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40.2002.3

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-01-30 · Italiano TI
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Incarto n.40.2002.3/AMM

BU 103556

Bellinzona

30 gennaio 2003

Decreto di stralcio

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla

__________ __________ & __________. __________,__________

al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,__________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,

per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA;

considerato                        che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;

che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);

che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);

che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;

che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);

che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questonon abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4, pag. 2 in alto);

che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;

che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 67 e 73 segg. LDPA,

decreta:1.     Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.

2.     L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.

3.     Non si prelevano né tasse né spese.

4.     Intimazione a:

– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________;

– Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________;

– Ministero pubblico, __________;

– Procuratore generale della Confederazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria: