Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.40.2002.3/AMM
BU 103556
Bellinzona
30 gennaio 2003
Decreto di stralcio
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla
__________ __________ & __________. __________,__________
al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,__________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300., così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100. e delle tasse di stesura di fr. 10.,
per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA;
considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);
che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;
che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);
che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questonon abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4, pag. 2 in alto);
che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;
che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,
decreta:1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.
2. L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
__________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________;
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________;
Ministero pubblico, __________;
Procuratore generale della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria: