Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che() tramite reclamo e poi dettagliatamente nel ricorso lassistita ha potuto adeguatamente esporre le sue argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante ()(cfr. doc. III, par. 9, pag. 4 i.f.).
Da ultimo, questa Corte rileva anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 nella menzione () per mancato annuncio (violazione dellobbligo di informare) ()(cfr. doc. 623).
La censura di natura formale deve dunque essere respinta.
■Estensione della riduzione
■Lentità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi;
Altri motivi ad esempio
·Disponibilità finanziaria limitata
·Non ho ricevuto la lettera
non sono ritenuti validi.
3.3. Sanzioni ¨
4. DISPOSIZIONI FINALI
·Questa direttiva è valida dal 1 gennaio 2016 fino a revoca.()
Dagli atti emerge che la ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente URC __________ dellinizio di unattività lavorativa a partire dal 2 maggio 2017 presso l__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc. 626).
L8 maggio 2017 lURC ha quindi effettuato lannullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA (cfr. doc. 628).
Con e-mail del 28 giugno 2017 la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come doveva muoversi (cfr. doc.626).
Con e-mail di risposta di medesima data, questultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare lassistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).
La disdetta del contratto, datata 20 giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).
La ricorrente è poi stata in malattia dal 22 giugno 2017 all11 luglio 2017, come si evince dal certificato medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).
Con e-mail del 4 luglio 2017 lassicurata ha inviato alloperatrice del servizio sociale comunale __________ la lettera di licenziamento dell__________ unitamente al certificato medico (cfr. doc. 630).
Con e-mail di risposta del 13 luglio 2017, loperatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato alcuna sua comunicazione che annunciasse unattività lucrativa a partire dal 2 maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).
Con email di risposta di medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dellinizio dellattività lucrativa il suo consulente allURC, e di essere()del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()(cfr. doc. 629).
Loperatrice del servizio sociale comunale ha risposto affermando che ()se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia arrivato nulla. Limportante è che sia stata avvisata la signora __________ ()(cfr. doc. 629).
La ricorrente ha ancora risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il datore di lavoro ed in seguito di contattare lassistenza (cfr. doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).
Il 26 settembre 2017 lUSSI, dopo essere venuto a conoscenza dellinizio dellattività lucrativa, ha emanato un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, lordine di restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.
Il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la decisione di sanzione emanata dallUSSI, indicando invece di avere adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia loperatrice dellUfficio sociale di Tenero, di aver iniziato unattività lucrativa.
Inoltre la ricorrente ha anche indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc. 624 - 625).
Con decisione di reclamo del 26 marzo 2018 lUSSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).
In data 3 aprile 2018 loperatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore seguente:
La sua patrocinatrice contesta questo fatto sostenendo segnatamente che:
Dalle carte processuali, emerge che la ricorrente ha dapprima comunicato linizio dellattività lavorativa al suo consulente dellURC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel luglio 2017, si è rivolta alloperatrice del servizio sociale comunale di __________ (cfr. doc. 626; 629).
Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email delloperatrice dichiarando che() io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare con datore di lavoro è contattare assistenza ()(cfr. doc. 629 i.i; doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).
Ciò è inoltre anche stato confermato dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la decisione su reclamo, dove ha dichiarato che() si precisa che lufficio sociale di Tenero riceve linformazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data3 [recte: 4] luglio 2017()(cfr. doc. 619: consid. 2.5. i.f.).
Ad avvalorare ulteriormente questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma precedente a quello sopra indicato, ha risposto alloperatrice dellufficio sociale di __________ che le comunicava che() riguardo le sua email e i miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione che avesse cominciato unattività lucrativa a partire dal 02.05.2017 ()e le chiedevase() aveva per caso lei inoltrato alla signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per annunciare il cambiamento della sua situazione economica? ()(cfr. doc. 630)- che() avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dellURC e mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()(cfr. doc. 629).
È in effetti a questultima affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara che:
In seguito la patrocinatrice della ricorrente, ha anche affermato che:
Al riguardo, questa Corte rileva quanto segue.
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un doveredicarattere collettivo, generale e permanente difornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Di conseguenza il consulente dellURC non era tenuto a comunicare alla ricorrente di informare lUSSI dellinizio dellattività lucrativa, non essendo propriamente questo lambito di sua competenza.
A tal proposito il TCA rileva che, siccome la sanzione èconforme a quando indicato nelle tabelle riportate nelle direttive dellUSSI (cfr. consid. 2.2.cfr. direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti giurisprudenziali dellAlta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid. 2.4.), la sua entità, come precisato anche dallamministrazione nella decisione qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la possibilità di chiedere allUSSI, se rispetta le condizioni, di poter beneficiare di un pagamento rateizzato.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2018.16
VF/sc
Lugano
13 agosto 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell8 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 marzo 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
Lamministrazione, nella decisione su reclamo, ha motivato la sanzione con il fatto che lassistita, pur continuando a percepire le prestazioni assistenziali, non lha informata dellinizio di unattività lucrativa, affermando in particolare che:
1.2. Con tempestivo ricorso dell8 maggio 2018 la ricorrente, rappresentata dallavv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo, sostenendo segnatamente che:
()
in diritto
Più specificatamente, in sede ricorsuale, ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita, sostenendo che lUSSI non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità, prevista dallart. 9a cpv. 2 del Regolamento sullassistenza sociale, di inoltrare le proprie giustificazioni prima di decidere la misura della sanzione (cfr. doc. I pag. 5).
LUSSI, nella sua risposta del 28 maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che() tramite reclamo e poi dettagliatamente nel ricorso lassistita ha potuto adeguatamente esporre le sue argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante ()(cfr. doc. III, par. 9, pag. 4 i.f.).
Da ultimo, questa Corte rileva anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 nella menzione () per mancato annuncio (violazione dellobbligo di informare) ()(cfr. doc. 623).
La censura di natura formale deve dunque essere respinta.
■Estensione della riduzione
■Lentità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi;
Altri motivi ad esempio
·Disponibilità finanziaria limitata
·Non ho ricevuto la lettera
non sono ritenuti validi.
3.3. Sanzioni ¨
4. DISPOSIZIONI FINALI
·Questa direttiva è valida dal 1 gennaio 2016 fino a revoca.()
Dagli atti emerge che la ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente URC __________ dellinizio di unattività lavorativa a partire dal 2 maggio 2017 presso l__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc. 626).
L8 maggio 2017 lURC ha quindi effettuato lannullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA (cfr. doc. 628).
Con e-mail del 28 giugno 2017 la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come doveva muoversi (cfr. doc.626).
Con e-mail di risposta di medesima data, questultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare lassistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).
La disdetta del contratto, datata 20 giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).
La ricorrente è poi stata in malattia dal 22 giugno 2017 all11 luglio 2017, come si evince dal certificato medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).
Con e-mail del 4 luglio 2017 lassicurata ha inviato alloperatrice del servizio sociale comunale __________ la lettera di licenziamento dell__________ unitamente al certificato medico (cfr. doc. 630).
Con e-mail di risposta del 13 luglio 2017, loperatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato alcuna sua comunicazione che annunciasse unattività lucrativa a partire dal 2 maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).
Con email di risposta di medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dellinizio dellattività lucrativa il suo consulente allURC, e di essere()del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()(cfr. doc. 629).
Loperatrice del servizio sociale comunale ha risposto affermando che ()se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia arrivato nulla. Limportante è che sia stata avvisata la signora __________ ()(cfr. doc. 629).
La ricorrente ha ancora risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il datore di lavoro ed in seguito di contattare lassistenza (cfr. doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).
Il 26 settembre 2017 lUSSI, dopo essere venuto a conoscenza dellinizio dellattività lucrativa, ha emanato un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, lordine di restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.
Il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la decisione di sanzione emanata dallUSSI, indicando invece di avere adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia loperatrice dellUfficio sociale di Tenero, di aver iniziato unattività lucrativa.
Inoltre la ricorrente ha anche indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc. 624 - 625).
Con decisione di reclamo del 26 marzo 2018 lUSSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).
In data 3 aprile 2018 loperatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore seguente:
La sua patrocinatrice contesta questo fatto sostenendo segnatamente che:
Dalle carte processuali, emerge che la ricorrente ha dapprima comunicato linizio dellattività lavorativa al suo consulente dellURC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel luglio 2017, si è rivolta alloperatrice del servizio sociale comunale di __________ (cfr. doc. 626; 629).
Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email delloperatrice dichiarando che() io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare con datore di lavoro è contattare assistenza ()(cfr. doc. 629 i.i; doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).
Ciò è inoltre anche stato confermato dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la decisione su reclamo, dove ha dichiarato che() si precisa che lufficio sociale di Tenero riceve linformazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data3 [recte: 4] luglio 2017()(cfr. doc. 619: consid. 2.5. i.f.).
Ad avvalorare ulteriormente questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma precedente a quello sopra indicato, ha risposto alloperatrice dellufficio sociale di __________ che le comunicava che() riguardo le sua email e i miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione che avesse cominciato unattività lucrativa a partire dal 02.05.2017 ()e le chiedevase() aveva per caso lei inoltrato alla signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per annunciare il cambiamento della sua situazione economica? ()(cfr. doc. 630)- che() avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dellURC e mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni passano direttamente a lei ()(cfr. doc. 629).
È in effetti a questultima affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara che:
In seguito la patrocinatrice della ricorrente, ha anche affermato che:
Al riguardo, questa Corte rileva quanto segue.
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un doveredicarattere collettivo, generale e permanente difornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Di conseguenza il consulente dellURC non era tenuto a comunicare alla ricorrente di informare lUSSI dellinizio dellattività lucrativa, non essendo propriamente questo lambito di sua competenza.
A tal proposito il TCA rileva che, siccome la sanzione èconforme a quando indicato nelle tabelle riportate nelle direttive dellUSSI (cfr. consid. 2.2.cfr. direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti giurisprudenziali dellAlta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid. 2.4.), la sua entità, come precisato anche dallamministrazione nella decisione qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la possibilità di chiedere allUSSI, se rispetta le condizioni, di poter beneficiare di un pagamento rateizzato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti