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42.2018.16

Riduzione delle prestazioni assistenziali. Assicurata non ha informato dell’inizio di un’attività lucrativa. Diritto di essere sentito

Ticino · 2018-08-13 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che“() tramite reclamo e poi dettagliatamente nel ricorso l’assistita ha potuto adeguatamente esporre le sue argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante ()”(cfr. doc. III, par. 9, pag. 4 i.f.).

Da ultimo, questa Corte rileva anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 nella menzione “() per mancato annuncio (violazione dell’obbligo di informare) ()”(cfr. doc. 623).

La censura di natura formale deve dunque essere respinta.

■Estensione della riduzione

■L’entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ri­petuta o grave violazione degli obblighi;

Altri motivi ad esempio

·Disponibilità finanziaria limitata

·Non ho ricevuto la lettera

non sono ritenuti validi.

3.3.    Sanzioni ¨

4. DISPOSIZIONI FINALI

·Questa direttiva è valida dal 1 gennaio 2016 fino a revoca.()”

Dagli atti emerge che la ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente URC __________ dell’inizio di un’attività lavorativa a partire dal 2 maggio 2017 presso l’__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc. 626).

L’8 maggio 2017 l’URC ha quindi effettuato l’annullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA (cfr. doc. 628).

Con e-mail del 28 giugno 2017 la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come doveva muoversi (cfr. doc.626).

Con e-mail di risposta di medesima data, quest’ultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).

La disdetta del contratto, datata 20 giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).

La ricorrente è poi stata in malattia dal 22 giugno 2017 all’11 luglio 2017, come si evince dal certificato medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).

Con e-mail del 4 luglio 2017 l’assicurata ha inviato all’operatrice del servizio sociale comunale __________ la lettera di licenziamento dell’__________ unitamente al certificato medico (cfr. doc. 630).

Con e-mail di risposta del 13 luglio 2017, l’operatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato alcuna sua comunicazione che annunciasse un’attività lucrativa a partire dal 2 maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).

Con email di risposta di medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dell’inizio dell’attività lucrativa il suo consulente all’URC, e di essere“()del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()”(cfr. doc. 629).

L’operatrice del servizio sociale comunale ha risposto affermando che “()se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia arrivato nulla. L’importante è che sia stata avvisata la signora __________ ()”(cfr. doc. 629).

La ricorrente ha ancora risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il datore di lavoro ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Il 26 settembre 2017 l’USSI, dopo essere venuto a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa, ha emanato un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, l’ordine di restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.

Il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la decisione di sanzione emanata dall’USSI, indicando invece di avere adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia l’operatrice dell’Ufficio sociale di Tenero, di aver iniziato un’attività lucrativa.

Inoltre la ricorrente ha anche indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc. 624 - 625).

Con decisione di reclamo del 26 marzo 2018 l’USSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).

In data 3 aprile 2018 l’operatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore seguente:

La sua patrocinatrice contesta questo fatto sostenendo segnatamente che:

Dalle carte processuali, emerge che la ricorrente ha dapprima comunicato l’inizio dell’attività lavorativa al suo consulente dell’URC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel luglio 2017, si è rivolta all’operatrice del servizio sociale comunale di __________ (cfr. doc. 626; 629).

Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email dell’operatrice dichiarando che“() io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare con datore di lavoro è contattare assistenza ()”(cfr. doc. 629 i.i; doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Ciò è inoltre anche stato confermato dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la decisione su reclamo, dove ha dichiarato che“() si precisa che l’ufficio sociale di Tenero riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data3 [recte: 4] luglio 2017()”(cfr. doc. 619: consid. 2.5. i.f.).

Ad avvalorare ulteriormente questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma precedente a quello sopra indicato, ha risposto all’operatrice dell’ufficio sociale di __________ – che le comunicava che“() riguardo le sua email e i miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione che avesse cominciato un’attività lucrativa a partire dal 02.05.2017 ()”e le chiedevase“() aveva per caso lei inoltrato alla signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per annunciare il cambiamento della sua situazione economica? ()”(cfr. doc. 630)- che“() avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dell’URC e mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()”(cfr. doc. 629).

È in effetti a quest’ultima affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara che:

In seguito la patrocinatrice della ricorrente, ha anche affermato che:

Al riguardo, questa Corte rileva quanto segue.

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un doveredicarattere collettivo, generale e permanente difornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Di conseguenza il consulente dell’URC non era tenuto a comunicare alla ricorrente di informare l’USSI dell’inizio dell’attività lucrativa, non essendo propriamente questo l’ambito di sua competenza.

A tal proposito il TCA rileva che, siccome la sanzione èconforme a quando indicato nelle tabelle riportate nelle direttive dell’USSI (cfr. consid. 2.2.cfr. direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti giurisprudenziali dell’Alta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid. 2.4.), la sua entità, come precisato anche dall’amministrazione nella decisione qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la possibilità di chiedere all’USSI, se rispetta le condizioni, di poter beneficiare di un pagamento rateizzato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2018.16

VF/sc

Lugano

13 agosto 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 marzo 2018 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha motivato la sanzione con il fatto che l’assistita, pur continuando a percepire le prestazioni assistenziali, non l’ha informata dell’inizio di un’attività lucrativa, affermando in particolare che:

1.2.   Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2018 la ricorrente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo, sostenendo segnatamente che:

“()

in diritto

Più specificatamente, in sede ricorsuale, ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita, sostenendo che l’USSI non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità, prevista dall’art. 9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale, di inoltrare le proprie giustificazioni prima di decidere la misura della sanzione (cfr. doc. I pag. 5).

L’USSI, nella sua risposta del 28 maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che“() tramite reclamo e poi dettagliatamente nel ricorso l’assistita ha potuto adeguatamente esporre le sue argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante ()”(cfr. doc. III, par. 9, pag. 4 i.f.).

Da ultimo, questa Corte rileva anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 nella menzione “() per mancato annuncio (violazione dell’obbligo di informare) ()”(cfr. doc. 623).

La censura di natura formale deve dunque essere respinta.

■Estensione della riduzione

■L’entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ri­petuta o grave violazione degli obblighi;

Altri motivi ad esempio

·Disponibilità finanziaria limitata

·Non ho ricevuto la lettera

non sono ritenuti validi.

3.3.    Sanzioni ¨

4. DISPOSIZIONI FINALI

·Questa direttiva è valida dal 1 gennaio 2016 fino a revoca.()”

Dagli atti emerge che la ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente URC __________ dell’inizio di un’attività lavorativa a partire dal 2 maggio 2017 presso l’__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc. 626).

L’8 maggio 2017 l’URC ha quindi effettuato l’annullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA (cfr. doc. 628).

Con e-mail del 28 giugno 2017 la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come doveva muoversi (cfr. doc.626).

Con e-mail di risposta di medesima data, quest’ultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).

La disdetta del contratto, datata 20 giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).

La ricorrente è poi stata in malattia dal 22 giugno 2017 all’11 luglio 2017, come si evince dal certificato medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).

Con e-mail del 4 luglio 2017 l’assicurata ha inviato all’operatrice del servizio sociale comunale __________ la lettera di licenziamento dell’__________ unitamente al certificato medico (cfr. doc. 630).

Con e-mail di risposta del 13 luglio 2017, l’operatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato alcuna sua comunicazione che annunciasse un’attività lucrativa a partire dal 2 maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).

Con email di risposta di medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dell’inizio dell’attività lucrativa il suo consulente all’URC, e di essere“()del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()”(cfr. doc. 629).

L’operatrice del servizio sociale comunale ha risposto affermando che “()se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia arrivato nulla. L’importante è che sia stata avvisata la signora __________ ()”(cfr. doc. 629).

La ricorrente ha ancora risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il datore di lavoro ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Il 26 settembre 2017 l’USSI, dopo essere venuto a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa, ha emanato un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, l’ordine di restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.

Il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la decisione di sanzione emanata dall’USSI, indicando invece di avere adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia l’operatrice dell’Ufficio sociale di Tenero, di aver iniziato un’attività lucrativa.

Inoltre la ricorrente ha anche indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc. 624 - 625).

Con decisione di reclamo del 26 marzo 2018 l’USSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).

In data 3 aprile 2018 l’operatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore seguente:

La sua patrocinatrice contesta questo fatto sostenendo segnatamente che:

Dalle carte processuali, emerge che la ricorrente ha dapprima comunicato l’inizio dell’attività lavorativa al suo consulente dell’URC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel luglio 2017, si è rivolta all’operatrice del servizio sociale comunale di __________ (cfr. doc. 626; 629).

Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email dell’operatrice dichiarando che“() io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare con datore di lavoro è contattare assistenza ()”(cfr. doc. 629 i.i; doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Ciò è inoltre anche stato confermato dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la decisione su reclamo, dove ha dichiarato che“() si precisa che l’ufficio sociale di Tenero riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data3 [recte: 4] luglio 2017()”(cfr. doc. 619: consid. 2.5. i.f.).

Ad avvalorare ulteriormente questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma precedente a quello sopra indicato, ha risposto all’operatrice dell’ufficio sociale di __________ – che le comunicava che“() riguardo le sua email e i miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione che avesse cominciato un’attività lucrativa a partire dal 02.05.2017 ()”e le chiedevase“() aveva per caso lei inoltrato alla signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per annunciare il cambiamento della sua situazione economica? ()”(cfr. doc. 630)- che“() avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dell’URC e mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()”(cfr. doc. 629).

È in effetti a quest’ultima affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara che:

In seguito la patrocinatrice della ricorrente, ha anche affermato che:

Al riguardo, questa Corte rileva quanto segue.

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un doveredicarattere collettivo, generale e permanente difornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Di conseguenza il consulente dell’URC non era tenuto a comunicare alla ricorrente di informare l’USSI dell’inizio dell’attività lucrativa, non essendo propriamente questo l’ambito di sua competenza.

A tal proposito il TCA rileva che, siccome la sanzione èconforme a quando indicato nelle tabelle riportate nelle direttive dell’USSI (cfr. consid. 2.2.cfr. direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti giurisprudenziali dell’Alta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid. 2.4.), la sua entità, come precisato anche dall’amministrazione nella decisione qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la possibilità di chiedere all’USSI, se rispetta le condizioni, di poter beneficiare di un pagamento rateizzato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti