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42.2016.2

Negato rinnovo prestaz. assistenz. poiché, computando la parte della pigione > al max ammissibile a titolo di "ogni altro reddito" a seguito del rifiuto della ricorrente di cambiare abitazione (cambiam.esigibile) nonostante la richiesta dell'USSI, la medesima non presenta una lacuna di reddito Las

Ticino · 2016-06-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.7.   Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua situazione personale.

In un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria carente.

In effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il TCA ha ordinato all’USSI di stabilire se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche nei dintorni.

Nelle due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di alloggio a minor costo.

Se fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento in cui abita.

In un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva  negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.8.   Nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 risiede in via __________ a __________ in un’abitazione di 4 locali con giardino sin dall’agosto 2011 e che il contratto di locazione datato 4 luglio 2011 è stato firmato da __________ -padre di suo figlio __________ - e prevede un canone di locazione mensile complessivo di fr. 2'100.-- (1850.-- di pigione mensile e fr. 250.-- di spese accessorie mensili; cfr. doc.75-78), pari a fr. 25'200.-- annui.

La ricorrente, mentre già risiedeva a __________ nell’attuale appartamento, ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei seguenti periodi: 2012 (cfr.doc. 310), 2013 (cfr.doc. 69), 2014 (cfr. doc. 303) e da gennaio a novembre 2015 (cfr. doc.281-298). In quest’ultimo periodo ha ricevuto prestazioni ordinarie per fr. 430.--  al mese. Esse sono state determinate computando una pigione annua di fr. 15'000.--  e alimenti per il figlio di fr. 21'420.--- annui, pari a fr. 1'785.-- mensili (cfr. doc. 301-302; 283–284)

L’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 ha comunicato alla ricorrente che l’affitto dell’appartamento di __________ era “gran lunga superiore a quello riconosciuto dai nostri parametri” e l’ha invitata a inoltrare la disdetta e a trovare un subentrante entro un termine di 6 mesi, avvisandola che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato una possibile revisione del calcolo delle prestazioni stabilite a suo favore (cfr. doc. 297).

A questo proposito giova osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito allo scritto dell’USSI del 20 gennaio 2015, fino alla decisione dell’USSI del 26 novembre 2015 con cui le è stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).

Constatando che la ricorrente non aveva dato seguito allo scritto del 20 gennaio 2015, l’USSI in effetti con decisione del 26 novembre 2015 ha negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali computando l’importo di fr. 10'200.-- annui a titolo di ogni altro reddito (relativo all’eccedenza mensile inerente la spesa per l’alloggio di fr. 850.-- - fr. 2'100 pigione effettiva – fr. 1'250 massimo ammissibile per 2 persone; doc. 75, consid. 2.6. ; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.--; cfr. doc. A1).

Tale decisione è stata confermata dalla decisione su reclamo del 26 gennaio 2015 nella quale è stato precisato che la ricorrente non si era seriamente attivata per reperire un alloggio alternativo (cfr. doc. B).

Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte rileva che effettivamente non risulta che la ricorrente abbia intrapreso particolari sforzi al fine di trovare un’abitazione più economica nel lasso di tempo di sei mesi fissato dall’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. 297).

L’insorgente, del resto, non ha nemmeno dato la disdetta nel mese di maggio 2015 come previsto dal contratto di locazione (cfr. doc. 75)

Per quanto concerne i motivi di salute indicati dalla ricorrente che non le permetterebbero uno spostamento (cfr. doc. VII), va osservato che nel certificato medico pervenuto in data 6 aprile 2016 il dr. med. __________ attesta che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare di RI 1, è importante che suo figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale (scuola media di __________) (cfr. doc. X). Il dr. med. __________ dichiara quindi che un cambiamento di scuola, non di abitazione, comprometterebbe l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare della ricorrente.

La scuola media di __________ accoglie allievi dei seguenti comuni: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________ (http://www.__________), di conseguenza la ricorrente poteva cercare un’abitazione alternativa non solamente a __________ ma anche nei sopracitati comuni senza che fosse necessario per suo figlio - che frequenta l’ultimo anno della scuola dell’obbligo (cfr. doc. VII) - cambiare scuola.

In simili condizioni, un cambiamento di abitazione era esigibile. A ragione quindi l’USSI, non avendovi la ricorrente provveduto, ha computato a titolo di ogni altro reddito l’importo di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.-- ; cfr. pure STCA 42.2015.26 del 25 gennaio 2016).

2.10.   Da un documento datato 2 gennaio 2013 si evince poi che RI 1 e Heinz Lutta hanno stabilito che il signor __________, invece di versare gli alimenti alla signora RI 1 e al figlio, avrebbe pagato il canone di locazione dell’appartamento di __________ ( nel documento stabilito in fr. 1450.-- e spese accessorie) (doc. 69).

A questo riguardo giova osservare che la Convenzione del 9 novembre 2012 conclusa davanti alla Commissione tutoria regionale di __________ dalla ricorrente e da __________ prevede che quest’ultimo deve versare al figlio __________ fr.1'785.-- mensili dal tredicesimo al diciottesimo anno di età (cfr. doc. 80).

Inoltre da un documento del 5 novembre 2015 emerge che __________ ha pagato a RI 1 l’affitto dell’appartamento di __________ (fr. 2'100.-- mensili) per gli anni 2013, 2014 e che l’avrebbe fatto anche per il 2015 e per gli anni successivi (cfr. doc. 37).

In relazione ai contributi finanziari di __________ a favore della ricorrente, quest’ultima, nello scritto del 31 marzo 2016 al TCA, ha in ogni caso affermato che l’importo di fr. 850.--, corrispondente alla differenza tra il massimale di spesa coperto dall’assistenza di fr. 1'250.-- e l’affitto da lei pagato di fr. 2'100.--, è“una perdita che ci perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (…)”(cfr. doc. VII).

Come appena visto (cfr. consid. 2.9.), l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramiteprestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella concreta evenienza risulta che, l’assistita ha i mezzi per far fronte all’eccedenza di spesa mensile per l’alloggio di fr. 850.-- (fr. 2'100.-- pigione effettiva - fr. 1'250.-- massimo ammissibile Las/Laps per 2 persone; cfr. consid. 2.6.) tramite finanziamenti da parte del signor __________.

Infine, per quanto concerne l’obiezione della ricorrente per cui nel suo affitto mensile di fr. 2'100.-- sarebbero già comprese diverse spese che invece altri inquilini che abitano in palazzine hanno (spese condominiali, le spese per il custode e la pulizia, posteggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento), come già esposto in precedenza, l’art. 22 lett. c Las stabilisce che per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps. Il massimale applicabile nella presente fattispecie è di fr. 1'250.-- (spesa per l’alloggio di due persone comprensiva delle spese accessorie mensili) ed è quindi molto inferiore all’affitto di fr. 2'100.-- pagati dalla ricorrente, l’obiezione risulta quindi priva di fondamento.

Da quanto esposto risulta perlomeno dubbio che la ricorrente si sia accorta che l’automobile era erroneamente intestata a suo nome solamente in data 16 marzo 2016 a seguito della risposta dell’USSI al suo ricorso del 3 marzo 2016 (cfr. doc. I, V, VII), considerando che quale intestataria della assicurazione RC le relative fatture le pervenivano direttamente.

Ad ogni modo la questione di sapere chi sia realmente il proprietario della vettura può, in casu, rimanere insoluta.

In effetti, anche se non si considera la sostanza calcolata come reddito di fr. 2'016.-- mensili (cfr. doc. B) rappresentata dall’automobile Jeep (cfr. doc. B), l’importo di fr. 850.-- mensili (pari a fr. 10'200.-- annui) di maggior disponibilità per la spesa di alloggio, comporta, in aggiunta agli alimenti di fr. 1'785.-- al mese (fr. 21'420.-- annui; cfr. doc. 80; A1), nonché agli assegni di famiglia di fr. 200.-- mensili (cfr. doc. A1), per complessivi fr. 2'835.-- al mese, e tenendo conto della somma di fr. 926.-- mensili di altre prestazioni Laps (fr. 363 sussidio cassa malati + fr. 563 assegno integrativo), la copertura del fabbisogno e delle spese Las, pari globalmente a fr. 3'340.-- al mese (fr. 1'595 + fr. 1'745; cfr. doc. A1).

L’eccedenza di reddito Las di fr. 421.-- (fr. 3'761 – fr. 3'340) esclude, quindi, il diritto ad una prestazione di assistenza (cfr. doc. A1).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2016.2

ME

Lugano

6 giugno 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2016 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 gennaio 2016 emanata da

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

in diritto

Inoltre, deve essere ugualmente accertato se correttamente o meno la ricorrente è stata riconosciuta proprietaria di una vettura __________ nuova, acquistata nel 2015, corrispondente ad un valore di fr. 36'200.-- e se conseguentemente tale valore deve essere considerato oppure no quale sostanza.

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

Dal 1° gennaio 2016 leDirettive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono invece quanto segue:

"Persone dell’unità di riferimento  -  Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                               + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a.Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

2.5.   RI 1 ha contestato il calcolo che ha condotto al diniego del rinnovo del diritto ad unaprestazione assistenziale da lei richiesto nel mese di novembre 2015. In particolare ha contestato che, a titolo di ogni altro reddito, è stato computato l’importo di fr. 10’200.--  annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr. 850.-- x 12 mesi = fr. 10'200.--). La ricorrente ha fatto valere in buona sostanza che l’importo di fr. 850.-- mensili, è un importo di cui lei non dispone direttamente ma che è versato dal signor __________ solamente per rendere possibile a lei e al figlio di vivere presso l’appartamento di __________ (cfr. doc VII).

Inoltre, la ricorrente ha contestato che l’USSI le ha attribuito la proprietà di una automobile Jeep e che di conseguenza, tenendo conto della relativa sostanza, ha stabilito un reddito mensile disponibile di fr. 2'016.-- (calcolato considerando che la Jeep ha un valore di fr. 36'200.-- , che computato quale sostanza e dedotta la quota esente di fr. 12'000.-- corrisponde ad un importo mensile disponibile di fr. 2'016.--). In particolare, la ricorrente ha affermato che __________ è il proprietario della __________ e che lei ha solamente il diritto di usarla.

L’amministrazione ha asserito che gli sforzi della ricorrente per trovare una nuova abitazione erano carenti e che a fine maggio 2015, quando aveva la possibilità di dare la disdetta, non lo ha fatto (cfr. doc. B, doc. V). L’USSI ha constatato altresì che RI 1 dispone di entrate mensili sufficienti a pagare correntemente una quota di affitto di fr. 850.-- superiore al massimo riconosciuto in assistenza di fr. 1'250.-- mensili per due persone (cfr. doc. A1, B; V).

L’USSI ha poi sottolineato che, anche senza calcolare l’importo di fr. 850.-- mensili di maggior disponibilità per la spesa di alloggio, la sostanza come reddito di fr. 2'016.-- mensili rappresentata dall’automobile __________ comporta la copertura del fabbisogno ed esclude il diritto ad una prestazione di assistenza (considerando il reddito e la sostanza computabili di fr. 48'020.-- annui, pari a fr. 4'000.-- mensili, oltre a fr. 926.-- di sussidio Cassa Malati e di assegni integrativi per i figli, a fronte di fr. 3'340.-- di fabbisogno base e di spesa computabile) (cfr. doc. V).

L’amministrazione ha ritenuto che la ricorrente sia proprietaria della __________ in quantorisultava a suo nome dalla licenza di circolazione del 16 marzo 2015 e dall’avviso di premio dell’assicurazione RC del 16 novembre 2015 (cfr. doc. XI, doc. 17, 19, 20, 21).Nel caso specifico, a mente dell’amministrazione, non vi sono seri motivi che rendano indispensabile il possesso da parte della ricorrente di un’automobile (cfr. doc. V).

2.6.   Secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.7.   Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_805/2014 del 27 febbraio 2015, ha confermato una decisione con la quale un richiedente di prestazioni assistenziali è stato invitato a cambiare l’alloggio entro il termine di quattro mesi, rilevando in particolare che ciò era esigibile considerata la sua situazione personale.

In un’altra sentenza 8D_1/2015 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale ha confermato la riduzione di fr. 180.-- mensili (fr. 830.-- – fr. 650.--) conteggiati a titolo di pigione, sottolineando che l’interessato non aveva dimostrato di avere cercato, senza esito positivo, un’abitazione più economica.

In una precedente sentenza 2P_143/2005 del 3 giugno 2005 l’Alta Corte aveva precisato che devono essere assunti dall’assistenza sociale solo i costi per un alloggio che permette pienamente di fare fronte ai bisogni fondamentali e non di quelli che soddisfano i desideri del richiedente.

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2015.5 del 9 dicembre 2015, chiamato a stabilire se la ricorrente doveva lasciare il suo appartamento e cercarne uno con un canone d’affitto inferiore, entro sei mesi dalla decisione emessa dall’USSI nel novembre 2014, o se poteva mantenerlo, ha rinviato gli atti all’amministrazione a seguito di un’istruttoria carente.

In effetti l’USSI, in quel caso di specie, non si è minimamente confrontato con le ragioni addotte dall’insorgente per rimanere nell’appartamento da lei occupato e neppure con le sue affermazioni sull’impossibilità di trovare un appartamento più a buon mercato nel suo comune di domicilio conformemente a quanto stabilito dalle Direttive della COSAS e dalla giurisprudenza federale.

Il TCA ha ordinato all’USSI di stabilire se, tenuto conto della situazione personale della ricorrente, è esigibile oppure no un cambiamento dell’appartamento spiegandone i motivi. Se così fosse l’USSI dovrà precisare se un nuovo appartamento deve essere reperito nel Comune di domicilio oppure anche nei dintorni.

Nelle due ipotesi l’amministrazione verificherà se esistono realmente delle possibilità di alloggio a minor costo.

Se fosse esigibile un cambiamento di appartamento e se esistesse una possibilità di alloggio a prezzi inferiori, la decisione andrebbe confermata, senza la necessità di fornire all’insorgente un aiuto a trovare una nuova abitazione vista la volontà più volte espressa dalla medesima di restare nell’appartamento in cui abita.

In un’altra sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016 il TCA è stato chiamato a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva  negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente viva da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI accertasse che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, andrà computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, ritenuto che il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese è ben superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente dovrà trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola), una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 è senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente verrà assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre, il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente manifestasse, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale verrà conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’ alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

2.8.   Nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 risiede in via __________ a __________ in un’abitazione di 4 locali con giardino sin dall’agosto 2011 e che il contratto di locazione datato 4 luglio 2011 è stato firmato da __________ -padre di suo figlio __________ - e prevede un canone di locazione mensile complessivo di fr. 2'100.-- (1850.-- di pigione mensile e fr. 250.-- di spese accessorie mensili; cfr. doc.75-78), pari a fr. 25'200.-- annui.

La ricorrente, mentre già risiedeva a __________ nell’attuale appartamento, ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei seguenti periodi: 2012 (cfr.doc. 310), 2013 (cfr.doc. 69), 2014 (cfr. doc. 303) e da gennaio a novembre 2015 (cfr. doc.281-298). In quest’ultimo periodo ha ricevuto prestazioni ordinarie per fr. 430.--  al mese. Esse sono state determinate computando una pigione annua di fr. 15'000.--  e alimenti per il figlio di fr. 21'420.--- annui, pari a fr. 1'785.-- mensili (cfr. doc. 301-302; 283–284)

L’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 ha comunicato alla ricorrente che l’affitto dell’appartamento di __________ era “gran lunga superiore a quello riconosciuto dai nostri parametri” e l’ha invitata a inoltrare la disdetta e a trovare un subentrante entro un termine di 6 mesi, avvisandola che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato una possibile revisione del calcolo delle prestazioni stabilite a suo favore (cfr. doc. 297).

A questo proposito giova osservare che la ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione in merito allo scritto dell’USSI del 20 gennaio 2015, fino alla decisione dell’USSI del 26 novembre 2015 con cui le è stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).

Constatando che la ricorrente non aveva dato seguito allo scritto del 20 gennaio 2015, l’USSI in effetti con decisione del 26 novembre 2015 ha negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali computando l’importo di fr. 10'200.-- annui a titolo di ogni altro reddito (relativo all’eccedenza mensile inerente la spesa per l’alloggio di fr. 850.-- - fr. 2'100 pigione effettiva – fr. 1'250 massimo ammissibile per 2 persone; doc. 75, consid. 2.6. ; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.--; cfr. doc. A1).

Tale decisione è stata confermata dalla decisione su reclamo del 26 gennaio 2015 nella quale è stato precisato che la ricorrente non si era seriamente attivata per reperire un alloggio alternativo (cfr. doc. B).

Chiamata ora a pronunciarsi questa Corte rileva che effettivamente non risulta che la ricorrente abbia intrapreso particolari sforzi al fine di trovare un’abitazione più economica nel lasso di tempo di sei mesi fissato dall’USSI con scritto del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. 297).

L’insorgente, del resto, non ha nemmeno dato la disdetta nel mese di maggio 2015 come previsto dal contratto di locazione (cfr. doc. 75)

Per quanto concerne i motivi di salute indicati dalla ricorrente che non le permetterebbero uno spostamento (cfr. doc. VII), va osservato che nel certificato medico pervenuto in data 6 aprile 2016 il dr. med. __________ attesta che per salvaguardare l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare di RI 1, è importante che suo figlio possa continuare a frequentare la scuola attuale (scuola media di __________) (cfr. doc. X). Il dr. med. __________ dichiara quindi che un cambiamento di scuola, non di abitazione, comprometterebbe l’equilibrio della situazione psico-socio-familiare della ricorrente.

La scuola media di __________ accoglie allievi dei seguenti comuni: __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________ (http://www.__________), di conseguenza la ricorrente poteva cercare un’abitazione alternativa non solamente a __________ ma anche nei sopracitati comuni senza che fosse necessario per suo figlio - che frequenta l’ultimo anno della scuola dell’obbligo (cfr. doc. VII) - cambiare scuola.

In simili condizioni, un cambiamento di abitazione era esigibile. A ragione quindi l’USSI, non avendovi la ricorrente provveduto, ha computato a titolo di ogni altro reddito l’importo di fr. 10'200.-- annui (relativo all’eccedenza mensile di fr. 850.-- inerente la spesa per l’alloggio; fr. 850. -- x 12 mesi = fr. 10'200.-- ; cfr. pure STCA 42.2015.26 del 25 gennaio 2016).

2.10.   Da un documento datato 2 gennaio 2013 si evince poi che RI 1 e Heinz Lutta hanno stabilito che il signor __________, invece di versare gli alimenti alla signora RI 1 e al figlio, avrebbe pagato il canone di locazione dell’appartamento di __________ ( nel documento stabilito in fr. 1450.-- e spese accessorie) (doc. 69).

A questo riguardo giova osservare che la Convenzione del 9 novembre 2012 conclusa davanti alla Commissione tutoria regionale di __________ dalla ricorrente e da __________ prevede che quest’ultimo deve versare al figlio __________ fr.1'785.-- mensili dal tredicesimo al diciottesimo anno di età (cfr. doc. 80).

Inoltre da un documento del 5 novembre 2015 emerge che __________ ha pagato a RI 1 l’affitto dell’appartamento di __________ (fr. 2'100.-- mensili) per gli anni 2013, 2014 e che l’avrebbe fatto anche per il 2015 e per gli anni successivi (cfr. doc. 37).

In relazione ai contributi finanziari di __________ a favore della ricorrente, quest’ultima, nello scritto del 31 marzo 2016 al TCA, ha in ogni caso affermato che l’importo di fr. 850.--, corrispondente alla differenza tra il massimale di spesa coperto dall’assistenza di fr. 1'250.-- e l’affitto da lei pagato di fr. 2'100.--, è“una perdita che ci perde il signor __________ per lasciarci vivere in questo appartamento (…)”(cfr. doc. VII).

Come appena visto (cfr. consid. 2.9.), l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramiteprestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella concreta evenienza risulta che, l’assistita ha i mezzi per far fronte all’eccedenza di spesa mensile per l’alloggio di fr. 850.-- (fr. 2'100.-- pigione effettiva - fr. 1'250.-- massimo ammissibile Las/Laps per 2 persone; cfr. consid. 2.6.) tramite finanziamenti da parte del signor __________.

Infine, per quanto concerne l’obiezione della ricorrente per cui nel suo affitto mensile di fr. 2'100.-- sarebbero già comprese diverse spese che invece altri inquilini che abitano in palazzine hanno (spese condominiali, le spese per il custode e la pulizia, posteggio, conguaglio di fine anno e riscaldamento), come già esposto in precedenza, l’art. 22 lett. c Las stabilisce che per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps. Il massimale applicabile nella presente fattispecie è di fr. 1'250.-- (spesa per l’alloggio di due persone comprensiva delle spese accessorie mensili) ed è quindi molto inferiore all’affitto di fr. 2'100.-- pagati dalla ricorrente, l’obiezione risulta quindi priva di fondamento.

Da quanto esposto risulta perlomeno dubbio che la ricorrente si sia accorta che l’automobile era erroneamente intestata a suo nome solamente in data 16 marzo 2016 a seguito della risposta dell’USSI al suo ricorso del 3 marzo 2016 (cfr. doc. I, V, VII), considerando che quale intestataria della assicurazione RC le relative fatture le pervenivano direttamente.

Ad ogni modo la questione di sapere chi sia realmente il proprietario della vettura può, in casu, rimanere insoluta.

In effetti, anche se non si considera la sostanza calcolata come reddito di fr. 2'016.-- mensili (cfr. doc. B) rappresentata dall’automobile Jeep (cfr. doc. B), l’importo di fr. 850.-- mensili (pari a fr. 10'200.-- annui) di maggior disponibilità per la spesa di alloggio, comporta, in aggiunta agli alimenti di fr. 1'785.-- al mese (fr. 21'420.-- annui; cfr. doc. 80; A1), nonché agli assegni di famiglia di fr. 200.-- mensili (cfr. doc. A1), per complessivi fr. 2'835.-- al mese, e tenendo conto della somma di fr. 926.-- mensili di altre prestazioni Laps (fr. 363 sussidio cassa malati + fr. 563 assegno integrativo), la copertura del fabbisogno e delle spese Las, pari globalmente a fr. 3'340.-- al mese (fr. 1'595 + fr. 1'745; cfr. doc. A1).

L’eccedenza di reddito Las di fr. 421.-- (fr. 3'761 – fr. 3'340) esclude, quindi, il diritto ad una prestazione di assistenza (cfr. doc. A1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti