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42.2022.88

Ricorso contro dec. su reclamo 26.4.22 irricevibile. Causa in relazione a tale decisione stralciata poiché insorgente mai inteso ricorrere (42.2022.49). Ora ricorso tardivo e non motivi validi per restituire termine. Irricevibile anche perché per rich. riesame competente amministraz. Trasmiss. atti

Ticino · 2023-03-06 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

E. 3 L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.” Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che: " Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione. Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc . La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso. Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro .” 2.9.  Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA. L'art. 53 LPGA prevede che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.). 2.10.  Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007). Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA). Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). In proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27. 2.11.  Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.10.). In effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.). In concreto, quindi, a torto RI 1 ha inoltrato la domanda di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 cresciuta in giudicato direttamente al TCA, invece che all’USSI. È utile ricordare che questa Corte con giudizio 42.2022.49 del 12 settembre 2022, in relazione al “ricorso” del 20 maggio 2022, non è entrata nel merito della questione relativa al diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 stabilito con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, bensì, da questo profilo, ha stralciato la causa dai ruoli, in quanto RI 1 aveva manifestato la volontà di non ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.; 1.5.). Questa Corte non può, conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 21 ottobre 2022 di RI 1 (cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015). Per completezza giova ribadire che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.10.). Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011). Inoltre va rilevato che il TCA, per quel che concerne la revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate dall’organo amministrativo competente. Gli atti vanno, dunque, trasmessi all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 entro un termine adeguato. 2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la contestazione del diniego a prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 con contestuale domanda di riesame della decisione del 26 aprile 2022. Il ricorso di RI 1 si è però rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.; 2.8.). Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA. Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione. Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la r é vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2022.88

rs

Lugano

6 marzo 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

1.5.  Con sentenza 42.2022.49 del 12 settembre 2022 il TCA, da una parte, ha stralciato dai ruoli la causa per quanto riguardava il diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 di cui alla decisione su reclamo del 26 aprile 2022, in quanto RI 1 non aveva manifestato la volontà di ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022. Al contrario egli ha dichiarato di non avere “mai inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”e ha chiesto di non entrare nel merito della decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.).

consideratoin diritto

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3Ȓ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3.  Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.;STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018;STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4.  Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 26 aprile 2022 riporta l’indicazione “raccomandata” (cfr. doc. 73 inc. 42.2022.87).

In ogni caso dal messaggio di posta elettronica inviato all’USSI dal ricorrente il 20 maggio 2022 (cfr. doc. 57 inc. 42.2022.87) emerge che la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 è stata notificata al medesimo il 27 aprile 2022.

Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 28 aprile 2022 ed è scaduto venerdì 27 maggio 2022.

Il nuovo ricorso del 21 ottobre 2022 contro la decisione del 26 aprile 2022 è, per contro, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere al TCA (27 maggio 2022).

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

L’art. 1 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che:

"1La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.

Ne discende che l’art. 24 Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle prestazioni assistenziali.

Il tenore dell’art. 24 Laps è il seguente:

"1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo allaModifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioèex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioèex nuncepro futuro.”

2.9.  Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA prevede che:

"Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornaresulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.10.  Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziarionel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

2.11.  Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.10.).

In effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).

In concreto, quindi, a torto RI 1 ha inoltrato la domanda di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 cresciuta in giudicato direttamente al TCA, invece che all’USSI.

È utile ricordare che questa Corte con giudizio 42.2022.49 del 12 settembre 2022, in relazione al “ricorso” del 20 maggio 2022, non è entrata nel merito della questione relativa al diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 stabilito con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, bensì, da questo profilo, ha stralciato la causa dai ruoli, in quanto RI 1 aveva manifestato la volontà di non ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).

Questa Corte non può, conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 21 ottobre 2022 di RI 1 (cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).

Per completezza giova ribadire che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.10.).

Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Inoltre va rilevato che il TCA, per quel che concerne la revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate dall’organo amministrativo competente.

Gli atti vanno, dunque, trasmessi all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 entro un termine adeguato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la contestazione del diniego a prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 con contestuale domanda di riesame della decisione del 26 aprile 2022. Il ricorso di RI 1 si è però rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.; 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti