Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 marzo 2002 concernente la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 3). Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, delle riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, della copertura dei costi generali e degli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le altre prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps). 2.5. L’art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile: " Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1) Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2) Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3) Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)” L’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue: " i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271) La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: " La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1) Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)” Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps: " i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)” L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)." L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). L’art. 9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio: " La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione composte da una persona: sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione composte da due persone sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione composte da più di due sulle prestazioni complementari persone: all’AVS/AI per i coniugi maggiorati del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).” L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2). Ai sensi dell’art. 5 Reg.Laps: " 1 Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue:
a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie;
b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie. 2 In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento. Per quel che riguarda la soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626) prevede: " Art. 10 1 La soglia d’intervento corrisponde alla somma di a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--; b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 8'591.--; c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 6'402.--; d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'896.--; e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--. 2 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.” L’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia: " Per gli anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 8’668.–;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 6’460.–;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 4’940.–;
e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento fr. 4’923.–“ 2.6. Nella presente evenienza l’Ufficio delle misure attive, con decisione del 5 marzo 2020, confermata con decisione su reclamo del 27 maggio 2020, ha accordato alla ricorrente, a far tempo dal mese di febbraio 2020, 120 indennità giornaliere straordinarie di disoccupazione di fr. 221.25 , tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________, del marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc. C = 42; consid. 1.1.; 1.2.). Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha chiuso la propria attività indipendente il 30 novembre 2019. In effetti da tale data la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG l’ha stralciata dal registro affiliati nella categoria indipendenti. La medesima si è iscritta in disoccupazione nel dicembre 2019, ma le è stato negato il diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7; 33; 34). La medesima rientra, quindi, nel campo di applicazione dell’art. 11 L-rilocc (cfr. consid. 2.3.). Del resto la titolarità della ricorrente, per quanto riguarda le indennità straordinarie di disoccupazione, non è mai stata messa in discussione dall’UMA. Come già evidenziato, è in discussione l’ammontare di tale indennità e avantutto la composizione dell’unità di riferimento. In effetti l’insorgente ha innanzitutto contestato l’inserimento di __________ e __________ nella sua unità di riferimento, in quanto, da una parte, i ragazzi sono collocati presso un istituto da diversi anni, e meglio dal 1° febbraio 2011. Dall’altra, suo marito, come del resto la madre dei ragazzi che risiede in Italia, non ha più l’autorità parentale sugli stessi, toltagli nel 2017 ed esercitata da una tutrice. È stato fatto, altresì, valere che __________ e __________ non condividono i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun modo al loro mantenimento. In proposito, per completezza, è stato precisato che l'USSl - Settore rette ha promosso una causa civile - pendente dinanzi alla Pretura di __________ - nei confronti del marito dell’insorgente, volta a determinare l'eventuale obbligo contributivo del padre a favore dei due figli (cfr. doc. I; XI1; consid.1.3.). 2.7. L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5). Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las): " 1 L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. 2-7 …" Giusta l’art. 4b Laps: " Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’uni t à di riferimento della madre.” L’art. 1a Reg.Laps prevede che: " Se l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.” Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che: " D’altra parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9) Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps). 2.8. Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2 enuncia che finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre. L’art. 298 CC relativo al divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede: " 1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio. 2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori. 2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori. 2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata. 3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale. Secondo l’art. 311 CC relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio: " 1. D’ufficio 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; 2.quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti. 2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore. 3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.” L’art. 312 CC si riferisce per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei genitori: "
2. Col consenso dei genitori L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi; 2.quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.” L’art. 327a CC sancisce del resto che l’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale. Secondo l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori. 2.9. L’art. 276 CC, concernente il mantenimento da parte dei genitori, prevede: " 1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. 2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. 3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.” L’obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine. La privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131). L’art. 293 CC prevede che: " Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1) Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)” L’art. 20 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso terzi, sancisce: " 1 Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti:
a) presso famiglie affidatarie;
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni. 2 Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.” Giusta l’art. 21 Legge per le famiglie: " 1 Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento. 2 Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie. 3 L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare. 4 In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.” L’art. 29 Legge per le famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia: " 1 Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni. 2 In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi. 3 Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. 4 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. 5 Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente. 6 La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato. 7 Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.” Secondo l’art. 60 Reg.Legge per le famiglie: " 1 Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne. 2 I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento. 3 Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.” Ex art. 62 Reg.Legge per le famiglie: " 1 L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso. 2 Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori; c)chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.; d)chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa. 3 Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento. 4 L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.” Per quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce: " 1 L’USSI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori. 2 L’USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano. 3 Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.” Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori: " 1 L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale. 2 Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.” Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono: "
1. La retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per l’esternato.
2. L’ammontare del contributo alla retta corrisposto dai genitori del minorenne è stabilito in: Condizioni di reddito familiare Ammontare del contributo mensile Internato Esternato Famiglia senza prestazioni LAPS da CHF. 220 da CHF 110 a CHF 480.- a CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS, senza prestazioni di assistenza CHF. 400 da CHF 300 Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza CHF. 220 CHF 110
3. A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
4. Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
5. Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.” 2.10. Con sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale, in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale. Il TCA, al riguardo, ha precisato che: " (…) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid. 2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.). In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali. L’intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009 consid. 2.9.) Con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due tutori. È stato del resto precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza tra parenti. Il caso della sentenza 42.2012.13 si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento (come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a terzi), ma erano pure sotto tutela. In secondo luogo, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti. 2.11. Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che __________, attuale marito della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con __________ e che dalla loro unione, il __________ 2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________. Il 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 24 = 31). Dalla Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al padre che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali (cfr. doc. 25 = 32 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 24 = 31). Nel febbraio 2011 il padre di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera” . A titolo di retta e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 26; 27). Inoltre è stato precisato: " (…)
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso. Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso. (…).
E. 14 CESSIONE La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27) Il 28 aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha accolto la richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto segue: " § si autorizzano le relazioni personali tra il padre __________ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica sera; § i minori __________ e __________ potranno recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 23) L’Autorità Regionale di Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________ dell’autorità parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. E; consid. 2.8.). 2.12. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo di operare dell’UMA che, ai fini della determinazione dell’indennità straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, ha considerato un’unità di riferimento composta, oltre che della medesima, del figlio __________ e di suo marito __________, anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________, debba essere tutelato. Al riguardo giova ricordare che l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. consid. 2.7.). È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la madre di __________ e __________ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6). Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di __________ e __________ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.). La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto . In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.). Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.) Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell’imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all’imposta cantonale 2018 si evince che quale “deduzione per ogni figlio a carico” il dato dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV). L’art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è obbligatoriamente collegata all’autorità parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf). Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai coniugi __________ nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2018. Ad ogni modo, per completezza, va osservato che in concreto, anche volendo, per ipotesi, non tenere conto dei figli del marito della ricorrente, l’esito della vertenza non potrebbe essere differente. La lacuna di reddito Laps
- calcolata considerando un fabbisogno di fr. 32'726 annui per tre persone (ricorrente + __________ + marito), pari a fr. 2'727.-- (invece di fr. 3'549.10; cfr. doc. 43), alcun reddito (quindi non conteggiando alcun assegno familiare, nemmeno per __________ quale ipotesi più favorevole per la ricorrente; cfr. consid. 2.13.) e per semplicità di calcolo spese di fr. 2'828.25, ossia, a vantaggio dell’insorgente, dello stesso valore di quelle computate considerando i tre figli, e deducendo i sussidi della cassa malati di fr. 976.30 relativi all’intera famiglia (cfr. doc. 43; XVIII2) avendo conteggiato i premi LAMal dei coniugi, di __________, __________ e __________ - sarebbe infatti di fr. 4'579.25 mensili. Essa sarebbe, perciò, di importo inferiore a quella ottenuta con il calcolo di cui alla decisione del 5 marzo 2020, pari a fr. 4'801.05 (cfr. doc. 43). L’indennità ISD ammonterebbe, pertanto, a fr. 211.-- (4'579.25 : 21,7 applicando per analogia l’art. 40a OADI), invece di fr. 221.25 di cui alla decisione del 5 marzo 2020. Non si rivela, dunque, necessario dare seguito alla richiesta della parte ricorrente (cfr. doc. I; XI1) di richiamare l’incarto relativo alla causa civile promossa dall’Ufficio sostegno sociale e dell’inserimento Settore rette contro il marito dell’insorgente dalla Pretura di __________ (a proposito della valutazione anticipata delle prove cfr. STF 8C_ 611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.). 2.13. Ritenuto che __________ e __________ fanno parte dell’unità di riferimento della ricorrente, nel calcolo dell’indennità straordinaria di disoccupazione, oltre alle loro spese, vanno pure computati gli assegni familiari versati a loro favore di fr. 200.-- al mese ciascuno per i mesi da febbraio ad aprile 2020 e di fr. 250.-- in seguito, avendo compiuto 16 anni il 5 aprile 2020 (cfr. v.art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in vigore fino al 31 luglio 2020: assegno di formazione dalla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età – dal 1° agosto 2020: “l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo” ), indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari abbia deciso che gli AF, da gennaio 2020, sarebbero stati corrisposti direttamente sui conti intestati ai ragazzi (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc. F; VII1; VII2). Per quanto concerne l’assegno familiare a favore di __________ (nato il __________ 2005), dalla documentazione bancaria dagli atti, ovvero quella da maggio a dicembre 2019, si evince che alla ricorrente è stato bonificato l’ammontare di fr. 200.-- il 5 giugno, il 6 agosto, il 4 settembre e il 6 novembre 2019 da parte della Cassa cantonale AVS AI IPG (cfr. doc. 36). Non è dato di sapere se si tratta di assegni familiari per indipendenti. Nel ricorso è stato asserito che a __________ non vengono versati AF in attesa che la situazione economica della ricorrente si stabilizzi (cfr. doc. I pag. 7). Tuttavia nella decisione del 2 settembre 2020 con la quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di fr. 3'109.-- per il mese di settembre 2020 è stato computato un AF di fr. 200.-- mensili anche per __________ (cfr. doc. XVIII2). Tale provvedimento non è cresciuto in giudicato avendo la medesima interposto reclamo (cfr. doc. XVIII). In simili condizioni, considerato peraltro che l’assegno familiare è una prestazione prioritaria rispetto all’indennità straordinaria di disoccupazione (cfr. art. 2 Laps), l’amministrazione dovrà verificare se l’insorgente nel periodo a far tempo dal mese di febbraio al mese di luglio 2020 (giusta l’art. 12 cpv. 2 L-rilocc possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere straordinarie di disoccupazione; cfr. consid. 2.3.) abbia beneficiato di assegni familiari (eventualmente riconosciutile retroattivamente) per il figlio __________. In caso negativo, visto in ogni caso che ai sensi dell’art. 10a Laps per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una determinata prestazione, si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta, l’importo corrispondente all’assegno per il figlio __________ non andrà computato nel calcolo volto a stabilire l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione spettante alla ricorrente dal 1° febbraio 2020. Il TCA rende, tuttavia, attenta l’insorgente che in tale caso, se in seguito le verranno riconosciuti retroattivamente gli assegni per il figlio, l’importo dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione - corrispondente all’ammontare di tali assegni - potrà esserle chiesto in restituzione. Al riguardo cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019. 2.14. Per quanto attiene alla deduzione dall’indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 800.-- versati direttamente all’USSI a titolo di rette per l’affidamento di __________ e __________ presso il centro educativo (fr. 400.-- per figlio; cfr. doc. 45-49; consid. 1.1.), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie). Le Convenzioni ufficiali per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________ sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con prestazioni LAPS - fra le quali figurano le ISD (cfr. art. 2 Laps; consid. 2.3.) - senza prestazioni di assistenza il contributo alle rette per l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 400.-- mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.). Ne discende che il conteggio di un contributo alle rette per i due figli __________ e __________ di complessivi fr. 800.-- dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. D = 45), quando la ricorrente beneficiava di ISD, non presta il fianco a critiche. A ragione, poi, in virtù della cessione contemplata nelle Convenzioni a cui il padre dei ragazzi ha aderito l’11 febbraio 2011 (“ La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento” (cfr. consid. 2.11.), l’UMA ha trattenuto dall’indennità straordinaria di disoccupazione mensile un importo a titolo di contributo alla retta e l’ha versato direttamente all’USSI. Relativamente all’entità di tale ammontare, però, l’amministrazione stessa, nella risposta di causa, ha indicato che, siccome gli AF, a seguito della decisione del 27 maggio 2020, sono stati corrisposti direttamente a __________ e __________ con effetto retroattivo dal mese di gennaio 2020 (cfr. doc. F), l’importo mensile delle ISD pagato direttamente a USSI è quantificato in fr. 400.-- per i due figli (e quindi non fr. 800.-- come stabilito in precedenza; cfr. doc. V pag.3). Nella duplica l’UMA ha affermato: " (…)
b) l’importo mensile delle ISD pagato direttamente a USSI – Settore rette ammonta a fr. 300.-. Per le indennità di luglio 2020, fino al giorno 17, data dell’ultima indennità a cui ha diritto la richiedente, l’importo da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 169.50 (13 ISD su 23 indennità previste per il mese di luglio). Considerando le decisioni IAS del 27 maggio 2020, citate nella risposta di causa, e quelle summenzionate, l’importo complessivo da marzo 2020 da versare a USSI – Settore rette ammonta a fr. 1'569.50. L’importo già pagato ammonta a fr. 2'400.- e pertanto fr. 830.50 sono stati versati in eccesso e devono essere rimborsati alla signora RI 1. (…)” (Doc. IX) Effettivamente, visto che gli assegni familiari - che devono servire per coprire il contributo alle rette (cfr. art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie secondo cui il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI) - dal mese di gennaio 2020 sono versati direttamente sui conti intestati a __________ e __________ (fr. 200 per figlio fino ad aprile 2020 e in seguito fr. 250 per figli), l’importo mensile delle ISD da trattenere e pagare direttamente all’USSI è di fr. 400.-- al mese per marzo e aprile 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ – fr.400. di AF) e di fr. 300.-- da maggio 2020 (fr. 800 contributo complessivo alle rette per __________ e __________ – fr. 500. di AF). In proposito è utile rilevare che la parte di ISD da dedurre a favore dell’USSI quale parte del contributo alle rette è in ogni caso quella destinata a coprire il fabbisogno di ognuno dei due figli (cfr. doc. B pag. 3; consid. 1.2.). Nel calcolo dell’ISD viene infatti conteggiato un fabbisogno proprio per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento rispetto al titolare, che corrisponde per la seconda persona supplementare (in casu __________; cfr. doc. C = 42) a fr. 6'460 annui, pari a 538.-- mensili e per la terza persona supplementare (in casi __________; cfr. doc. C = 42) di fr. 4'940 annui, pari a fr. 411.-- mensili (cfr. consid. 2.5.). Dalle indennità straordinarie di disoccupazione bonificate alla ricorrente sono, per contro, stati dedotti fr. 800.-- mensili quale contributo alle rette (cfr. doc. 45-49). Pertanto l’amministrazione, una volta appurato se la ricorrente abbia ricevuto o meno assegni familiari per __________ nel periodo determinante (cfr. consid. 2.13.) e dopo aver nuovamente determinato l’ammontare dell’indennità giornaliera straordinaria di disoccupazione spettante alla ricorrente, da febbraio al 17 luglio 2020 (cfr. doc. IX), ricalcolerà la parte dell’importo di ISD trattenuto da rimborsarle. 2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, dopo aver esperito le indagini per chiarire se l’insorgente, nel periodo dal mese di febbraio al mese di luglio 2020, abbia beneficiato di assegni familiari per il figlio __________ (cfr. consid. 2.13.), da una parte, effettui un nuovo conteggio delle indennità straordinarie di disoccupazione spettantile in tale arco di tempo, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di cinque persone comprensive dei figli __________ e __________. Dall’altra, determini la somma che deve essere rimborsata all’insorgente, ritenuto che a titolo di contributi alle rette di __________ e __________ devono essere trattenuti fr. 400.-- complessivi mensili per i mesi di marzo e aprile 2020 e fr. 300.-- al mese da maggio al 17 luglio 2020 (cfr. consid. 2.14.). 2.16. La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.). 2.17. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6). Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " “L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.” L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.” Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 8C_8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). 2.18. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX). In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa. Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole. Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente. È riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STF I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
E. 32 cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui allart. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano unattività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per lassicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dellimporto del premio medio di riferimento;
h) i premi per lassicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i)
j) (cpv. 1)
Le spese di cui allart. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino allimporto complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dallesercizio dellattività professionale, limporto effettivo degli interessi. (cpv. 2)
Lart. 9 Laps riguarda la spesa per lalloggio:
"La spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni complementari
allAVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da due persone sulle prestazioni complementari
allAVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da più di due sulle prestazioni complementari
persone: allAVS/AI per i coniugi maggiorati
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dellunità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per lalloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).
Lart. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che limporto massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dellAVS o dellAI (cifra 2).
a)per il titolare del diritto: fr. 17441.--;
b)per la prima persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c)per la seconda persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d)per la terza persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dellunità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.
2.7. L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai sensi dellart. 4 Laps, applicabile anche nellambito dellassistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"1Lunità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno lautorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7"
"Se entrambi i genitori sono privati dellautorità parentale, il minorenne fa parte dellunità di riferimento della madre.
Lart. 1a Reg.Laps prevede che:
"Se lautorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate allart. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dellunità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.
Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale lunità di riferimento era costituita, tra laltro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:
"Daltra parte, perché lart. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dellunità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dellunità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per questultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)
Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dellautorità parentale, il minorenne farebbe parte dellunità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).
Lobbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La privazione dellautorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine allobbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
Lart. 293 CC prevede che:
"Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato lobbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)
Condizioni di reddito familiare
Ammontare del contributo mensile
InternatoEsternato
Famiglia senza prestazioni LAPS
da CHF. 220 da CHF 110
a CHF 480.- a CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS,
senza prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS
di cui prestazioni di assistenza
CHF. 220 CHF 110
Il TCA, al riguardo, ha precisato che:
"( ) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che lobbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.
Lintervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.). (STCA42.3008.15 del 18 marzo 2009consid. 2.9.)
Le Direttive concernenti lammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per laffidamento di un minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (lobbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dellautorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale linsorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).
2.17. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"Lassistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per listante.
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dellistante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.18. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX).
In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi considerato che linsorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.
Dispositiv
- L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, èaccolta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
__________Raccomandata
Incarto n.42.2020.14
rs
Lugano
30 novembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali
ritenuto,in fatto
In via principale
I. Il ricorso è integralmente accolto. Di conseguenza, decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di escludere dallUnità di Riferimento i minori __________ e __________ nonché di rettificare il reddito computabile dellUR in CHF 0.- annui.
( ).
In via subordinata
I. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di rettificare il reddito computabile dellUR in CHF 0.- annui nonché di annullare la trattenuta a favore dellUSSI a far tempo dal mese di marzo 2020.
( ).
In via ancora più subordinata
I. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 maggio 2020 è annullata e riformata nel senso di rettificare il reddito computabile dellUR in CHF 0.- annui nonché di ridurre la trattenuta a favore dellUSSI a far tempo dal mese di marzo 2020 da CHF 800.00 complessivi a CHF 400.00 complessivi.
Linsorgente ha chiesto, inoltre, lammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera dellavv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 11).
in diritto
"Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b)
c)
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari allassicurazione per la vecchiaia, i superstiti e linvalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sullassicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per labitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dellunità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)
"La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui allart. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui allart. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui allart. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone che esercitano unattività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per lassicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dellimporto del premio medio di riferimento;
h) i premi per lassicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i)
j) (cpv. 1)
Le spese di cui allart. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino allimporto complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dallesercizio dellattività professionale, limporto effettivo degli interessi. (cpv. 2)
Lart. 9 Laps riguarda la spesa per lalloggio:
"La spesa per lalloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni complementari
allAVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da due persone sulle prestazioni complementari
allAVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla legislazione
composte da più di due sulle prestazioni complementari
persone: allAVS/AI per i coniugi maggiorati
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dellunità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per lalloggio viene dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).
Lart. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che limporto massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dellAVS o dellAI (cifra 2).
a)per il titolare del diritto: fr. 17441.--;
b)per la prima persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c)per la seconda persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d)per la terza persona supplementare dellunità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dellunità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.
2.7. L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai sensi dellart. 4 Laps, applicabile anche nellambito dellassistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"1Lunità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno lautorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7"
"Se entrambi i genitori sono privati dellautorità parentale, il minorenne fa parte dellunità di riferimento della madre.
Lart. 1a Reg.Laps prevede che:
"Se lautorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate allart. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dellunità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.
Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente allintroduzione di una nuova legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale lunità di riferimento era costituita, tra laltro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:
"Daltra parte, perché lart. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dellunità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dellunità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per questultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)
Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dellautorità parentale, il minorenne farebbe parte dellunità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).
Lobbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La privazione dellautorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine allobbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
Lart. 293 CC prevede che:
"Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato lobbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)
Condizioni di reddito familiare
Ammontare del contributo mensile
InternatoEsternato
Famiglia senza prestazioni LAPS
da CHF. 220 da CHF 110
a CHF 480.- a CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS,
senza prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS
di cui prestazioni di assistenza
CHF. 220 CHF 110
Il TCA, al riguardo, ha precisato che:
"( ) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che lobbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.
Lintervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.). (STCA42.3008.15 del 18 marzo 2009consid. 2.9.)
Le Direttive concernenti lammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per laffidamento di un minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (lobbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dellautorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale linsorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).
2.17. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo lart. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa dufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio dufficio e sullassistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"Lassistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per listante.
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dellistante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.18. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. XVIII1; XIX).
In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi considerato che linsorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà allassicurata limporto di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, èaccolta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti