Erwägungen (2 Absätze)
E. 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “ Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno ”). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.” Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. L’art.
E. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. a bis ), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività. Dal 1° gennaio 2023 l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stata abrogata. 2.4. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha ritenuto adempiute due delle tre condizioni poste dall’art. 2 cpv. 3 bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, ossia un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000 e una considerevole diminuzione della cifra d’affari (cfr. allegato doc. 4, decisione formale del 6 ottobre 2022). L’amministrazione ha tuttavia rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 poiché la società ricorrente avrebbe versato il salario al proprio socio e presidente della gerenza e di conseguenza non sarebbe stata adempiuta la terza condizione, e meglio quella della perdita salariale. Sennonché, come ammesso dalla Cassa con gli scritti dell’8 marzo 2023 (doc. XI) e del 16 marzo 2023 (doc. XIII), dalla documentazione prodotta il 28 febbraio 2023 emerge che in quel periodo la società non ha versato il salario al suo dipendente. Dai conteggi salariali relativi ai mesi litigiosi si evince infatti che a RI 2 è stato erogato unicamente l’assegno di formazione di fr. 250 (doc. T ed U; cfr. anche doc. R) e che la Cassa __________ aveva riconosciuto le prestazioni sulla base della documentazione allegata (cfr. doc. R, doc. I e L; cfr. anche doc. S). In queste condizioni, rammentato che con la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 la Cassa ha riesaminato la decisione su opposizione impugnata e riconosciuto il diritto a prestazioni per il mese di gennaio 2022, in accoglimento del ricorso, il punto 1.1 della citata decisione su opposizione va modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta e l’incarto va rinviato alla Cassa affinché calcoli l’importo delle prestazioni cui ha diritto RI 2 (sull’importo massimo delle indennità cfr. art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022 e marginale 1060 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus [CIC]; cfr. anche STCA 42.2021.64 del 20 dicembre 2021, consid. 2.4). 2.5. I ricorrenti chiedono l’assunzione di numerose prove. Alla luce dell’esito del ricorso, a loro favorevole, il TCA rinuncia ad assumere ulteriori prove. Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.6. Per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. La Cassa afferma che i ricorrenti non hanno diritto alle ripetibili poiché non è mai stata in possesso dei documenti T e U che giustificano l’accoglimento del ricorso e che sono stati prodotti solo il 28 febbraio 2023. Tali documenti potevano essere allegati già in sede di opposizione senza far capo ad un legale. A torto. Infatti, dalle tavole processuali emerge che la Cassa __________ aveva già riconosciuto il diritto alle prestazioni per i mesi di novembre e dicembre 2020 (doc. R, V e Z, cfr. anche doc. 5, pag. 2). Se la Cassa CO 1 avesse da subito richiamato l’intero incarto dalla Cassa __________ avrebbe accolto immediatamente le richieste dei ricorrenti o avrebbe potuto chiedere ulteriori delucidazioni alla Cassa __________ in merito. Infatti, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3), gli accertamenti incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4. e STCA 30.2020.9 del 22 febbraio 2021). Del resto la necessità del ricorso è comprovata dal fatto che per il mese di gennaio 2022 la Cassa ha modificato la propria decisione su opposizione solo dopo l’inoltro dell’impugnativa del 23 gennaio 2023 (sul tema cfr. Ueli Kieser , Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224 ad art. 61, pag. 1133). Ai ricorrenti vanno di conseguenza riconosciute le ripetibili. 2.7. L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30 ). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107) .
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § Il punto 1.1 della decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta. §§ Lincarto è rinviato alla Cassa per il calcolo delle prestazioni. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2023.6
cs
Lugano
17 aprile 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di
1.RI 1
2.RI 2
contro
la decisione su opposizione del 5 dicembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
La decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste dei ricorrenti, ai quali continua ad essere negato il diritto a prestazioni per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è la questione di sapere se la società ricorrente ha diritto, in favore del proprio socio e presidente della gerenza, alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020.
nel merito
Va qui rammentato checonformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del resto la necessità del ricorso è comprovata dal fatto che per il mese di gennaio 2022 la Cassa ha modificato la propria decisione su opposizione solo dopo linoltro dellimpugnativa del 23 gennaio 2023 (sul tema cfr.Ueli Kieser,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224 ad art. 61, pag. 1133).
2.7. Lart.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Il punto 1.1 della decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta.
§§ Lincarto è rinviato alla Cassa per il calcolo delle prestazioni.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti