Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti. 3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.” La condizione del capoverso 1bis lett. c enuncia che “ sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ”. L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è stata in seguito modificata, in particolare, il 19 giugno 2020 (RU 2020 2223), il 1° luglio 2020 (RU 2020 2729), il 2 luglio 2020 (RU 2020 2739), l’11 settembre 2020 (RU 2020 3705), il 7 ottobre 2020 (RU 2020 3973), il 4 novembre 2020 (RU 2020 4571), il 18 dicembre 2020 (RU 2020 5829 + correzione del 20 gennaio 2021 RU 2021 18). L’ultima versione è aggiornata al 1° aprile 2021 [stato 27 aprile 2021]). Dal 19 giugno 2020 (con effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha il seguente tenore: " All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”. Esso è stato mantenuto anche successivamente (cfr. stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729). Per completezza va osservato che l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato abrogato con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre 2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705). Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020 nei seguenti termini: " 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.” L’art. 5 cpv. 2-2ter dell’Ordinanza dal 17 settembre 2020 (cfr. RU 2020 3705 e 4571) enuncia: " 2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno. 2bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo. 2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.” 2.4. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr. CIC versione 15, stato al 27 aprile 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721). Il p.to 3.2.4. N.1041 della Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione) concerne il diritto a indennità dei “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture: " Hanno diritto all’indennità le persone che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale.” Nella versione 2 della CIC, stato al 17 aprile 2020, è stato introdotto il p.to 3.2.5.: " 3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti 1041.2 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
– il cui reddito annuo soggetto all’AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subìto, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale. 1041.3 La determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (…)” Il tenore del N. 1041.3 nella versione 3 (stato: 13 maggio 2020) è il seguente: " 1041.3 L’esame del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) 5/20 si basa sul reddito dell’attività lucrativa su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno
2019. I N. 1065–1068 sono applicabili per analogia” Le versioni 4 (stato: 20 maggio 2020), 5 (stato: 19 giugno2020 e 6 (stato: 3 luglio 2020) non hanno comportato modifiche dei N. 1041.2. e 1041.3. La Circolare valida dal 17 marzo 2020 (prima versione), per quanto attiene all’accertamento del reddito precedente la nascita del diritto all’IPG Corona per i “lavoratori indipendenti” (cfr. p.to 5.2.), ai N.1065 segg. prevede: " 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva. 1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Per questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.” Il N. 1068 è stato modificato nella CIC versione 2, stato: 17 aprile 2020: " 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa 04/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d’acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020.” I N. 1065 segg. nella versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue: " 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori 05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito 05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. 1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa 05/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).” Il tenore dei N. 1065-1068 è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020. I N. 1065.1 e 1068 nella CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in particolare, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data (cfr. consid. 2.3.): " 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito 06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020. 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell’attività lucrativa 06/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).” I N. 1065-1068 sono rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020. I N. 1065 segg. della Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020 prevedono: " 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori 09/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo. 1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo 11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto. 1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato, questa 9/20 non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.” Il tenore dei N. 1065-1068 risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 27 aprile 2021. 2.5. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber , "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009. 2.6. Giova, inoltre, rilevare che il 5 maggio 2020, Sidney Kamerzin, Consigliere nazionale (Il gruppo del Centro. PPD-PEV-PBD. (M-CEB), Partito popolare democratico svizzero (PPD)) ha inoltrato la seguente interpellanza 20.3312 “Indennità di perdita di guadagno per lavoratori indipendenti e Covid-19. Applicazione illegale dell'ordinanza” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203312): " Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), che introduce il diritto alle indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti colpiti dalla crisi. Secondo l'articolo 5 dell'ordinanza, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità, per un importo massimo pari a 196 franchi al giorno. Tuttavia, secondo la circolare dell'UFAS, il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti si basa sul reddito dell'attività lucrativa indicato nella decisione di tassazione più recente per l'anno 2019 (v. N. 1065 CIC). Il fatto che la decisione sia provvisoria o definitiva non è determinante. Questo significa che non viene preso in considerazione il reddito medio, ma l'importo degli acconti. I lavoratori indipendenti che pagano all'AVS contributi di acconto bassi ma un conteggio annuale elevato sono dunque fortemente penalizzati. Molti di loro riceveranno un'indennità che non corrisponderà nemmeno al 10 per cento del reddito medio degli anni precedenti. In alcune decisioni sono state concesse indennità giornaliere inferiori a cinque franchi. L'applicazione dell'ordinanza da parte dell'UFAS viola palesemente la decisione del Consiglio federale. I lavoratori indipendenti interessati hanno contestato queste decisioni ingiuste e dovranno probabilmente affrontare procedimenti lunghi e difficili in un periodo in cui dovrebbero dedicare le loro forze alla ripresa delle loro attività, senza contare che i procedimenti ritardano inutilmente il momento in cui potranno beneficiare delle indennità di perdita di guadagno, di cui hanno urgentemente bisogno. Chiedo pertanto al Consiglio federale di dire che cosa pensa della circolare dell'UFAS e se intende far rispettare il tenore, di per sé chiaro, della sua ordinanza.” Del medesimo tenore è l’interpellanza del 5 maggio 2020 20.3311 del Consigliere nazionale Philippe Nantermod (gruppo liberale radicale PLR.I Liberali Radicali; cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203311). Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha risposto: " Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per attenuare le conseguenze economiche della diffusione del coronavirus, tra cui l'introduzione di un'apposita indennità di perdita di guadagno per compensare le perdite causate dalla chiusura delle strutture e dal divieto di svolgere manifestazioni. Per garantire una rapida attuazione dei provvedimenti e un altrettanto rapido versamento delle prestazioni, si è deciso di rifarsi all'ordinamento federale delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità. Tuttavia, queste due assicurazioni rimangono completamente separate in termini sia di prestazioni che di finanziamento. Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), all'accertamento del reddito è applicabile l'articolo 11 capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1). Secondo questa disposizione, l'indennità è calcolata in base al reddito determinante per la fissazione dei contributi dovuti secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) conseguito prima del servizio. La Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) non fa altro che concretizzare questo principio. Affinché l'indennità di perdita di guadagno offerta da questa assicurazione corrispondesse il più possibile alla situazione economica dei lavoratori indipendenti prima della chiusura delle strutture, per il suo calcolo ci si è riferiti al reddito del 2019. Per la maggior parte degli interessati, le decisioni definitive per i contributi AVS per il 2019 non sono ancora state emanate. Infatti, i contributi AVS possono essere fissati soltanto in un secondo tempo, sulla base della decisione di tassazione fiscale definitiva, che di regola è disponibile dopo qualche anno. Questo spiega perché per i contributi sociali del 2019 ci si sia basati su acconti. In generale, gli stessi contributi di acconto si fondano sugli esercizi precedenti e sulle indicazioni fornite dai lavoratori indipendenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101), questi ultimi devono segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, affinché gli acconti vengano adeguati di conseguenza. I contributi di acconto dovrebbero pertanto rispecchiare la situazione economica più recente. Può tuttavia succedere che non siano stati adeguati e non corrispondano dunque alla situazione reddituale effettiva. Per tener conto di questa eventualità, la CIC è stata nel frattempo modificata, affinché le indennità possano essere fissate sulla base dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS. Pertanto, il Consiglio federale non può fare altro che confermare il rispetto del quadro giuridico e della possibilità di prendere in considerazione le situazioni particolari in cui gli acconti del 2019 non sono aggiornati. In questo contesto va evidenziato che nessuna assicurazione sociale federale prevede un metodo di calcolo basato su una media dei redditi su più anni, un metodo che non sarebbe conforme né all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né alla LIPG.” 2.7. Nella presente evenienza, come indicato nei fatti, la ricorrente ha iscritto a registro di commercio la sua ditta individuale nel 2018 (cfr. consid. 1.1). Il 19 febbraio 2018 (per il 2018) ed il 22 gennaio 2019 (per il 2019), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurata il versamento di acconti calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 30’000 (doc. B1 e B2). Il 13 settembre 2019 la Cassa ha aumentato l’importo dell’acconto dei contributi dovuti nel 2018 e nel 2019, in seguito alla ricezione della tassazione fiscale 2018 (cfr. osservazioni della ricorrente del 12 marzo 2021, doc. XVIII), calcolandolo su fr. 65'000 (doc. B4). Il 15 settembre 2019 l’insorgente si è detta d’accordo con l’acconto per il 2018, ma ha chiesto di diminuire a fr. 40'000 il reddito da attività indipendente per l’anno 2019, a causa della riduzione del fatturato della sua società in seguito alla nascita del secondo figlio che ha comportato un periodo di maternità (doc. B6 e XVIII). La Cassa il 17 settembre 2019 ha dato seguito alla domanda dell’insorgente (doc. B7). Il 7 gennaio 2020 l’amministrazione ha poi emanato la decisione di fissazione dei contributi dovuti nel 2018 sulla base di un reddito di fr. 71'900 (fr. 65'000 di reddito da attività indipendente e fr. 6'942.45 di contributi personali [cfr. art. 9 cpv. 4 LAVS]), evinto dalla tassazione fiscale di quell’anno (doc. A6). La ricorrente chiede che in applicazione di quanto figura nel marginale 1065.1 della Circolare CIC (versione 6, stato: 3 luglio 2020), sia preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliere Corona, invece dell’importo figurante nella richiesta dei contributi di acconto per il 2019 (fr. 40'000) il reddito indicato nella decisione di fissazione dei contributi del 2018, poiché emessa posteriormente a quella relativa alla richiesta dei contributi di acconto per il 2019. La richiesta della ricorrente non può essere accolta. Infatti nel caso di specie se è vero che la decisione di fissazione dei contributi del 2018 del 7 gennaio 2020 comporta un reddito più elevato ed è successiva rispetto alla richiesta dei contributi d’acconto per il 2019 del 17 settembre 2019, d’altra parte non va dimenticato che è stata la stessa ricorrente il 15 settembre 2019, dopo che la Cassa aveva appena aumentato il reddito soggetto ai contributi d’acconto, a chiedere esplicitamente una modifica dei contributi d’acconto, facendo valere una riduzione della sua cifra d’affari in seguito alla nascita del suo secondo figlio ed al periodo di maternità. In concreto non ci si trova pertanto nella costellazione prevista dalla direttiva e del comunicato stampa dell’11 maggio 2020 del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), e meglio nell’ipotesi in cui i contributi d’acconto del 2019 non sono stati adeguati (verso l’alto) malgrado l’emanazione successiva di una decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa agli anni precedenti. Nel caso di specie la decisione definitiva di fissazione dei contributi del 2018 è stata emessa nel 2020. L’assicurata stessa aveva tuttavia chiesto un adeguamento verso il basso del reddito soggetto a contribuzione per il calcolo dell’acconto 2019. Ciò, come emerge dalle osservazioni del 12 marzo 2021 della medesima insorgente (doc. XVIII), dopo che la Cassa di compensazione aveva aumentato da fr. 30'000 a fr. 65'000 il reddito da attività indipendente per il calcolo dei contributi d’acconto in seguito alla ricezione della tassazione fiscale per l’anno 2018. In altre parole, la marginale citata dalla ricorrente, e segnalatole dal Direttore dell’__________, __________, va applicata laddove l’adeguamento dell’acconto del 2019 non è stato eseguito dalla Cassa, malgrado nel corso di quell’anno sia stata emanata una decisione di fissazione dei contributi sulla base di un reddito maggiore rispetto a quello utilizzato ad inizio anno per la fissazione degli acconti (“ Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi ”). Essa non trova invece di principio applicazione quando è la stessa persona assicurata a chiedere l’adeguamento verso il basso del reddito alla base del calcolo dell’acconto per il 2019. Va inoltre osservato che dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo 2020, all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato aggiunto che “dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data” . Nell’Ordinanza stessa è così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una tassazione fiscale più recente , come pure il limite temporale del 16 settembre 2020 (cfr. anche STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8). Ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’insorgente non ha prodotto nessuna tassazione entro tale termine. Nelle ulteriori modifiche dell’Ordinanza fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17 settembre 2020 è stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo la fissazione dell’indennità (per il cui calcolo determinante è il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente” . In simili condizioni e ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5, stato 19 giugno 2020), occorre concludere che a ragione la Cassa ha fissato l’importo dell’IPG Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito risultante dalla decisione di fissazione dell’acconto per il 2019 e pari a fr. 40'000. In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2020.33
cs/DC
Lugano
3 maggio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto,in fatto
in diritto
2.2. In relazione alla richiesta della Cassa di sospendere la presente procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente davanti al Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dallUFAS per un caso di IPG Corona simile al presente il TCA rileva che lemanazione della presente sentenza rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell8 marzo 2021; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).
2.5. Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti