennaio 2021 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf , avente quale tema il “ computo della sostanza ”, in particolare per quanto attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11 giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.6.). Al riguardo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 richiamata dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.6.), per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps. Sennonché quanto indica, poi, la medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del quale “ Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta .” (sottolineatura della redattrice). Visto l’utilizzo dei medesimi termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza sociale. Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi. Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42. 2012.9 del 24 ottobre 2012). Essa è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025). La decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del veicolo in questione ((22'413.00 – 10'000) / 12) e non, invece, l’integralità della stessa. Questo Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti dall’estratto conto della __________ per il mese di novembre 2024, l’amministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in particolare per quanto attiene a novembre 2024. Andranno inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a titolo personale, quanto delle entrate della Sagl. Quanto precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di carburante non attinenti all’attività professionale (che peraltro, lo si rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di carburante) ma all’uso privato del veicolo. Andranno anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dell’abbonamento di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024 risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024 risulta corrisposto l’equivalente per la locazione di due posteggi per totali fr. 240.-). Inoltre, andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.). Corretto, quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto suindicato.
E. 5 non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese. b) Spesa vincolata: 1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); 2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; 3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; 4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) Spesa per l’alloggio: Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.” Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps). L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile: “1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; b) ...; c) ...; d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992; f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.” La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: “1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata; b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT; c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT; f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro; g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate. i) ...; j) …
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. " L'art.
E. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: "
1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%
2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente." 2.5. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.). Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno. In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato: " (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)” . In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 , pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.6. Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, al punto D.3.1. ( “Sostanza Principi e quote esenti” ), figurano le seguenti indicazioni: " D.3.1. Concetto di sostanza
1. Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali e le suppellettili domestiche.
2. Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:
a. ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso di rigore eccessivo
b. la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure
c. l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni.
3. Per l’alienazione di mezzi realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti
4. All’inizio del sostegno sono accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 4’000.00 per persona singola
b. fr. 8’000.00 per coppia
c. fr. 2’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento
5. Sulle prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono accordate le seguenti quote esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coppia
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento Spiegazioni
a) Quote patrimoniali esenti Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesto un sostegno. Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una compensazione materiale. Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
b) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3). Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.7. Nel caso di specie, dagli atti emerge che a luglio 2023 la ricorrente - allora convivente con __________ (cittadino __________, nato nel 1989, a beneficio di un permesso per stranieri provvisoriamente ammessi “F”; cfr. doc. 969 e 974) - si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio al fine di richiedere le prestazioni Las (cfr. doc. 967). Dall’estratto del Registro di commercio risulta che la ricorrente era (al momento della richiesta di prestazioni Las ed è tuttora) unica socia e presidente della gerenza della __________. Quale gerente con diritto di firma individuale per la società figura, dal luglio 2022, il nominativo di __________. La società ha sede presso il domicilio di RI 1 ed è attiva nel trasporto professionale di persone e cose, nonché nell’esercizio di un servizio taxi (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch ). Dal “Preavviso Comunale” del 25 luglio 2023 della Città di __________ risulta quanto segue: " (…) La signora RI 1 ripresenta domanda di sostegno sociale in quanto con le entrate non riesce a coprire il fabbisogno. Divide l’economia domestica con il signor __________, cittadino __________ con permesso “F”. La richiedente è iscritta come indipendente dal 1° luglio 2019 e svolge l’attività di __________, inoltre è socia e gerente della __________, dichiara che da questa società non riceve nessun guadagno, è stata aperta per poter firmare il contratto di leasing dell’auto. (…) è stata informata che se nei prossimi mesi non riuscirà a guadagnare dall’attività di __________ dovrà stralciarsi da indipendente.” (cfr. doc. 963) Dalla documentazione inizialmente versata agli atti da RI 1 risulta: - che titolare della licenza di circolazione emessa ad agosto 2022 per la __________, immatricolata nel 2017, è la __________ (cfr. doc. 977); - che titolare della licenza di circolazione emessa a dicembre 2021 per la __________, immatricolata nel 2014, era la __________ (cfr. doc. 902); - dalla “ Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente ” per il 2020 risulta che la __________ ha avuto utili netti di fr. 6'096.-. Per l’anno 2023 il reddito annunciato dall’assistita è pari a fr. 20'000.- lordi, equivalenti, secondo le indicazioni di RI 1, a fr. 10'000.- netti (cfr. doc. 911); - dallo scritto del 12 luglio 2023 della ricorrente che “ dalla società __________ della quale sono socia e presidente della gerenza non percepisco nessuno stipendio, come già riferito la società è stata fondata per acquistare la auto ” (cfr. doc. 907); - che da agosto a dicembre 2023 la ricorrente è stata inabile al lavoro al 100%, come attestato dal generalista dr. med. __________ (cfr. doc. 898-901). L’inabilità è stata ulteriormente attestata dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, sempre nella misura del 100% per il febbraio 2024 (cfr. doc. 897), dell’80% da marzo 2024 (cfr. doc. 335, 336, 744, 896), poi tornata al 100% da giugno a luglio 2024 (cfr. doc. 300, 318), quindi all’80% da agosto 2024 (cfr. doc. 154, 202, 234, 261, 271). Dal verbale relativo al colloquio tenutosi presso gli uffici dell’USSI nell’ottobre 2023, sottoscritto dalla ricorrente, risulta quanto segue: " (…) la signora ha presentato nuovamente la domanda di assistenza poiché con la sua attività indipendente quale __________ non riesce a garantirsi il minimo vitale. È socia + presidente della gerenza con firma individuale della __________. Comunichiamo alla signora RI 1 che in applicazione alle linee guida CSIAS e quanto previsto dal nostro Ufficio, è possibile sostenere una persona al beneficio delle prestazioni assistenziali con un’attività indipendente in corso solo per un periodo limitato di 6 mesi. Se con la sua attività non raggiunge il minimo vitale dovrà chiudere l’attività e rivendicare le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD). - Verificare il costo mensile del leasing e giustificare come riesce a sostenerlo. - Il compagno qualora dovesse esaurire le indennità di disoccupazione e/o e indennità giornaliere di infortunio __________ dovrà inoltrare nuova domanda tramite il __________ considerato che è titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente.” (cfr. doc. 979-980) Al momento in cui ha richiesto l’erogazione delle prestazioni Las, RI 1 locava (e loca) un appartamento per il quale al locatore (__________) era previsto il pagamento di un canone locativo di fr. 1'272.- al mese, comprensivo delle spese accessorie, poi aumentato a fr. 1'334.- da aprile 2024 (cfr. doc. 247). In aggiunta, la ricorrente loca due posti auto interni, per fr. 120.- al mese l’uno (cfr. per esempio doc. 351). Da luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a beneficio della ricorrente prestazioni assistenziali ordinarie e speciali sino a novembre 2024, compreso (cfr. doc. 193-196, 225-228, 253-256, 273-276, 293-296, 310-313, 327-330, 403-406, 440-443, 449-452, 461-464, 465-468, 496-499, 508-510 e 515-518), eccettuato il mese di settembre 2023, per il quale non risultava un fabbisogno scoperto (cfr. doc. 501-503). Il 4 marzo 2024 l’USSI ha sottoposto all’assistita una serie di quesiti, e meglio: " (…) - Voglia documentarci con quali mezzi ha potuto versare direttamente al locatore l’importo di CHF 1'800.00 il 07.12.2023 e CHF 800.00 il 15.01.2024; - Voglia documentarci con quali mezzi paga il leasing, targhe e assicurazione dell’automobile __________ e __________ considerato che a oggi le autovetture risultano targate; - Favorisca farci pervenire un’attestazione relativa al valore della vettura __________ e __________ - Documentarci i soldi del fondo cassa - Allegare inoltre gli estratti conte dettagliati della __________ dal 01.01.2023 al 29.02.2024; gli accrediti devono essere documentati con il relativo giustificativo.” (cfr. doc. 421 e 864) Il
E. 12 marzo 2024, la ricorrente ha risposto come segue:
Dallestratto del conto corrente privato presso __________ della ricorrente risulta che il 7 dicembre 2023 ed il 15 gennaio 2024 sono effettivamente stati pagati gli importi di fr. 1'800.- e di fr. 800.- a favore di __________ (locatore; cfr. doc. 423 e 867).
In allegato al proprio riscontro, la ricorrente ha versato agli atti gli estratti conto della __________ per gennaio e febbraio 2024.
Da tale documentazione risulta, in particolare, che nel mese di gennaio, allorquando lautoveicolo che occorreva per svolgere lattività di tassista era noleggiato alla __________ (cfr. doc. 973), vi sono stati degli acquisti di carburante, oltre a prelievi a contanti per fr. 700.- (cfr. doc. 870), addebiti sulla carta di credito per oltre fr. 900.- (cfr. doc. 869), accredito dalla __________ on causale noleggio auto senza autista per il periodo dal 1.12.2023 fino al 31.12(cfr. doc. 868) ed una spesa in gioielleria di euro 170.- (cfr. doc. 870).
Il 18 marzo 2024, lassistita è stata segnalata allIspettorato sociale, sulla base delle seguenti considerazioni:
Il 29 aprile 2024, lIspettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di produrre numerosa documentazione relativa alla __________ dal gennaio 2023 a quel momento, tanto bancaria, quanto relativa ai beni immobili e mobili della società (cfr. doc. 859-860).
Questo il riscontro di RI 1 del 10 maggio 2024:
Questa, invece, la documentazione prodotta dalla ricorrente:
Preso atto di questa documentazione, il 15 novembre 2024, lIspettorato sociale ha convocato la ricorrente per svolgere degli accertamenti relativi alla sua condizione personale e/o finanziaria, per il successivo 20 novembre (cfr. doc 780).
Dal verbale di audizione del 20 novembre 2024 emergono, in particolare le seguenti dichiarazioni/risposte fornite da RI 1 ai propri interlocutori:
Agli atti, successivamente al verbale, è stata versata ulteriore documentazione, e meglio:
Il 18 dicembre 2024, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadute il 30 novembre precedente (cfr. doc. 77-79).
Dagli allegati alla domanda risulta che per i mesi di ottobre e novembre 2024 lattività della ricorrente non avrebbe avuto alcuna entrata, e meglio come la medesima ha attestato mediante i moduli indipendenti contabilità lavori eseguiti e modulo contabilità per attività indipendente (cfr. doc. 80-83).
Dagli estratti conto della __________ risultano, in particolare, le seguenti movimentazioni:
Con decisione del 20 dicembre 2024, lUSSI ha, come visto al consid. 1.2., rifiutato allassistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre precedente, tenendo in considerazione nei propri calcoli, a titolo di sostanza computabile, il valore dellautoveicolo intestato alla ricorrente al netto della quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 156-158).
Successivamente al reclamo del 17 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 41). Lerogazione delle prestazioni assistenziali le è stata negata con decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 38-40).
Il 30 gennaio 2025, lIspettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione su diverse voci di spese risultanti sul conto della Sagl per i mesi di luglio ed 2023, nonché per gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2024 (in particolare relative a prelievi a contanti, spese presso negozi di generi alimentari, assicurazioni differenti da quelle degli autoveicoli prodotte in atti e spese in gioielleria; cfr. doc 724 739).
Il termine assegnato a RI 1 è giunto a scadenza il 17 febbraio 2025 (cfr. doc. 714), data in cui il Servizio Ispettorato, cui nel frattempo alcun documento aggiuntivo rispetto a quanto già in atti era pervenuto, ha allestito il proprio rapporto di chiusura del caso, rilevando:
Il 19 febbraio 2025 lassistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione alle spese aziendali indicate dallIspettorato (cfr. doc. 641-697).
Ne risulta che al di là di esborsi collegati allattività aziendale ed a prelievi giustificati come in vista dellacquisto della __________ avente licenza di circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta.
In data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente:
Il 24 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20)
Il 25 febbraio 2025 lUSSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 13).
Non risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta.
In relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente, dallestratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli accrediti, lUSSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla sua richiesta (cfr. doc. 4).
Non emerge dagli atti che lassicurata vi abbia proceduto.
Nel caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in considerazione dallUSSI a titolo di sostanza computabile come reddito.
In concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di diritto per dicembre 2024, lUSSI ha computato la sostanza costituita dal veicolo __________.
Se a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5 dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente (cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da tempo ne faceva uso privato. E questo anche se lautovettura in questione risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________.
Risulta infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023 il veicolo in questione veniva addirittura prestato allex compagno per recarsi al lavoro (avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________ per parcheggiare lauto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ ( ) cfr. supra consid. 2.7.).
Seppure intestata alla società, la __________ era di fatto lautomobile che veniva usata per scopi privati dalla ricorrente (La __________ era autorizzata ed utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a titolo privato; cfr. supra 2.7.).
Si rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di assicurazione di quel veicolo riportava lindicazione ad uno privato e risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra consid. 2.7.).
Secondo questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che lUSSI ha computato, a titolo di sostanza computabile come reddito, lautoveicolo __________ determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.).
Il TCA ritiene, però, che è a torto che lamministrazione ha tenuto in considerazione, per ogni mese, lintegralità dellimporto di fr. 22'413.- (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della sostanza in questione.
Per prassi consolidata, inoltre, lUSSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo delleccedenza nellambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).
Essa è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025).
La decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere trasmessi allUSSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del veicolo in questione ((22'413.00 10'000) / 12) e non, invece, lintegralità della stessa.
Questo Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti dallestratto conto della __________ per il mese di novembre 2024, lamministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in particolare per quanto attiene a novembre 2024.
Andranno inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a titolo personale, quanto delle entrate della Sagl.
Quanto precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di carburante non attinenti allattività professionale (che peraltro, lo si rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di carburante) ma alluso privato del veicolo.
Andranno anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dellabbonamento di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024 risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024 risulta corrisposto lequivalente per la locazione di due posteggi per totali fr. 240.-).
Inoltre, andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.).
Corretto, quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati allUSSI affinché proceda ai sensi di quanto suindicato.
2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.42.2025.12
CL/sc
Lugano
12 agosto 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell11 febbraio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
1.1. RI 1 - cittadina __________ nata nel 1974 a beneficio di un permesso di domicilio C valido sino al 16 gennaio 2026 (cfr. doc. 141) ha beneficiato delle prestazioni assistenziali da luglio 2023 (cfr. doc. 515).
1.2. Con decisione del 20 dicembre 2024, lUfficio del sostegno sociale e dellinserimento (in seguito: USSI) ha rifiutato allassistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre precedente. In particolare, nel proprio provvedimento lamministrazione ha rilevato che come risulta dallallegata tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale per la sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il versamento di una prestazione mensile (cfr. doc. 156).
Dalla tabella di calcolo in questione risulta che lUSSI, per stabilire se RI 1 avesse, o meno, diritto al rinnovo delle prestazioni Las, ha computato un reddito pari a fr. 0.-, una sostanza computabile come reddito Las di fr. 12'413.- (su base mensile) ed una spesa computabile Las di fr. 1'923.- (su base mensile, dei quali fr. 1'334.- a titolo di spesa per lalloggio e fr. 589.- quale premi assicurazione malattia).
A titolo di reddito, lamministrazione ha, quindi, tenuto conto della sostanza computabile come reddito, e meglio della sola voce veicoli a motore e altri fattori della sostanza, per fr. 22'413.-, dai quali ha dedotto la quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 157-158).
1.3. Con reclamo del 17 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti facendo valere che il calcolo per il computo della sostanza computabile come reddito Las dovrebbe avvenire su calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, e non solo mensile come da copia decisione allegata (cfr. doc. 66).
1.4. Con decisione su reclamo dell11 febbraio 2025, lUSSI ha confermato la propria precedente decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
1.5. Con tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:
1.6.Nella propria risposta del 26 marzo 2025, lUSSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:
1.7. In data 27 marzo 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
consideratoin diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, lUSSI ha negato a RI 1 lerogazione delle prestazioni Las per il (solo) mese di dicembre 2024.
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo lart. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dallart. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, lampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie lart. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia dintervento ai sensi dellart. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"La soglia dintervento per le prestazioni assistenziali, in deroga allart. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale."
Lart. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari allAVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
Lammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"Persone dellunità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare(cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
"Persone dellunità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona + 216.-- / mese
supplementare(cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.4. Lart. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a)Reddito computabile:
1.vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dellunità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100000.-- per labitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10000.-- per una persona sola, fr. 20000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dellunità di riferimento.
4.non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.non viene computata per ogni membro dellunità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
1.non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.non vengono computati gli alimenti di cui allart. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.non vengono computate le imposte di cui allart. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino allimporto complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga allart. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
Per il calcolo della spesa per lalloggio viene considerato laffitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dallart. 9 Laps.
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui allart. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti lunità di riferimento (art. 5 Laps).
1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dellunità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b)...;
c)...;
d)i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari allassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità;
e)tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sullassicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f)1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100000.- per labitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10000.- per una persona sola, CHF 20000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dellunità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per lalloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b)gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui allart. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)le rendite e gli oneri permanenti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)gli alimenti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e)i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f)i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui allart. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano unattività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)i premi effettivi per lassicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dellimporto del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sullassicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)i premi per lassicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i)...;
j)
2. Le spese di cui allart. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino allimporto complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)per i debiti derivanti dallesercizio dellattività professionale, limporto effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"1. La spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2. Se una persona che non fa parte dellunità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per lalloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.5. Nellambito dellassistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che lerogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid.3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed.Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. lAlta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo unattività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell11 dicembre 2012 consid. 3.1. lAlta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare laiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 lassistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. lAlta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo unattività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere lassistenza sociale o laiuto in situazione di bisogno ai sensi dellart. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola lassistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. Laiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è lespressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo allassistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante lassistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono lindigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, lassistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), lAlta Corte ha altresì osservato:
"( )l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno ( ).
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente lassistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
2.7. Nel caso di specie, dagli atti emerge che a luglio 2023 la ricorrente - allora convivente con __________ (cittadino __________, nato nel 1989, a beneficio di un permesso per stranieri provvisoriamente ammessi F; cfr. doc. 969 e 974) - si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio al fine di richiedere le prestazioni Las (cfr. doc. 967).
Dallestratto del Registro di commercio risulta che la ricorrente era (al momento della richiesta di prestazioni Las ed è tuttora) unica socia e presidente della gerenza della __________. Quale gerente con diritto di firma individuale per la società figura, dal luglio 2022, il nominativo di __________.
La società ha sede presso il domicilio di RI 1 ed è attiva nel trasporto professionale di persone e cose, nonché nellesercizio di un servizio taxi (cfr. estratto RC reperibile al sitowww.zefix.ch).
Dal Preavviso Comunale del 25 luglio 2023 della Città di __________ risulta quanto segue:
Dalla documentazione inizialmente versata agli atti da RI 1 risulta:
Dal verbale relativo al colloquio tenutosi presso gli uffici dellUSSI nellottobre 2023, sottoscritto dalla ricorrente, risulta quanto segue:
Al momento in cui ha richiesto lerogazione delle prestazioni Las, RI 1 locava (e loca) un appartamento per il quale al locatore (__________) era previsto il pagamento di un canone locativo di fr. 1'272.- al mese, comprensivo delle spese accessorie, poi aumentato a fr. 1'334.- da aprile 2024 (cfr. doc. 247). In aggiunta, la ricorrente loca due posti auto interni, per fr. 120.- al mese luno (cfr. per esempio doc. 351).
Da luglio 2023, lUSSI ha riconosciuto a beneficio della ricorrente prestazioni assistenziali ordinarie e speciali sino a novembre 2024, compreso (cfr. doc. 193-196, 225-228, 253-256, 273-276, 293-296, 310-313, 327-330, 403-406, 440-443, 449-452, 461-464, 465-468, 496-499, 508-510 e 515-518), eccettuato il mese di settembre 2023, per il quale non risultava un fabbisogno scoperto (cfr. doc. 501-503).
Il 4 marzo 2024 lUSSI ha sottoposto allassistita una serie di quesiti, e meglio:
Il 12 marzo 2024, la ricorrente ha risposto come segue:
Dallestratto del conto corrente privato presso __________ della ricorrente risulta che il 7 dicembre 2023 ed il 15 gennaio 2024 sono effettivamente stati pagati gli importi di fr. 1'800.- e di fr. 800.- a favore di __________ (locatore; cfr. doc. 423 e 867).
In allegato al proprio riscontro, la ricorrente ha versato agli atti gli estratti conto della __________ per gennaio e febbraio 2024.
Da tale documentazione risulta, in particolare, che nel mese di gennaio, allorquando lautoveicolo che occorreva per svolgere lattività di tassista era noleggiato alla __________ (cfr. doc. 973), vi sono stati degli acquisti di carburante, oltre a prelievi a contanti per fr. 700.- (cfr. doc. 870), addebiti sulla carta di credito per oltre fr. 900.- (cfr. doc. 869), accredito dalla __________ on causale noleggio auto senza autista per il periodo dal 1.12.2023 fino al 31.12(cfr. doc. 868) ed una spesa in gioielleria di euro 170.- (cfr. doc. 870).
Il 18 marzo 2024, lassistita è stata segnalata allIspettorato sociale, sulla base delle seguenti considerazioni:
Il 29 aprile 2024, lIspettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di produrre numerosa documentazione relativa alla __________ dal gennaio 2023 a quel momento, tanto bancaria, quanto relativa ai beni immobili e mobili della società (cfr. doc. 859-860).
Questo il riscontro di RI 1 del 10 maggio 2024:
Questa, invece, la documentazione prodotta dalla ricorrente:
Preso atto di questa documentazione, il 15 novembre 2024, lIspettorato sociale ha convocato la ricorrente per svolgere degli accertamenti relativi alla sua condizione personale e/o finanziaria, per il successivo 20 novembre (cfr. doc 780).
Dal verbale di audizione del 20 novembre 2024 emergono, in particolare le seguenti dichiarazioni/risposte fornite da RI 1 ai propri interlocutori:
Agli atti, successivamente al verbale, è stata versata ulteriore documentazione, e meglio:
Il 18 dicembre 2024, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadute il 30 novembre precedente (cfr. doc. 77-79).
Dagli allegati alla domanda risulta che per i mesi di ottobre e novembre 2024 lattività della ricorrente non avrebbe avuto alcuna entrata, e meglio come la medesima ha attestato mediante i moduli indipendenti contabilità lavori eseguiti e modulo contabilità per attività indipendente (cfr. doc. 80-83).
Dagli estratti conto della __________ risultano, in particolare, le seguenti movimentazioni:
Con decisione del 20 dicembre 2024, lUSSI ha, come visto al consid. 1.2., rifiutato allassistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre precedente, tenendo in considerazione nei propri calcoli, a titolo di sostanza computabile, il valore dellautoveicolo intestato alla ricorrente al netto della quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 156-158).
Successivamente al reclamo del 17 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 41). Lerogazione delle prestazioni assistenziali le è stata negata con decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 38-40).
Il 30 gennaio 2025, lIspettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione su diverse voci di spese risultanti sul conto della Sagl per i mesi di luglio ed 2023, nonché per gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2024 (in particolare relative a prelievi a contanti, spese presso negozi di generi alimentari, assicurazioni differenti da quelle degli autoveicoli prodotte in atti e spese in gioielleria; cfr. doc 724 739).
Il termine assegnato a RI 1 è giunto a scadenza il 17 febbraio 2025 (cfr. doc. 714), data in cui il Servizio Ispettorato, cui nel frattempo alcun documento aggiuntivo rispetto a quanto già in atti era pervenuto, ha allestito il proprio rapporto di chiusura del caso, rilevando:
Il 19 febbraio 2025 lassistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione alle spese aziendali indicate dallIspettorato (cfr. doc. 641-697).
Ne risulta che al di là di esborsi collegati allattività aziendale ed a prelievi giustificati come in vista dellacquisto della __________ avente licenza di circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta.
In data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente:
Il 24 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20)
Il 25 febbraio 2025 lUSSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 13).
Non risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta.
In relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente, dallestratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli accrediti, lUSSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla sua richiesta (cfr. doc. 4).
Non emerge dagli atti che lassicurata vi abbia proceduto.
Nel caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in considerazione dallUSSI a titolo di sostanza computabile come reddito.
In concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di diritto per dicembre 2024, lUSSI ha computato la sostanza costituita dal veicolo __________.
Se a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5 dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente (cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da tempo ne faceva uso privato. E questo anche se lautovettura in questione risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________.
Risulta infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023 il veicolo in questione veniva addirittura prestato allex compagno per recarsi al lavoro (avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________ per parcheggiare lauto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ ( ) cfr. supra consid. 2.7.).
Seppure intestata alla società, la __________ era di fatto lautomobile che veniva usata per scopi privati dalla ricorrente (La __________ era autorizzata ed utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a titolo privato; cfr. supra 2.7.).
Si rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di assicurazione di quel veicolo riportava lindicazione ad uno privato e risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra consid. 2.7.).
Secondo questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che lUSSI ha computato, a titolo di sostanza computabile come reddito, lautoveicolo __________ determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.).
Il TCA ritiene, però, che è a torto che lamministrazione ha tenuto in considerazione, per ogni mese, lintegralità dellimporto di fr. 22'413.- (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della sostanza in questione.
Per prassi consolidata, inoltre, lUSSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo delleccedenza nellambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).
Essa è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025).
La decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere trasmessi allUSSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del veicolo in questione ((22'413.00 10'000) / 12) e non, invece, lintegralità della stessa.
Questo Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti dallestratto conto della __________ per il mese di novembre 2024, lamministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in particolare per quanto attiene a novembre 2024.
Andranno inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a titolo personale, quanto delle entrate della Sagl.
Quanto precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di carburante non attinenti allattività professionale (che peraltro, lo si rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di carburante) ma alluso privato del veicolo.
Andranno anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dellabbonamento di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024 risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024 risulta corrisposto lequivalente per la locazione di due posteggi per totali fr. 240.-).
Inoltre, andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.).
Corretto, quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati allUSSI affinché proceda ai sensi di quanto suindicato.
2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti