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42.2021.39

Negate IPG Corona a SA (iscritta RC nel 5/19) poiché non vi è diminuzione considerevole della cifra d'affari rispetto a media periodo attività effettivo. Per avvio aziendale va inteso inizio dell'attività commerciale e non inizio formale. Rinvio atti per stabilire inizio attività sul mercato

Ticino · 2021-03-03 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2021 390), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 4 novembre 2020 con effetto retroattivo al 17 settembre 2020; RU 2020 4571 segg.).

L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

"3terL’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il

E. 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

"Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3terL’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 31 marzo 2021 con effetto dal 1° aprile 2021; RU 2021 183).

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv.

3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

"Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° luglio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto, da un lato, che le disposizioni di questa direttiva amministrativa sono state adottate per la prima volta il 17 marzo 2020 per disciplinare l’indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con l’ordinanza 2 COVID-19 perdita di guadagno. Dall’altro, che dal 17 marzo 2020 le stesse sono state costantemente aggiornate (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17; stato al 1° luglio 2021 pag. 2-13;https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.5.“Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”

2.4.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a RC il 10 maggio 2019 con il seguente scopo sociale:

La Cassa, con decisione del 3 marzo 2021, ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 in favore di __________, in quanto“pur avendo un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari ad almeno CHF 10'000, non è assolto l’altro requisito cioè la considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 55% fino al 18 dicembre 2020 e ad almeno 40% dal 19 dicembre 2020”(cfr. consid. 1.1.; doc. 003; 004).

Deve, perciò, essere esaminato cosa si intenda specificatamente per“avvio dell’attività”ai sensi dell’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

2.7.   Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.;DTF 129 II 118consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr.DTF 126 V 439consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).

Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.;DTF 135 III 483consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr.DTF 131 II 562consid. 3.5 pag. 567;DTF 131 II 710consid. 4.1 pag. 716;DTF 130 II 65consid. 4.2 pag. 71).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19)).

Al riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove(cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2021.39

rs

Lugano

16 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

1.1.   Con decisione del 3 marzo 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020, in favore di __________, vice presidente del consiglio di amministrazione della società RI 1 __________; cfr. www.zefix.ch: estratto RC), in quanto“pur avendo un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari ad almeno CHF 10'000, non è assolto l’altro requisito cioè la considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 55% fino al 18 dicembre 2020 e ad almeno 40% dal 19 dicembre 2020”(cfr. doc. 003).

1.2.   Contro questa decisione __________ ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha chiesto di ricalcolare il diritto all’IPG Corona tenendo conto di tre mesi e non di otto, in quanto la società RI 1 è stata costituita il 10 maggio 2019, ma la sua attività produttiva nonché fatturazione ed assunzione del personale è iniziata il 1° ottobre 2019 (cfr. doc. 002).

1.3.   Con decisione su opposizione del 29 aprile 2021 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento, con le seguenti motivazioni:

4. In data 15 gennaio 2021 èstata presentata, per mezzo dell'apposito formulario,la domanda volta all'ottenimento dell'IPG Corona per il mese di dicembre 2020. Il diritto alla prestazione è stato respinto con decisione del 3 marzo 2021, in quanto l'attività lucrativa non ha subìto una limitazione considerevole.

Tale decisione è stataavversatacon tempestiva opposizione del 12 marzo 2021.

Con l'impugnativa l'insorgente sostiene che la società è stata avviata dal 10 maggio 2019, ma ha invero iniziato a fatturare e ad assumere personale dal 1° ottobre 2019.Pertanto a mente dell'opponente deve essere ritenuta una media pari a tre mesi invece che otto mesi.Acomprova di quanto asseritol'opponente allega una tabella di calcolo relativa alla cifra d'affari per gli anni 2019-2020.

Ragion per cuicon l'impugnativa l'opponente chiede alla Cassa di volerrivederela decisionecon conseguente concessione dell'IPG Corona.

5. Per quanto qui d'interesse,per attestarel'avviodell'attività non fa stato l'inizio effettivo di fatturazione o assunzione del personale bensì l'affiliazione pressola Cassa che, nel caso concreto, è a partire dal1°maggio 2019 (cfr.conferma di affiliazione del23 maggio 2019). Pertanto la cifra d'affari complessiva conseguita nel 2019 deve essere divisa per 8 mesi.

Ne discende che la cifra d'affari media mensileriferita al 2019 conseguita dall'opponente èpari a CHF 8'371.00 (CHF 66'965.00:8 mesi) che, se ridotta del 55%,corrisponde a CHF 3'767.00e, se ridotta del 40%, a CHF 5'022.00.

Nell'evenienza concreta, per il periodo che si chiede la prestazionel'opponente ha indicato di aver percepito una cifra d'affari effettiva paria CHF 6'610.80,importo superiore a CHF 3'767.00 e a CHF 5'022.00.

Allalucedi tutto quanto sopra esposto l'opponente non ha subito alcuna limitazioneconsiderevole dell'attività lucrativa per il mese di dicembre 2020 e il provvedimento della Cassa viene dunque riconfermato.” (Doc. A)

1.4.   Contro la decisione su opposizione la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede il riconoscimento del diritto alla IPG Corona dal mese di dicembre 2020 sino a decadenza dello stesso, protestate tasse, spese e ripetibili, riservata la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11).

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha innanzitutto addotto:

Ovviamente con partner di quella portata difficilmente si può interloquire quale persona fisica, ragione per cui si decise di costituire una persona giuridica, e meglio una SA con un capitale di CHF 100'000, che i fondatori dovettero evidentemente versare attingendo al proprio patrimonio personale, la quale potesse interagire con la società americana titolare dei marchi e dare una certa immagine di solidità. Costituita la SA si dovette entrare in contatto con la società americana e ottenere la rappresentanza esclusiva, definire e concordare prezzi e condizioni, ricercare la rete di venditori in tutta la Svizzera. Tutto questo richiese dei mesi.

(…).

Come la ricorrente ha esposto alla Cassa CO 1, subito dopo la costituzione (dc. C) e fino al 1° ottobre 2019 ella è stata un ente affiliato alla Cassa ma senza dipendenti, dipendenti che furono assunti dal 1° ottobre come regolarmente dichiarato e annunciato.” (Doc. I pag. 2-3)

L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha inoltre citato le basi giuridiche rilevanti in concreto:

L'art. 15 Legge Covid (Provvedimenti IPG) prevede, per quanto interessa qui, che:

1. Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompereolimitare in modo considerevole l'attività lucrativaacausa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltantole persone che hanno subito una perdita di guadagnoosalarialeela cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni2015-2019.

2. Hanno in particolare diritto all'indennità anche gli indipendenti ai sensi dell'articolo12della legge federale del6ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)ele persone la cui posizioneèassimilabileaquella di un datore di lavoro.

3. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a. le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità

giornaliere delle persone particolarmentearischio;

b.l'inizioela fine del diritto all'indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l'importoeil calcolo dell'indennità;

e. la procedura.

4. [omissis]

5. [omissis]

L'Ordinanza COVID-19 IPG Corona nella modifica 4 novembre 2020 (cfr. RU 2020 4571-4574) viene in particolare stabilito che:

Art.2cpv. 3-4

3. [omissis]

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo12LPGAele persone di cui all'articolo31capoverso3lettere be cLADI che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso3hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso1bis lettera c, se:

a. la loro attività lucrativaèlimitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19;

b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e

c.nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno10000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività nonèstata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L'attività lucrativaèritenuta limitata in modo considerevole, se sièregistrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al55 per centorispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni2015-2019. Sel'attivitàèstata avviata dopo il2015eprima del 2020,èdeterminante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il2019devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al55per cento rispetto alla cifra d'affari mensile mediadi almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.

4 [omissis]

Il cpv. 3ter, primo periodo,èpoi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 (con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 - RU 2020 5829) nei seguenti termini:

3ter L'attività lucrativaèritenuta limitata in modo considerevole, se sièregistrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni2015-2019. ...

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso unaCircolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)https://sozialversicherungen.admin.chlitld/12721. Queste circolari hanno subito diversi aggiornamenti man mano che si modificavano le Ordinanze.

Nella decisone impugnata si indica che la versione applicabileèla versione 15 (stato al 15 aprile 2021) la quale fa seguito ad ulteriori modifiche dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che ha prolungato al 31 dicembre 2021 il termine per depositare una richiesta d'indennità. Questa modificaèentrata in vigore il 10 aprile 2021.

Non di meno pare intanto interessante richiamare la premessa allaversione 14(non senza rimandare alle versioni almeno da 8 in avanti):

Il19marzo2021il Parlamento ha adottato diverse ulteriori modifiche della legge COVID-19. All'articolo15capoverso1sono state modificate nuovamente le condizioni di diritto per la riscossione dell'indennità per perdita di guadagno in caso di limitazione considerevole dell'attività lucrativa. II Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompereolimitare in modo considerevole l'attività lucrativaacausa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subìto una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subìto una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato unadiminuzione della cifra d'affari del30per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019 (cfr. CIC versione 14). II loro diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirusèprorogato fino al 30 aprile 2021. Nella versione14stata anche apportata una precisazione relativa al calcolo dell'indennità per le persone in posizione assimilabileaquella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell'azienda: nel loro caso la determinazione dell'indennità per i salariatièapplicabile per analogia.(…)” (Doc. I pag. 5-6)

Infine nel ricorso è stato asserito:

11) Nell'ottica di cui sopra e richiamando il testo dell'art.15 della Legge Covidsoprarichiamato e l'art.2 cpv. 3 ter dell'Ordinanza COVID-19 IPG Coronanella modifica4novembre 2020,siritiene che determinante nel caso concreto debba essere,perl'interpretazione delle normative elo scopo delle IPG Corona,la presa inconto della "...media delperiodo diattività effettivo....rispetto alla cifra d'affari mensile mediadi almeno tre mesi;fastato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate." (n.d.r.: con riferimento al N. 1041.5 della Circolaresull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus – CIC; cfr. doc. I pag. 10)

Nel caso che cioccupa non pare essere messo in discussione che l'attività effettivadella ricorrente èstata a partire dal 1° ottobre 2019,da maggio 2019 al 30 settembre 2019 la società si èlimitata ad essere affiliata,senza attività e senza dipendenti, allaCassa di compensazione ciò che non si ritiene coincida con una attività effettiva macon una formalità (legale ma burocratica).

(…) la decisione qui oggetto di ricorso ritiene di dover calcolare la media spalmandola anche sul periodo tra il 1° maggio 2019 (mese di costituzione della SA) e il 30 settembre 2019 benché in quel periodo non vi sia stata attività effettiva e cifra d’affari conseguente, ragione per cui si annacqua un conteggio per non erogare l’IPG e questo, a mente della ricorrente, senza tener conto né del testo della legge e dell’ordinanza né dello scopo della normativa COVID dettata dallo stato di pandemia. (…)” (Doc. I pag. 8-9)

1.5.   Con scritto del 2 giugno 2021 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto la procura sottoscritta da quest’ultima e ha precisato che in realtà la sua cliente non postula l’assistenza giudiziaria trattandosi di una SA (cfr. doc. IV).

1.6.   Nella sua risposta del 18 giugno 2021 la Cassa propone la reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione su opposizione del 29 aprile 2021 (cfr. doc. V).

1.7.   Il 24 giugno 2021 l’avv. RA 1 ha, segnatamente, indicato che“(…) la ricorrente non ha al momento altre prove da chiedere o aggiungere (…)”(Doc. VII)

1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al coronavirus per il mese di dicembre 2020.

2.2.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2021 390), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 4 novembre 2020 con effetto retroattivo al 17 settembre 2020; RU 2020 4571 segg.).

L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

"3terL’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

"Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3terL’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno modificata il 31 marzo 2021 con effetto dal 1° aprile 2021; RU 2021 183).

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv.

3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

"Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 1° luglio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto, da un lato, che le disposizioni di questa direttiva amministrativa sono state adottate per la prima volta il 17 marzo 2020 per disciplinare l’indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con l’ordinanza 2 COVID-19 perdita di guadagno. Dall’altro, che dal 17 marzo 2020 le stesse sono state costantemente aggiornate (ne esistono 17 versioni, cfr. CIC versione 17; stato al 1° luglio 2021 pag. 2-13;https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.5.“Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. (…)”

2.4.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a RC il 10 maggio 2019 con il seguente scopo sociale:

La Cassa, con decisione del 3 marzo 2021, ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 in favore di __________, in quanto“pur avendo un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 pari ad almeno CHF 10'000, non è assolto l’altro requisito cioè la considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad almeno il 55% fino al 18 dicembre 2020 e ad almeno 40% dal 19 dicembre 2020”(cfr. consid. 1.1.; doc. 003; 004).

Deve, perciò, essere esaminato cosa si intenda specificatamente per“avvio dell’attività”ai sensi dell’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

2.7.   Per le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.;DTF 129 II 118consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr.DTF 126 V 439consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).

Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.;DTF 135 III 483consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr.DTF 131 II 562consid. 3.5 pag. 567;DTF 131 II 710consid. 4.1 pag. 716;DTF 130 II 65consid. 4.2 pag. 71).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19)).

Al riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove(cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti