mancata dichiarazione ai fini dell'imposizione dell'IVA dei costi della manodopera e di quelli del montaggio di impianti acquistati all'estero
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 ACCU 1 è condannato a una multa di fr. 800.--.
E. 2 All’opponente sono addossate le seguenti spese:
- tassa di decisione di fr. 180.--,
- tassa di stesura di fr. 40.--,
- spese procedurali del decreto penale di fr. 90.--.
E. 3 La persona colpita dalla presente decisione penale può, entro 10 giorni dalla notifica, chiedere alla Direzione generale delle dogane, Berna, di essere giudicata da un tribunale.
E. 4 L’imputato ha ammesso di possedere buone conoscenze in ambito di fatturazione dell’IVA e di essere al corrente delle disposizioni doganali e di legge in materia. Con riferimento ai fatti in discussione egli ha dichiarato che la registrazione contabile degli impianti, per quanto concerne l’IVA, veniva effettuata con l’annotazione della fattura originale - che dovrebbe comprendere sia il valore della merce che quello di manutenzione e montaggio - ed in seguito della quietanza doganale che giungeva loro in un secondo tempo. L’erronea notifica è, a suo modo di vedere, dovuta al fatto che lui ed i suoi collaboratori dell’ufficio contabilità partivano dal presupposto che la bolletta doganale fosse corretta (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 3, doc. 6). Essendoci stata, da parte loro, una presunzione di correttezza delle dichiarazioni, non sono mai stati effettuati controlli particolari circa la loro corrispondenza con la realtà e con i dettami di legge. Solo dopo l’avvio della presente procedura sono stati adottati dei correttivi: attualmente le note relative alla fatturazione dell’IVA vendono regolarmente verificate dalla ditta e ai fornitori vengono date precise disposizioni sulla documentazione da presentare ai funzionari doganali (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 4, doc. 6).
E. 5 L’art. 85 cpv. 1 LIVA prescrive che chiunque, intenzionalmente, procuri a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta od ottenendone un’esenzione, debba essere sanzionato con una multa di un importo che può anche raggiungere il quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto. Il cpv. 3 della stessa norma chiarisce che anche colui che, per negligenza, ha procurato a sé o ad altri un guadagno illecito, debba essere punito con una multa sino al corrispettivo del valore del vantaggio. Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, quando un’infrazione è commessa nella gestione di affari di una persona giuridica, le disposizioni penali si applicano alla persona fisica che l’ha effettuata.
E. 6 L’adempimento dei presupposti
oggettivi della fattispecie è stato riconosciuto parzialmente dallo stesso
imputato. In effetti, egli non ha mai contestato il fatto che a seguito delle
dichiarazioni incomplete dei valori degli impianti, vi sia stata una mancata
imposizione per fr. 21'314.65.
Il reato in questione può
essere commesso anche per omissione e non semplicemente di fronte ad un
intervento attivo. In effetti, sovente la sottrazione d’imposta è la
conseguenza di una mancata segnalazione di elementi fondamentali per il calcolo
dell’imposta, rispettivamente di una autodichiarazione fondata su dati
inveritieri o incompleti. La responsabilità penale si rifà alla posizione di
garante (“Garantenstellung”) del soggetto d’imposta: come riconosciuto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza la definizione non esaustiva delle fattispecie
di sottrazione d’imposta, senza un elenco dettagliato delle attività
incriminate, impone al contribuente un ruolo di garante nei confronti dello
Stato, poiché egli è chiamato ad impedire nel limite del possibile, ogni danno
al bene giuridico protetto (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100).
Recisamente negato dal
prevenuto è per contro che sia dato l’elemento dell’esistenza di un profitto
fiscale illecito. In effetti, a mente sua, considerato come a quel tempo la __________
deducesse mensilmente l’IVA precedente, mentre l’IVA all’importazione era ad
essa addebitata a 60 giorni, l’errore del signor ACCU 1 non avrebbe procurato
sostanzialmente all’impresa nemmeno un vantaggio temporaneo.
Una simile posizione non può
essere spalleggiata. In effetti, essa misconosce anzitutto il fatto che
condizione irrinunciabile per l’ottenimento dall’AFC di una deduzione
dell’imposta precedente è che l’IVA all’importazione sia stata conteggiata in
maniera corretta e pagata di conseguenza. Cosa che qui non è avvenuta, visto
che gli importi dichiarati erano fondati sulle fatture sottoposte alle autorità
doganali al momento dell’importazione, che non comprendevano i costi della
manodopera e del montaggio.
Oltre a ciò è di fondamentale
importanza il fatto che, se non fossero stati compiuti gli accertamenti da
parte dell’autorità inquirente, sui quali si fonda la presente procedura, le
spese per l’installazione dei beni importati non sarebbero mai state
assoggettate all’imposizione IVA, contrariamente a quanto stabilito dalla
legge.
Poiché la ditta in questione ha
avuto comunque la possibilità di dedurre in un secondo tempo l’imposta
precedente presso l’AFC, non si può parlare di un guadagno illecito definitivo,
ma semplicemente temporaneo. Questa transitorietà del profitto nulla toglie
all’adempimento della fattispecie (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100; DTF
124 IV 23 segg.). Tutt’al più meriterà, come vedremo in seguito, una
considerazione nell’ambito della commisurazione della pena.
E. 7 Dal punto di vista soggettivo
va anzitutto rilevato che, nel caso che ci occupa, l’istruttoria ha permesso di
appurare che il signor ACCU 1 non ha di sicuro agito con l’intento di nuocere,
rispettivamente di evadere l’imposizione dell’IVA, come riconosciuto pure
dall’autorità inquirente.
Entra pertanto in linea di
conto unicamente la negligenza.
Agisce per negligenza colui
che, a seguito di un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della
sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non
ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue
condizioni personali, art. 19 cpv. 3 CPS.
Il grado di diligenza richiesto
al contribuente chiamato al pagamento dell’IVA su merci importate è
forzatamente elevato, in considerazione del fatto che per le autorità è
difficile ed alquanto dispendioso controllare la veridicità di tutte le
autodichiarazioni che vengono loro sottoposte, per cui sono costrette a fidarsi
di principio delle stesse (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2101).
Come da egli stesso riconosciuto,
l’imputato - di formazione scolastica superiore e con una esperienza
professionale pluriennale in ambito amministrativo e finanziario alle spalle -
era perfettamente a conoscenza delle disposizioni di legge e delle prassi
doganali in materia di fatturazione dell’IVA.
Nella sua posizione di
responsabile, tra le altre cose, del settore contabile della ditta, con diritto
di firma, egli aveva il dovere di sorvegliare ed istruire adeguatamente i suoi
subordinati.
Il fatto che sussistesse una
presunzione di correttezza nei confronti delle varie bollette doganali e che di
conseguenza non venisse effettuato alcun controllo della loro veridicità e
completezza - in modo particolare della corrispondenza tra il valore dichiarato
al confine ed il compenso effettivamente corrisposto alle diverse ditte estere
- gli era pure noto (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre
2001, pag. 3: “
Domanda: ci spieghi nei dettagli come venivano registrati
contabilmente tali impianti soprattutto per quanto riguarda l’IVA? Risposta: Semplicemente
viene registrata la fattura originale (che comprende il valore della merce, la
manutenzione e il montaggio) che arriva per posta ed in seguito la quietanza
doganale che arriva in un secondo tempo. Partiamo dalla presunzione che la
bolletta doganale sia corretta.
”. Rispettivamente pag. 4:”
Essendoci la
presunzione della corretta dichiarazione non ho fatto dei controlli
incrociati.”
).
Per un responsabile della
contabilità partire dal presupposto che le fatture che gli vengono sottoposte
siano corrette rappresenta una crassa violazione dei principi basilari della
professione. Omettendo di effettuare personalmente siffatti accertamenti e non
avendo mai fornito ai suoi contabili istruzioni in tal senso, l’imputato ha
indubbiamente agito con una superficialità e leggerezza che non può trovare una
completa giustificazione penale.
Gli estremi per l’ammissione
della negligenza sono dunque adempiti. A tal proposito si rilevi che il signor
ACCU 1 stesso ha dichiarato a verbale: “
Riconosco che vi è stata da parte
mia una negligenza, anche perché contavo che le cose andassero e fossero
eseguite da tutti gli operatori correttamente.
” (cfr. processo verbale
d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 2, doc. 6).
E. 8 L’imputato ha sostenuto che la sua mancanza possa essere scusata dal fatto che in precedenza non fossero mai state riscontrate irregolarità nella dichiarazione dei valori per l’IVA. Tale posizione non può trovare accoglimento. In effetti, una simile scusa già di per sé non è sufficiente a giustificare la totale assenza di controlli contabili delle fatture in questione. Inoltre va rilevato che le operazioni alle quali sono riferiti gli importi in discussione erano relative alla costruzione di un nuovo impianto di produzione a __________. Non si trattava pertanto di ordinaria amministrazione ma di eventi eccezionali, che avrebbero meritato maggiore attenzione e maggiore sorveglianza. A detta dell’__________
E. 10 In merito alla commisurazione della
pena il giudice, giusta l’art. 63 CPS, fissa la sanzione in base alla colpa del
reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
A norma
dell’art. 85 cpv. 3 LIVA, la commissione per negligenza della contravvenzione
in oggetto, è punita con una multa che può arrivare sino all’importo del
profitto illecito.
In concreto occorre anzitutto
tener conto dell’oggettiva importanza dei valori non dichiarati e del
conseguente minor importo IVA fatturato. D’altro canto non si può misconoscere
il fatto che il guadagno è stato temporaneo, in quanto la ditta __________ ha
avuto la possibilità, una volta informata dei fatti dalle autorità doganali, di
dedurre integralmente l’imposta precedente.
Di grande importanza è pure il
fatto che le somme d’imposta sottratte rappresentano una minima percentuale di
quanto pagato annualmente all’AFC dalla società summenzionata.
Dal punto di vista soggettivo
va ricordato che l’accusato è persona intelligente e di indubbia formazione,
per cui avrebbe dovuto sicuramente prevenire quanto avvenuto adottando gli
accorgimenti per le verifiche di cui si è parlato in precedenza.
A suo favore gioca però il
fatto che la mole di lavoro con la quale si trova confrontato un manager di una
ditta delle dimensioni della __________ impone, gioco forza, di fidarsi dei
propri collaboratori, soprattutto se si tratta di attività ed obblighi
secondari nella gestione della società, come potrebbe essere la verifica delle
fatture presentate per l’imposizione dell’IVA. I 4 contabili impiegati nel
settore amministrazione godevano di sufficienti capacità e comprovata
esperienza per consentire al loro superiore di lasciarli operare con una certa
autonomia.
Pure la delega
dell’importazione dei beni a degli spedizionieri professionisti, come avvenuto
nel caso specifico, ha comprensibilmente indotto l’imputato a non dubitare
della correttezza delle procedure di denuncia alle autorità doganali.
Seppur, da un punto di vista
teorico, il signor ACCU 1 era tenuto ad adottare tutte le disposizioni per
assicurare una verifica della corrispondenza degli importi dichiarati all’AFC con
quelli effettivi, questo giudice ritiene equo considerare le difficoltà
pratiche che l’applicazione di simili principi comporta per chi si trova a
dover operare sul campo ed a confrontarsi con problemi concreti di altra
natura, che spesso e volentieri non lasciano il tempo per soffermarsi come si
dovrebbe su tutti gli aspetti dell’attività.
Quanto attribuito dall’autorità
inquirente all’imputato, seppur non giustificabile giuridicamente, può trovare
quindi una certa comprensione, che si concretizza, a mente dello scrivente
giudice, in sensibile ridimensionamento della pena.
Da ultimo va pure preso atto
che non appena preso coscienza delle lacune nelle verifiche della fedefacenza
delle dichiarazioni IVA all’AFC, palesatesi a seguito dell’avvio della
procedura in esame, l’imputato ha ordinato l’adozione di correttivi che hanno
sortito il loro effetto.
Così facendo, egli, come ha
avuto modo di confermare al dibattimento, ha compreso la gravità delle sue
negligenze (anche se poi, l’impugnazione di questa sentenza da parte sua, per
il tramite del legale, fa ora sorgere qualche dubbio in merito).
In considerazione di tutto
quanto precede, appare equo infliggere una pena puramente simbolica di fr. 50.--,
nella piena coscienza che in questo modo si arriva a rasentare il limite
dell’arbitrarietà, senza però superarlo.
E. 11 La tassa e le spese della presente procedura giudiziaria sono poste a carico dell’accusato, così come quelle della procedura penale amministrativa. visti gli art. 6, 7 cpv. 1, 9, 29 e 87 LD, 6 cpv. 2 lett. a, 21, 26, 76 cpv. 1 lett. c, 85 e 88 LIVA; 6, 73 e segg. DPA, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di: sottrazione d'imposta, art. 85 cpv. 1 LIVA, per i fatti compiuti a __________ nel periodo dal 2000 al 2002 nelle circostanze descritte nella decisione penale
n. 64.4.48010.101.02 del 22 novembre 2004; condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2. al pagamento delle tasse e spese della procedura penale amministrativa di complessivi fr. 310.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie della procedura giudiziaria di complessivi fr. 550.--; assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP); Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2 DPA). Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 50.00 multa fr. 500.00 tassa di giustizia fr. 50.00 spese giudiziarie fr. 600.00 totale
Dispositiv
- ACCU 1 è condannato a una multa di fr. 800.--.
- All’opponente sono addossate le seguenti spese: - tassa di decisione di fr. 180.--, - tassa di stesura di fr. 40.--, - spese procedurali del decreto penale di fr. 90.--.
- La persona colpita dalla presente decisione penale può, entro 10 giorni dalla notifica, chiedere alla Direzione generale delle dogane, Berna, di essere giudicata da un tribunale.
- La Direzione generale delle dogane di Lugano è incaricata di riscuotere la multa e le spese procedurali; preso atto della richiesta di essere giudicato da un tribunale, tempestivamente notificata dal difensore in data 2 dicembre 2004; indetto il dibattimento 24 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e l’autorità inquirente, mentre il Procuratore generale della Confederazione ed il Procuratore pubblico del Cantone Ticino hanno rinunciato a presenziare; accertate le generalità dell’imputato, data lettura della decisione penale, proceduto all’interrogatorio dell’accusato sentito il rappresentante dell’autorità inquirente, il quale ha ribadito integralmente quanto esposto nel rinvio a giudizio, postulando la conferma della decisione penale impugnata; sentito il difensore, il quale ha contestato che vi sia stata una negligenza da parte del suo assistito e che si sia verificato un illecito profitto fiscale. Non giustificandosi a mente sua una sanzione penale, egli ha postulato un pieno proscioglimento del suo assistito, con addebito delle spese all’autorità inquirente. In via subordinata egli ha chiesto che l’imputato fosse mandato esente da pena in applicazione dell’art. 13 DPA; sentito in replica il rappresentante dell’autorità inquirente, il quale ha osservato come manchi l’elemento base per l’applicazione dell’art. 13 DPA, ossia l’autodenuncia. Egli ha ribadito inoltre che le circostanze attenuanti sono già state ampiamente considerate; sentito in duplica il difensore, il quale ha evidenziato come l’autodenuncia di cui all’art. 13 DPA presupponga la conoscenza dell’errore. Ciò che non ha potuto avvenire nella presente fattispecie; sentito per ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore colpevole di sottrazione d’imposta per i fatti commessi nelle circostanze descritte nella decisione penale n. 64.4.48010.101.02 del 22 novembre 2004?
- In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta, rispettivamente applicato l’art. 13 DPA?
- A chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio, nonché quelle della procedura penale amministrativa? vista la dichiarazione di ricorso interposta dall’imputato in data 25 maggio 2005; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto:
- ACCU 1 è nato il 22 febbraio del 1954 a __________. E’ coniugato, ha tre figli ed è domiciliato a __________. La sua formazione scolastica si è conclusa con il conseguimento di una laurea in economia presso un’università di Milano. Dopo aver effettuato un’esperienza lavorativa di 13 anni in Italia, nel ramo dell’industria tessile, l’imputato è divenuto, dal 1986, direttore amministrativo e finanziario della __________ (di seguito: __________), una ditta che si occupa della fabbricazione di prodotti farmaceutici, con sede a __________. Il suo salario mensile ammonta fr. 7'500.--. Nella sua funzione all’interno della summenzionata ditta, egli era ed è responsabile della supervisione del settore contabile, nel quale, all’epoca dei fatti, erano impiegate 4 persone. Nessuna di esse aveva diritto di firma, per cui ogni atto ufficiale scaturente dalla loro attività doveva essere sottoposto all’imputato per verifica e sottoscrizione. Tra questi documenti erano da annoverare i conteggi mensili dell’IVA da produrre all’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito. AFC).
- A seguito di alcune irregolarità riscontrate dall’ispettorato doganale di Chiasso-strada in data 15, risp. 18, dicembre 2001 in merito al ricorso a fatture proforma quali giustificativi per l’accertamento del valore imponibile IVA, la sezione inquirente della __________ ha avviato un’inchiesta a carico della __________. E’ stato così possibile appurare che durante il periodo 2000-2002 la società in questione ha ordinato diversi impianti di macchinari ed infrastrutture presso le ditte __________, __________, __________, __________, e __________, __________, le quali, oltre che della fornitura del materiale, si sono occupate pure dell’installazione e del montaggio. Questi investimenti facevano parte di un’operazione imprenditoriale di espansione della società, consistente nella costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a __________ del valore complessivo di 20 milioni di franchi.
- Sulle relative bolle presentate alle autorità federali per l’imposizione dell’IVA (al tasso del 2.4%, art. 36 LIVA) sono stati dichiarati dei valori basati su delle fatture proforma allestite dai fornitori per l’accompagnamento della merce. Esse, poiché redatte esclusivamente a tal fine, contenevano solo i dati relativi al mero valore dei materiali, senza comprendere però i costi del montaggio e della progettazione. Per legge, in effetti, l’IVA viene riscossa sul valore complessivo della controprestazione, quindi sia su quello della merce in quanto tale, che su quello dei lavori di installazione e progettazione, se eseguiti da terzi non considerati contribuenti dell’imposta ai sensi della normativa, art. 76 cpv. 1 lett. c LIVA. Da questa erronea dichiarazione è derivata una mancata tassazione dell’IVA per totali fr. 21’314.65, ritenuto che il valore imponibile utilizzato è risultato essere inferiore a quello che avrebbe in realtà dovuto fungere da fondamento per il computo (cfr. allegati al processo verbale finale del 5 dicembre 2002, doc. C).
- L’imputato ha ammesso di possedere buone conoscenze in ambito di fatturazione dell’IVA e di essere al corrente delle disposizioni doganali e di legge in materia. Con riferimento ai fatti in discussione egli ha dichiarato che la registrazione contabile degli impianti, per quanto concerne l’IVA, veniva effettuata con l’annotazione della fattura originale - che dovrebbe comprendere sia il valore della merce che quello di manutenzione e montaggio - ed in seguito della quietanza doganale che giungeva loro in un secondo tempo. L’erronea notifica è, a suo modo di vedere, dovuta al fatto che lui ed i suoi collaboratori dell’ufficio contabilità partivano dal presupposto che la bolletta doganale fosse corretta (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 3, doc. 6). Essendoci stata, da parte loro, una presunzione di correttezza delle dichiarazioni, non sono mai stati effettuati controlli particolari circa la loro corrispondenza con la realtà e con i dettami di legge. Solo dopo l’avvio della presente procedura sono stati adottati dei correttivi: attualmente le note relative alla fatturazione dell’IVA vendono regolarmente verificate dalla ditta e ai fornitori vengono date precise disposizioni sulla documentazione da presentare ai funzionari doganali (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 4, doc. 6).
- L’art. 85 cpv. 1 LIVA prescrive che chiunque, intenzionalmente, procuri a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta od ottenendone un’esenzione, debba essere sanzionato con una multa di un importo che può anche raggiungere il quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto. Il cpv. 3 della stessa norma chiarisce che anche colui che, per negligenza, ha procurato a sé o ad altri un guadagno illecito, debba essere punito con una multa sino al corrispettivo del valore del vantaggio. Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, quando un’infrazione è commessa nella gestione di affari di una persona giuridica, le disposizioni penali si applicano alla persona fisica che l’ha effettuata.
- L’adempimento dei presupposti oggettivi della fattispecie è stato riconosciuto parzialmente dallo stesso imputato. In effetti, egli non ha mai contestato il fatto che a seguito delle dichiarazioni incomplete dei valori degli impianti, vi sia stata una mancata imposizione per fr. 21'314.65. Il reato in questione può essere commesso anche per omissione e non semplicemente di fronte ad un intervento attivo. In effetti, sovente la sottrazione d’imposta è la conseguenza di una mancata segnalazione di elementi fondamentali per il calcolo dell’imposta, rispettivamente di una autodichiarazione fondata su dati inveritieri o incompleti. La responsabilità penale si rifà alla posizione di garante (“Garantenstellung”) del soggetto d’imposta: come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza la definizione non esaustiva delle fattispecie di sottrazione d’imposta, senza un elenco dettagliato delle attività incriminate, impone al contribuente un ruolo di garante nei confronti dello Stato, poiché egli è chiamato ad impedire nel limite del possibile, ogni danno al bene giuridico protetto (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100). Recisamente negato dal prevenuto è per contro che sia dato l’elemento dell’esistenza di un profitto fiscale illecito. In effetti, a mente sua, considerato come a quel tempo la __________ deducesse mensilmente l’IVA precedente, mentre l’IVA all’importazione era ad essa addebitata a 60 giorni, l’errore del signor ACCU 1 non avrebbe procurato sostanzialmente all’impresa nemmeno un vantaggio temporaneo. Una simile posizione non può essere spalleggiata. In effetti, essa misconosce anzitutto il fatto che condizione irrinunciabile per l’ottenimento dall’AFC di una deduzione dell’imposta precedente è che l’IVA all’importazione sia stata conteggiata in maniera corretta e pagata di conseguenza. Cosa che qui non è avvenuta, visto che gli importi dichiarati erano fondati sulle fatture sottoposte alle autorità doganali al momento dell’importazione, che non comprendevano i costi della manodopera e del montaggio. Oltre a ciò è di fondamentale importanza il fatto che, se non fossero stati compiuti gli accertamenti da parte dell’autorità inquirente, sui quali si fonda la presente procedura, le spese per l’installazione dei beni importati non sarebbero mai state assoggettate all’imposizione IVA, contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Poiché la ditta in questione ha avuto comunque la possibilità di dedurre in un secondo tempo l’imposta precedente presso l’AFC, non si può parlare di un guadagno illecito definitivo, ma semplicemente temporaneo. Questa transitorietà del profitto nulla toglie all’adempimento della fattispecie (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100; DTF 124 IV 23 segg.). Tutt’al più meriterà, come vedremo in seguito, una considerazione nell’ambito della commisurazione della pena.
- Dal punto di vista soggettivo va anzitutto rilevato che, nel caso che ci occupa, l’istruttoria ha permesso di appurare che il signor ACCU 1 non ha di sicuro agito con l’intento di nuocere, rispettivamente di evadere l’imposizione dell’IVA, come riconosciuto pure dall’autorità inquirente. Entra pertanto in linea di conto unicamente la negligenza. Agisce per negligenza colui che, a seguito di un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, art. 19 cpv. 3 CPS. Il grado di diligenza richiesto al contribuente chiamato al pagamento dell’IVA su merci importate è forzatamente elevato, in considerazione del fatto che per le autorità è difficile ed alquanto dispendioso controllare la veridicità di tutte le autodichiarazioni che vengono loro sottoposte, per cui sono costrette a fidarsi di principio delle stesse (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2101). Come da egli stesso riconosciuto, l’imputato - di formazione scolastica superiore e con una esperienza professionale pluriennale in ambito amministrativo e finanziario alle spalle - era perfettamente a conoscenza delle disposizioni di legge e delle prassi doganali in materia di fatturazione dell’IVA. Nella sua posizione di responsabile, tra le altre cose, del settore contabile della ditta, con diritto di firma, egli aveva il dovere di sorvegliare ed istruire adeguatamente i suoi subordinati. Il fatto che sussistesse una presunzione di correttezza nei confronti delle varie bollette doganali e che di conseguenza non venisse effettuato alcun controllo della loro veridicità e completezza - in modo particolare della corrispondenza tra il valore dichiarato al confine ed il compenso effettivamente corrisposto alle diverse ditte estere - gli era pure noto (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 3: “ Domanda: ci spieghi nei dettagli come venivano registrati contabilmente tali impianti soprattutto per quanto riguarda l’IVA? Risposta: Semplicemente viene registrata la fattura originale (che comprende il valore della merce, la manutenzione e il montaggio) che arriva per posta ed in seguito la quietanza doganale che arriva in un secondo tempo. Partiamo dalla presunzione che la bolletta doganale sia corretta. ”. Rispettivamente pag. 4:” Essendoci la presunzione della corretta dichiarazione non ho fatto dei controlli incrociati.” ). Per un responsabile della contabilità partire dal presupposto che le fatture che gli vengono sottoposte siano corrette rappresenta una crassa violazione dei principi basilari della professione. Omettendo di effettuare personalmente siffatti accertamenti e non avendo mai fornito ai suoi contabili istruzioni in tal senso, l’imputato ha indubbiamente agito con una superficialità e leggerezza che non può trovare una completa giustificazione penale. Gli estremi per l’ammissione della negligenza sono dunque adempiti. A tal proposito si rilevi che il signor ACCU 1 stesso ha dichiarato a verbale: “ Riconosco che vi è stata da parte mia una negligenza, anche perché contavo che le cose andassero e fossero eseguite da tutti gli operatori correttamente. ” (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 2, doc. 6).
- L’imputato ha sostenuto che la sua mancanza possa essere scusata dal fatto che in precedenza non fossero mai state riscontrate irregolarità nella dichiarazione dei valori per l’IVA. Tale posizione non può trovare accoglimento. In effetti, una simile scusa già di per sé non è sufficiente a giustificare la totale assenza di controlli contabili delle fatture in questione. Inoltre va rilevato che le operazioni alle quali sono riferiti gli importi in discussione erano relative alla costruzione di un nuovo impianto di produzione a __________. Non si trattava pertanto di ordinaria amministrazione ma di eventi eccezionali, che avrebbero meritato maggiore attenzione e maggiore sorveglianza. A detta dell’__________
- In merito alla commisurazione della pena il giudice, giusta l’art. 63 CPS, fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. A norma dell’art. 85 cpv. 3 LIVA, la commissione per negligenza della contravvenzione in oggetto, è punita con una multa che può arrivare sino all’importo del profitto illecito. In concreto occorre anzitutto tener conto dell’oggettiva importanza dei valori non dichiarati e del conseguente minor importo IVA fatturato. D’altro canto non si può misconoscere il fatto che il guadagno è stato temporaneo, in quanto la ditta __________ ha avuto la possibilità, una volta informata dei fatti dalle autorità doganali, di dedurre integralmente l’imposta precedente. Di grande importanza è pure il fatto che le somme d’imposta sottratte rappresentano una minima percentuale di quanto pagato annualmente all’AFC dalla società summenzionata. Dal punto di vista soggettivo va ricordato che l’accusato è persona intelligente e di indubbia formazione, per cui avrebbe dovuto sicuramente prevenire quanto avvenuto adottando gli accorgimenti per le verifiche di cui si è parlato in precedenza. A suo favore gioca però il fatto che la mole di lavoro con la quale si trova confrontato un manager di una ditta delle dimensioni della __________ impone, gioco forza, di fidarsi dei propri collaboratori, soprattutto se si tratta di attività ed obblighi secondari nella gestione della società, come potrebbe essere la verifica delle fatture presentate per l’imposizione dell’IVA. I 4 contabili impiegati nel settore amministrazione godevano di sufficienti capacità e comprovata esperienza per consentire al loro superiore di lasciarli operare con una certa autonomia. Pure la delega dell’importazione dei beni a degli spedizionieri professionisti, come avvenuto nel caso specifico, ha comprensibilmente indotto l’imputato a non dubitare della correttezza delle procedure di denuncia alle autorità doganali. Seppur, da un punto di vista teorico, il signor ACCU 1 era tenuto ad adottare tutte le disposizioni per assicurare una verifica della corrispondenza degli importi dichiarati all’AFC con quelli effettivi, questo giudice ritiene equo considerare le difficoltà pratiche che l’applicazione di simili principi comporta per chi si trova a dover operare sul campo ed a confrontarsi con problemi concreti di altra natura, che spesso e volentieri non lasciano il tempo per soffermarsi come si dovrebbe su tutti gli aspetti dell’attività. Quanto attribuito dall’autorità inquirente all’imputato, seppur non giustificabile giuridicamente, può trovare quindi una certa comprensione, che si concretizza, a mente dello scrivente giudice, in sensibile ridimensionamento della pena. Da ultimo va pure preso atto che non appena preso coscienza delle lacune nelle verifiche della fedefacenza delle dichiarazioni IVA all’AFC, palesatesi a seguito dell’avvio della procedura in esame, l’imputato ha ordinato l’adozione di correttivi che hanno sortito il loro effetto. Così facendo, egli, come ha avuto modo di confermare al dibattimento, ha compreso la gravità delle sue negligenze (anche se poi, l’impugnazione di questa sentenza da parte sua, per il tramite del legale, fa ora sorgere qualche dubbio in merito). In considerazione di tutto quanto precede, appare equo infliggere una pena puramente simbolica di fr. 50.--, nella piena coscienza che in questo modo si arriva a rasentare il limite dell’arbitrarietà, senza però superarlo.
- La tassa e le spese della presente procedura giudiziaria sono poste a carico dell’accusato, così come quelle della procedura penale amministrativa. visti gli art. 6, 7 cpv. 1, 9, 29 e 87 LD, 6 cpv. 2 lett. a, 21, 26, 76 cpv. 1 lett. c, 85 e 88 LIVA; 6, 73 e segg. DPA, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di: sottrazione d'imposta, art. 85 cpv. 1 LIVA, per i fatti compiuti a __________ nel periodo dal 2000 al 2002 nelle circostanze descritte nella decisione penale n. 64.4.48010.101.02 del 22 novembre 2004; condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
- al pagamento delle tasse e spese della procedura penale amministrativa di complessivi fr. 310.--;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie della procedura giudiziaria di complessivi fr. 550.--; assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP); Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2 DPA). Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Il Presidente della Pretura Penale 24.05.2005 40.2005.1 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 24.05.2005 40.2005.1 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.05.2005 40.2005.1
mancata dichiarazione ai fini dell'imposizione dell'IVA dei costi della manodopera e di quelli del montaggio di impianti acquistati all'estero
Incarto n. 40.2005.1 64.4.48010.101.02 Bellinzona 24 maggio 2005 Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare ACCU 1, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di sottrazione d'imposta, per non aver effettuato, in qualità di direttore amministrativo e finanziario della società __________, i controlli necessari affinché i costi della manodopera e altri costi inerenti al montaggio degli impianti per un valore imponibile di fr. 1'051'396.-- venissero anch’essi imposti; fatti avvenuti a __________, durante il periodo dal 2000 al 2002; reato previsto dall’art. 85 LIVA; perseguito con decisione penale del 22 novembre 2004 n. 64.4.48010.101.02 dell’AINQ 1, con cui è stato deciso:
1. ACCU 1 è condannato a una multa di fr. 800.--.
2. All’opponente sono addossate le seguenti spese:
- tassa di decisione di fr. 180.--,
- tassa di stesura di fr. 40.--,
- spese procedurali del decreto penale di fr. 90.--.
3. La persona colpita dalla presente decisione penale può, entro 10 giorni dalla notifica, chiedere alla Direzione generale delle dogane, Berna, di essere giudicata da un tribunale.
4. La Direzione generale delle dogane di Lugano è incaricata di riscuotere la multa e le spese procedurali; preso atto della richiesta di essere giudicato da un tribunale, tempestivamente notificata dal difensore in data 2 dicembre 2004; indetto il dibattimento 24 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, e l’autorità inquirente, mentre il Procuratore generale della Confederazione ed il Procuratore pubblico del Cantone Ticino hanno rinunciato a presenziare; accertate le generalità dell’imputato, data lettura della decisione penale, proceduto all’interrogatorio dell’accusato sentito il rappresentante dell’autorità inquirente, il quale ha ribadito integralmente quanto esposto nel rinvio a giudizio, postulando la conferma della decisione penale impugnata; sentito il difensore, il quale ha contestato che vi sia stata una negligenza da parte del suo assistito e che si sia verificato un illecito profitto fiscale. Non giustificandosi a mente sua una sanzione penale, egli ha postulato un pieno proscioglimento del suo assistito, con addebito delle spese all’autorità inquirente. In via subordinata egli ha chiesto che l’imputato fosse mandato esente da pena in applicazione dell’art. 13 DPA; sentito in replica il rappresentante dell’autorità inquirente, il quale ha osservato come manchi l’elemento base per l’applicazione dell’art. 13 DPA, ossia l’autodenuncia. Egli ha ribadito inoltre che le circostanze attenuanti sono già state ampiamente considerate; sentito in duplica il difensore, il quale ha evidenziato come l’autodenuncia di cui all’art. 13 DPA presupponga la conoscenza dell’errore. Ciò che non ha potuto avvenire nella presente fattispecie; sentito per ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di sottrazione d’imposta per i fatti commessi nelle circostanze descritte nella decisione penale n. 64.4.48010.101.02 del 22 novembre 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta, rispettivamente applicato l’art. 13 DPA?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio, nonché quelle della procedura penale amministrativa? vista la dichiarazione di ricorso interposta dall’imputato in data 25 maggio 2005; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 è nato il 22 febbraio del 1954 a __________. E’ coniugato, ha tre figli ed è domiciliato a __________. La sua formazione scolastica si è conclusa con il conseguimento di una laurea in economia presso un’università di Milano. Dopo aver effettuato un’esperienza lavorativa di 13 anni in Italia, nel ramo dell’industria tessile, l’imputato è divenuto, dal 1986, direttore amministrativo e finanziario della __________ (di seguito: __________), una ditta che si occupa della fabbricazione di prodotti farmaceutici, con sede a __________. Il suo salario mensile ammonta fr. 7'500.--. Nella sua funzione all’interno della summenzionata ditta, egli era ed è responsabile della supervisione del settore contabile, nel quale, all’epoca dei fatti, erano impiegate 4 persone. Nessuna di esse aveva diritto di firma, per cui ogni atto ufficiale scaturente dalla loro attività doveva essere sottoposto all’imputato per verifica e sottoscrizione. Tra questi documenti erano da annoverare i conteggi mensili dell’IVA da produrre all’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito. AFC).
2. A seguito di alcune irregolarità riscontrate dall’ispettorato doganale di Chiasso-strada in data 15, risp. 18, dicembre 2001 in merito al ricorso a fatture proforma quali giustificativi per l’accertamento del valore imponibile IVA, la sezione inquirente della __________ ha avviato un’inchiesta a carico della __________. E’ stato così possibile appurare che durante il periodo 2000-2002 la società in questione ha ordinato diversi impianti di macchinari ed infrastrutture presso le ditte __________, __________, __________, __________, e __________, __________, le quali, oltre che della fornitura del materiale, si sono occupate pure dell’installazione e del montaggio. Questi investimenti facevano parte di un’operazione imprenditoriale di espansione della società, consistente nella costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a __________ del valore complessivo di 20 milioni di franchi.
3. Sulle relative bolle presentate alle autorità federali per l’imposizione dell’IVA (al tasso del 2.4%, art. 36 LIVA) sono stati dichiarati dei valori basati su delle fatture proforma allestite dai fornitori per l’accompagnamento della merce. Esse, poiché redatte esclusivamente a tal fine, contenevano solo i dati relativi al mero valore dei materiali, senza comprendere però i costi del montaggio e della progettazione. Per legge, in effetti, l’IVA viene riscossa sul valore complessivo della controprestazione, quindi sia su quello della merce in quanto tale, che su quello dei lavori di installazione e progettazione, se eseguiti da terzi non considerati contribuenti dell’imposta ai sensi della normativa, art. 76 cpv. 1 lett. c LIVA. Da questa erronea dichiarazione è derivata una mancata tassazione dell’IVA per totali fr. 21’314.65, ritenuto che il valore imponibile utilizzato è risultato essere inferiore a quello che avrebbe in realtà dovuto fungere da fondamento per il computo (cfr. allegati al processo verbale finale del 5 dicembre 2002, doc. C).
4. L’imputato ha ammesso di possedere buone conoscenze in ambito di fatturazione dell’IVA e di essere al corrente delle disposizioni doganali e di legge in materia. Con riferimento ai fatti in discussione egli ha dichiarato che la registrazione contabile degli impianti, per quanto concerne l’IVA, veniva effettuata con l’annotazione della fattura originale - che dovrebbe comprendere sia il valore della merce che quello di manutenzione e montaggio - ed in seguito della quietanza doganale che giungeva loro in un secondo tempo. L’erronea notifica è, a suo modo di vedere, dovuta al fatto che lui ed i suoi collaboratori dell’ufficio contabilità partivano dal presupposto che la bolletta doganale fosse corretta (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 3, doc. 6). Essendoci stata, da parte loro, una presunzione di correttezza delle dichiarazioni, non sono mai stati effettuati controlli particolari circa la loro corrispondenza con la realtà e con i dettami di legge. Solo dopo l’avvio della presente procedura sono stati adottati dei correttivi: attualmente le note relative alla fatturazione dell’IVA vendono regolarmente verificate dalla ditta e ai fornitori vengono date precise disposizioni sulla documentazione da presentare ai funzionari doganali (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 4, doc. 6).
5. L’art. 85 cpv. 1 LIVA prescrive che chiunque, intenzionalmente, procuri a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta od ottenendone un’esenzione, debba essere sanzionato con una multa di un importo che può anche raggiungere il quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto. Il cpv. 3 della stessa norma chiarisce che anche colui che, per negligenza, ha procurato a sé o ad altri un guadagno illecito, debba essere punito con una multa sino al corrispettivo del valore del vantaggio. Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, quando un’infrazione è commessa nella gestione di affari di una persona giuridica, le disposizioni penali si applicano alla persona fisica che l’ha effettuata.
6. L’adempimento dei presupposti oggettivi della fattispecie è stato riconosciuto parzialmente dallo stesso imputato. In effetti, egli non ha mai contestato il fatto che a seguito delle dichiarazioni incomplete dei valori degli impianti, vi sia stata una mancata imposizione per fr. 21'314.65. Il reato in questione può essere commesso anche per omissione e non semplicemente di fronte ad un intervento attivo. In effetti, sovente la sottrazione d’imposta è la conseguenza di una mancata segnalazione di elementi fondamentali per il calcolo dell’imposta, rispettivamente di una autodichiarazione fondata su dati inveritieri o incompleti. La responsabilità penale si rifà alla posizione di garante (“Garantenstellung”) del soggetto d’imposta: come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza la definizione non esaustiva delle fattispecie di sottrazione d’imposta, senza un elenco dettagliato delle attività incriminate, impone al contribuente un ruolo di garante nei confronti dello Stato, poiché egli è chiamato ad impedire nel limite del possibile, ogni danno al bene giuridico protetto (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100). Recisamente negato dal prevenuto è per contro che sia dato l’elemento dell’esistenza di un profitto fiscale illecito. In effetti, a mente sua, considerato come a quel tempo la __________ deducesse mensilmente l’IVA precedente, mentre l’IVA all’importazione era ad essa addebitata a 60 giorni, l’errore del signor ACCU 1 non avrebbe procurato sostanzialmente all’impresa nemmeno un vantaggio temporaneo. Una simile posizione non può essere spalleggiata. In effetti, essa misconosce anzitutto il fatto che condizione irrinunciabile per l’ottenimento dall’AFC di una deduzione dell’imposta precedente è che l’IVA all’importazione sia stata conteggiata in maniera corretta e pagata di conseguenza. Cosa che qui non è avvenuta, visto che gli importi dichiarati erano fondati sulle fatture sottoposte alle autorità doganali al momento dell’importazione, che non comprendevano i costi della manodopera e del montaggio. Oltre a ciò è di fondamentale importanza il fatto che, se non fossero stati compiuti gli accertamenti da parte dell’autorità inquirente, sui quali si fonda la presente procedura, le spese per l’installazione dei beni importati non sarebbero mai state assoggettate all’imposizione IVA, contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Poiché la ditta in questione ha avuto comunque la possibilità di dedurre in un secondo tempo l’imposta precedente presso l’AFC, non si può parlare di un guadagno illecito definitivo, ma semplicemente temporaneo. Questa transitorietà del profitto nulla toglie all’adempimento della fattispecie (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2100; DTF 124 IV 23 segg.). Tutt’al più meriterà, come vedremo in seguito, una considerazione nell’ambito della commisurazione della pena.
7. Dal punto di vista soggettivo va anzitutto rilevato che, nel caso che ci occupa, l’istruttoria ha permesso di appurare che il signor ACCU 1 non ha di sicuro agito con l’intento di nuocere, rispettivamente di evadere l’imposizione dell’IVA, come riconosciuto pure dall’autorità inquirente. Entra pertanto in linea di conto unicamente la negligenza. Agisce per negligenza colui che, a seguito di un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, art. 19 cpv. 3 CPS. Il grado di diligenza richiesto al contribuente chiamato al pagamento dell’IVA su merci importate è forzatamente elevato, in considerazione del fatto che per le autorità è difficile ed alquanto dispendioso controllare la veridicità di tutte le autodichiarazioni che vengono loro sottoposte, per cui sono costrette a fidarsi di principio delle stesse (cfr. VPB 68, 2004, n. 165, pag. 2101). Come da egli stesso riconosciuto, l’imputato - di formazione scolastica superiore e con una esperienza professionale pluriennale in ambito amministrativo e finanziario alle spalle - era perfettamente a conoscenza delle disposizioni di legge e delle prassi doganali in materia di fatturazione dell’IVA. Nella sua posizione di responsabile, tra le altre cose, del settore contabile della ditta, con diritto di firma, egli aveva il dovere di sorvegliare ed istruire adeguatamente i suoi subordinati. Il fatto che sussistesse una presunzione di correttezza nei confronti delle varie bollette doganali e che di conseguenza non venisse effettuato alcun controllo della loro veridicità e completezza - in modo particolare della corrispondenza tra il valore dichiarato al confine ed il compenso effettivamente corrisposto alle diverse ditte estere
- gli era pure noto (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 3: “ Domanda: ci spieghi nei dettagli come venivano registrati contabilmente tali impianti soprattutto per quanto riguarda l’IVA? Risposta: Semplicemente viene registrata la fattura originale (che comprende il valore della merce, la manutenzione e il montaggio) che arriva per posta ed in seguito la quietanza doganale che arriva in un secondo tempo. Partiamo dalla presunzione che la bolletta doganale sia corretta. ”. Rispettivamente pag. 4:” Essendoci la presunzione della corretta dichiarazione non ho fatto dei controlli incrociati.”). Per un responsabile della contabilità partire dal presupposto che le fatture che gli vengono sottoposte siano corrette rappresenta una crassa violazione dei principi basilari della professione. Omettendo di effettuare personalmente siffatti accertamenti e non avendo mai fornito ai suoi contabili istruzioni in tal senso, l’imputato ha indubbiamente agito con una superficialità e leggerezza che non può trovare una completa giustificazione penale. Gli estremi per l’ammissione della negligenza sono dunque adempiti. A tal proposito si rilevi che il signor ACCU 1 stesso ha dichiarato a verbale: “ Riconosco che vi è stata da parte mia una negligenza, anche perché contavo che le cose andassero e fossero eseguite da tutti gli operatori correttamente. ” (cfr. processo verbale d’interrogatorio 28 novembre 2001, pag. 2, doc. 6).
8. L’imputato ha sostenuto che la sua mancanza possa essere scusata dal fatto che in precedenza non fossero mai state riscontrate irregolarità nella dichiarazione dei valori per l’IVA. Tale posizione non può trovare accoglimento. In effetti, una simile scusa già di per sé non è sufficiente a giustificare la totale assenza di controlli contabili delle fatture in questione. Inoltre va rilevato che le operazioni alle quali sono riferiti gli importi in discussione erano relative alla costruzione di un nuovo impianto di produzione a __________. Non si trattava pertanto di ordinaria amministrazione ma di eventi eccezionali, che avrebbero meritato maggiore attenzione e maggiore sorveglianza. A detta dell’__________
10. In merito alla commisurazione della pena il giudice, giusta l’art. 63 CPS, fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. A norma dell’art. 85 cpv. 3 LIVA, la commissione per negligenza della contravvenzione in oggetto, è punita con una multa che può arrivare sino all’importo del profitto illecito. In concreto occorre anzitutto tener conto dell’oggettiva importanza dei valori non dichiarati e del conseguente minor importo IVA fatturato. D’altro canto non si può misconoscere il fatto che il guadagno è stato temporaneo, in quanto la ditta __________ ha avuto la possibilità, una volta informata dei fatti dalle autorità doganali, di dedurre integralmente l’imposta precedente. Di grande importanza è pure il fatto che le somme d’imposta sottratte rappresentano una minima percentuale di quanto pagato annualmente all’AFC dalla società summenzionata. Dal punto di vista soggettivo va ricordato che l’accusato è persona intelligente e di indubbia formazione, per cui avrebbe dovuto sicuramente prevenire quanto avvenuto adottando gli accorgimenti per le verifiche di cui si è parlato in precedenza. A suo favore gioca però il fatto che la mole di lavoro con la quale si trova confrontato un manager di una ditta delle dimensioni della __________ impone, gioco forza, di fidarsi dei propri collaboratori, soprattutto se si tratta di attività ed obblighi secondari nella gestione della società, come potrebbe essere la verifica delle fatture presentate per l’imposizione dell’IVA. I 4 contabili impiegati nel settore amministrazione godevano di sufficienti capacità e comprovata esperienza per consentire al loro superiore di lasciarli operare con una certa autonomia. Pure la delega dell’importazione dei beni a degli spedizionieri professionisti, come avvenuto nel caso specifico, ha comprensibilmente indotto l’imputato a non dubitare della correttezza delle procedure di denuncia alle autorità doganali. Seppur, da un punto di vista teorico, il signor ACCU 1 era tenuto ad adottare tutte le disposizioni per assicurare una verifica della corrispondenza degli importi dichiarati all’AFC con quelli effettivi, questo giudice ritiene equo considerare le difficoltà pratiche che l’applicazione di simili principi comporta per chi si trova a dover operare sul campo ed a confrontarsi con problemi concreti di altra natura, che spesso e volentieri non lasciano il tempo per soffermarsi come si dovrebbe su tutti gli aspetti dell’attività. Quanto attribuito dall’autorità inquirente all’imputato, seppur non giustificabile giuridicamente, può trovare quindi una certa comprensione, che si concretizza, a mente dello scrivente giudice, in sensibile ridimensionamento della pena. Da ultimo va pure preso atto che non appena preso coscienza delle lacune nelle verifiche della fedefacenza delle dichiarazioni IVA all’AFC, palesatesi a seguito dell’avvio della procedura in esame, l’imputato ha ordinato l’adozione di correttivi che hanno sortito il loro effetto. Così facendo, egli, come ha avuto modo di confermare al dibattimento, ha compreso la gravità delle sue negligenze (anche se poi, l’impugnazione di questa sentenza da parte sua, per il tramite del legale, fa ora sorgere qualche dubbio in merito). In considerazione di tutto quanto precede, appare equo infliggere una pena puramente simbolica di fr. 50.--, nella piena coscienza che in questo modo si arriva a rasentare il limite dell’arbitrarietà, senza però superarlo.
11. La tassa e le spese della presente procedura giudiziaria sono poste a carico dell’accusato, così come quelle della procedura penale amministrativa. visti gli art. 6, 7 cpv. 1, 9, 29 e 87 LD, 6 cpv. 2 lett. a, 21, 26, 76 cpv. 1 lett. c, 85 e 88 LIVA; 6, 73 e segg. DPA, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di: sottrazione d'imposta, art. 85 cpv. 1 LIVA, per i fatti compiuti a __________ nel periodo dal 2000 al 2002 nelle circostanze descritte nella decisione penale
n. 64.4.48010.101.02 del 22 novembre 2004; condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2. al pagamento delle tasse e spese della procedura penale amministrativa di complessivi fr. 310.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie della procedura giudiziaria di complessivi fr. 550.--; assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP); Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2 DPA). Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 50.00 multa fr. 500.00 tassa di giustizia fr. 50.00 spese giudiziarie fr. 600.00 totale