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42.2023.21

Scritto inviato a seguito di OR erroneamente ritenuto da USSI solo quale richiesta di condono. Almeno implic. voluto pure contestare OR. Del resto STCA 42.2022.19 si riferisce a periodo successivo rispetto a OR. Dec. e dec. su reclamo circa condono emesse prematuramente

Ticino · 2023-09-05 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022). 2.7.  Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su reclamo del 15 marzo 2023 è annullata. §§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 ed emetta una decisione su reclamo al riguardo. L’USSI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.42.2023.21

rs

Lugano

5 settembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

Tale provvedimento alla voce “mezzi di diritto” prevede che:

La informiamo che inoltre, in base all’art. 26 cpv. 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute. La richiesta di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente ordine di restituzione, rispettivamente dell’eventuale reclamo o ricorso.” (Doc. D pag. 2)

1.5.  Con atto del 15 dicembre 2022 denominato “Reclamo contro la decisione di rifiuto di condono dell’ordine di restituzione” e indirizzato all’amministrazione RI 1 ha fatto valere di non avere mai ritenuto che il fatto di soggiornare 2/3 giorni alla settimana presso l’abitazione della signora __________ fosse da considerare come convivenza. Egli ha specificato che è per questa ragione che non ha segnalato alcunché all’USSI. A mente dell’interessato ciò dimostra chiaramente che non ha mai avuto l’intenzione di agire in maniera dolosa o negligente.

consideratoin diritto

2.2.  Ai sensi dell’art. 65 Lascontro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

L’art. 33 cpv. 1 Laps enuncia checontro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Giusta l’art. 33 cpv. 2 Lapscontro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Per costante giurisprudenza federale è ad ogni modo possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

A seguito dell’atto del 29 agosto 2022, l’amministrazione, il 17 novembre 2022, ha emanato una decisione concernente unicamente la domanda di condono che è stata respinta. In tale provvedimento è stato menzionato, quale mezzo di ricorso, il reclamo all’USSI (cfr. doc. 933; consid. 1.4.).

Il 15 dicembre 2022 il ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione di rifiuto del condono del 17 novembre 2022, facendo valere, da un lato, di non aver segnalato alcunché all’USSI, poiché non riteneva che il fatto di soggiornare 2/3 giorni alla settimana presso l’abitazione della signora __________ fosse da considerare come convivenza.

Dall’altro, di non avere percepito indebitamente le prestazioni assistenziali nel periodo da dicembre 2016 a novembre 2021, chiestegli in restituzione, in quanto non disponeva di alcun ulteriore elemento di reddito o di sostanza per far fronte alle spese correnti e perché lui e __________ hanno sempre gestito in modo indipendente e separato le loro economie, non avendo peraltro entrambi i mezzi per provvedere al sostentamento dell’altro. Egli ha altresì allegato le notifiche di tassazione per gli anni 2017-2021 di __________ che quest’ultima gli aveva finalmente fornito in copia, puntualizzando che sperava così di non doversi ritrovare“con ulteriori CHF 140'421.65 di debiti”(cfr. doc. 915-926; consid. 1.5.).

L’USSI, con decisione su reclamo del 15 marzo 2023, ha confermato il diniego del condono, rilevando inoltre che ogni altra questione differente dal condono esulava dalla controversia (cfr. doc. B; consid. 1.6.).

RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 davanti a questo Tribunale.

L’insorgente ha chiesto a titolo principale di retrocedere gli atti alla parte resistente affinché si pronunci sul reclamo contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022, osservando che I’USSI avrebbe dovuto esprimersi innanzitutto in merito all'obbligo di restituzione ed alla sua eventuale entità e solo in un secondo momento (a crescita in giudicato della decisione di restituzione) sulla domanda di condono (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

2.5.  Nel caso di specieil TCA, tutto ben considerato,ritieneche l’USSI abbia erroneamente qualificato lo scritto del 29 agosto 2022 inviatogli dal ricorrente a seguito dell’emissione dell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 relativo alle prestazioni assistenziali percepite da dicembre 2016 a novembre 2021 (cfr. doc. D) soltanto quale domanda di condono.

In effetti da un attento esame degli atti di causa,in particolare,delle censure formulate nello scritto del 29 agosto 2022 in relazione al fatto che“la mancata consegnadella documentazione riguardante la signora __________ non sia dipesa da me”, come pure relative alla circostanza che lui e __________ hanno sempre gestito in modo indipendente le loro economie e all’eventuale disponibilità, a quel momento, di __________ di fornire le tassazioni 2017-2020 (cfr. consid. 1.3.; 2.4.) - non dimenticando in ogni casoquanto già asserito dall’insorgente nella lettera del 17 luglio 2022, ovvero che“non è mai stata mia intenzione convivere stabilmente con la signora __________, se coì fosse stato, non mi sarei trasferito presso il signor __________ nel periodo aprile - maggio 2016 e successivamente presso __________ nel periodo giugno 2016 - gennaio 2017. (…) Escluso il periodo marzo 2015 - marzo 2016 durante il quale versavo metà della pigione alla signora __________, il mio contributo si limitava alla partecipazione per le spese alimentari per quando mi fermavo a cenare da lei. Entrambi abbiamo sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie.”(cfr. doc. 948-949) -, emerge che l’intenzione dell’insorgente era anche, almeno implicitamente, quella di contestare l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 in quanto tale (emesso dall’USSI non avendo“ricevuto nessun documento della signora __________ per ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR) di due persone”; cfr. doc. D; consid. 1.2.), e meglio la fondatezza del credito di restituzione, oltre che di chiedere il condono.

Va, del resto, considerato che questa Corte, con la sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, ha stabilito unicamente che il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo dicembre 2021 - marzo 2022, in quanto a fine novembre 2021, quando ha chiesto il relativo rinnovo, il medesimo e __________ convivevano in modo stabile (cfr. consid. 1.1.).

Ne discende che la decisione del 17 novembre 2022 con cui l’USSI ha negato il condono e la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 con cui è stato confermato il provvedimento del novembre 2022 sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.; STCA 38.2014.52 del 14 dicembre 2015; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).

La decisione su reclamo impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto nell’agosto 2022 contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022.

L’amministrazione, se del caso, deciderà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in giudicato provvedimento di restituzione.

2.6.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale,non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su reclamo del 15 marzo 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 ed emetta una decisione su reclamo al riguardo.

L’USSI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti