opencaselaw.ch

40.2002.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.40.2002.6/AMM

BU010831

Bellinzona

11 giugno 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________,fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1937, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, indipendente

(difeso dall'avv. __________ __________,__________)

accusato di                        messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 LIVA (61 cpv. 1 OIVA),

per avere omesso di tenere una contabilità conforme a quanto previsto dalle disposizioni legali (art. 86 cpv. 1 lett. c LIVA) e per non avere annunciato i differenti consorzi/società di cui la __________ __________ faceva parte (art. 86 cpv. 1 lett. a LIVA);

fatti avvenuti                       a __________ dal mese di gennaio 1995 agli inizi del 1997;

perseguito                         con decreto penale M __________, rispettivamente decisione penale BU__________ del 4 aprile 2002 dellaDivisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________,che propone quanto segue:

1.                                       __________ __________ è riconosciuto colpevole di messa in pericolo dell'imposta                                                                 commessa per negligenza all'interno della __________ __________ ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA.

2. In applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LIVA e degli art. 6 e 8 DPA, egli è

condannato a una multa di almeno fr. 4800.–.

3. Le spese della procedura penale innanzi all'amministrazione pari a fr. 700.– sono addossate a __________ __________.

4. L'incasso della multa e delle spese della procedura penale innanzi all'amministrazione è di competenza esclusiva dell'AFC.

5.                                       Le spese del procedimento giudiziario sono addossate a __________ __________;

vista                                  l’opposizione al decreto penale interposta dall'accusato il 22 ottobre 2001 e la domanda di essere giudicato da un tribunale del 10 aprile 2002;

indetto                               il dibattimento per l'11 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la divisione principale dell'IVA;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                           –   l'autorità amministrativa, la quale chiede in sostanza la conferma della decisione penale;

–   il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusato perché i fatti imputatigli non adempiono la qualifica giuridica dell'art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA,    rispettivamente per intervenuta prescrizione dell'azione penale; in subordine conclude perché l'eventuale pena sia commisurata alle circostanze particolari del caso concreto e segnatamente della situazione personale dell'imputato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se l'imputato è autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, art. 86 cpv. 1 lett. a e c LIVA, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato.

3.  Il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che la difesa e l'Amministrazione hanno dichiarato di rinunciare alla motivazione scritta della sentenza, l'Amministrazione postulando solo una breve considerazione inerente alla prescrizione dell'azione penale;

consideratosulla prescrizione dell'azione penale, che per l'art. 11 cpv. 2 DPA, se la contravvenzione consiste – come in concreto – nella messa in pericolo di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d'interruzione della prescrizione il termine non può essere prolungato di più della metà;

che in concreto non è intervenuta nessuna prescrizione nel senso della predetta norma, il reato essendo cessato agli inizi del 1997 e non essendo nel frattempo intercorsi cinque anni fra un atto interruttivo e l'altro;

che non giova all'imputato neppure l'eventuale applicazione della modifica legislativa sulla prescrizione in vigore dal 1° ottobre 2002, ove appena si consideri che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. b CP – nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, i termini di prescrizione per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati (in concreto da 5 a 10 anni) e che – per l'art. 333 cpv. 5 lett. d CP – l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza (com'è il caso per il decreto penale del 19 settembre 2001);

visti                                   gli art. 86 cpv. 1 lett. a, c LIVA; 1 segg. e 73 segg. DPA; 333 cpv. 5 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara____________________

autore colpevole di messa in pericolo dell'imposta per negligenza, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nella decisione penale BU__________del 4 aprile 2002;

condanna                         __________ __________

1.  alla multa di fr. 1000.–,

2.  al pagamento degli oneri della procedura amministrativa di fr. 700.–,

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.–;

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di richiedere, entro 10 giorni dalla notificazione dei dispositivi, la motivazione della sentenza e del diritto di ricorrere entro 20 giorni dalla comunicazione della motivazione scritta;

Intimazione a:

__________ __________, __________,

avv. __________ __________, __________,

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________,

Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

fr.                         50.–         tassa di giustizia

fr.                         50.–         spese giudiziarie

fr.                      100.–totale