Dispositiv
- La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle ricorrenti nella misura di 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico dellUfficio cantonale di stima.
- La presente decisione é definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giurista Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2005.52
__________
Lugano
4 ottobre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 26/27 aprile 2005 da
1. RI 1,
2. RI 2,
tutti rappr. da RA 1,
contro
la decisione su reclamo emessa il 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nellambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 237 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 30 agosto 2005,
letti ed esaminati gli atti,
consideratoin fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, lUfficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito lentrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 237 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2005, lUCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 108.-
Il reclamo interposto in data 20 agosto 2004 da RI 2 e RI 1 è stato respinto dallUCS con decisione 5 aprile 2005.
Lautorità di prima istanza ha riconfermato la propria decisione ritenendo che dallesame delle zone previste dal Piano Regolatore risulta che il terreno oggetto di reclamo, a prescindere dal suo utilizzo quale giardino, costituisce un fondo inedificabile chiaramente separato dai mappali n. 269 e 270 RFD di __________.
3. Con ricorso 26/27 aprile 2005 le proprietarie sono insorte innanzi a questo Tribunale argomentando che il mappale oggetto del gravame sarebbe intimamente legato ai mappali n. 269 e 270, dei quali, fungendo da giardino, sarebbe il naturale complemento e che la fattispecie debba essere trattata come lo è stato il mappale no. 229, fondo edificato che si ritrova in una zona non edificabile e che, a detta delle ricorrenti, sarebbe stato trattato dallUCS come se fosse edificabile.
RI 2 e RI 1 postulano di conseguenza che venga applicato al fondo di loro proprietà il valore metrico di base stabilito per i terreni edificabili di __________, in particolare per il mappale no. 229, tenendo conto di un contenuto fattore di riduzione.
4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dallart. 37 Lst. e il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie delloggetto stimato e destinatarie della decisione dellUCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta lart. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dellart. 16 LPT e della LDFR quelli idonei oppure adibiti allutilizzazione agricola o orticola, quelli che, nellinteresse generale, devono essere utilizzati dallagricoltura ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla LDFR.
I fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.), mentre quelli edificati tenendo conto del genere di edificio agricolo (art. 4 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della Lst.).
6. Nel corso del sopralluogo esperito il 30 agosto 2005 il Tribunale ha potuto appurare che la part. no. 237 RFD di __________, situata in zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (XB6), è adibita a giardino con gli usuali arredi e manufatti (tavolo, pergola, ecc.). Il fondo é separato dai mappali n. 269 e 270, dai quali dista circa una ventina di metri, per il tramite di una piazzetta, come del resto ben risulta dalla relativa planimetria.
7. Alla luce di tali risultanze, questo Tribunale ritiene che il mappale no. 237 RFD di __________, trovandosi in zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (XB6), non si situi invero in una zona prettamente inedificabile e non possa essere trattato alla stessa stregua di un terreno agricolo.
Il tutto è pure confermato dal fatto che il fondo è adibito a giardino con gli usuali arredamenti (tavolo, pergola, ecc.) e ha un rapporto certamente più accentuato e naturale con il nucleo che con la zona agricola circostante, come del resto risulta dalla sua particolare ubicazione e dalla colorazione della zona di riferimento sul piano delle zone, che richiama la colorazione destinata alla zona del nucleo.
Pur rimarcando che il mapp. no. 237 RFD di __________ non possa essere trattato come lo è stato il mapp. no. 229 RFD di __________, visto che questultimo, a differenza del primo, si trova sì in zona agricola, ma risulta già edificato (art. 10 lett. b) Lst.), il Tribunale di espropriazione ritiene, per i motivi suesposti, di dover stabilire per il mappale oggetto di ricorso un valore metrico di CHF 90.-, corrispondente a quello assegnato alla zona del nucleo.
Di conseguenza, il ricorso viene parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.
8. Giusta lart. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle ricorrenti nella misura di 1/3, ritenuto che la loro domanda di giudizio verteva allapplicazione di un criterio analogo a quello adottato per il mappale no. 229 RFD di __________, dove per il terreno complementare è stato ritenuto un valore metrico di CHF 130.- e per i rimanenti 2/3 a carico dellUCS.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.) e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorsoè parzialmente accoltoe il valore ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle ricorrenti nella misura di 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico dellUfficio cantonale di stima.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi