opencaselaw.ch

40.2002.2

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-02-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                  a __________ e a __________ tra il 1995 e il 15 gennaio 1997;

e meglio                             come all'ordine di confisca indipendente n. __________ di data  __________ 2002 del Ufficio federale delle comunicazioni,__________, con cui si è proposto

– la confisca del guadagno illecito per fr. 160 000.–, e– il pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 1180.–;

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente il 22 febbraio 2002 dall'accusata;

considerato                       che i reati contemplati dall'ordine di confisca in esame sono contravvenzioni a norma della Legge federale sul diritto penale amministrativo;

che secondo l'art. 11 cpv. 1 LDPA l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni;

che il diritto di ordinare la confisca si prescrive nondimeno in cinque anni (art. 59 n. 1 cpv. 3 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002);

che per l'art. 72 n. 2 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002, "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta l'art. 59 CP (Baumannin: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 51 in fine ad art. 59 CP);

che in concreto i reati compiuti dall'interessata, per il tramite del suo direttore, sono cessati il 15 gennaio 1997 (ordine di confisca, pag. 6 in basso e pag. 7 in alto; cfr. anche act. IV, pag. 2 verso il basso);

che dopo di allora – e fino all'ordine di confisca del 24 gennaio 2002 – non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società, non essendo essa parte al procedimento penale a carico del proprio direttore (cfr. sentenza 23 marzo 2000 della Camera dei ricorsi penali, consid. 4, nell'inc. DT.__________ della Pretura della giurisdizione di __________ __________);

che le lettere del 2 e del 23 novembre 2001 fra l'Ufficio federale delle comunicazioni e il patrocinatore dell'accusata – di natura meramente interlocutoria – non configurano altresì "atti d'istruzione", né tanto meno "decisioni del giudice diretti contro l'agente" nel senso dell'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP;

che il procedimento di confisca nei confronti dell'accusata si è dunque estinto per prescrizione relativa 5 anni dopo la cessazione dei reati, ossia il 15 gennaio 2002;

per questi motivi,

visti                                  gli art. 72 n. 2 vCP, 11 cpv. 1, 66 segg. LDPA e 273 segg. CPP;

pronuncia:1.     La procedura di confisca nei confronti di __________ __________, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

4.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Ufficio federale delle comunicazioni, ______________________________,

– avv. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,

– Procuratore generale della Confederazione, Berna.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.40.2002.2/AMM

01-2001-363

Bellinzona

11 febbraio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nella procedura di confisca a carico della

__________ __________,__________

(patrocinata dall'avv. __________ __________,__________);

siccome

ritenuta colpevole di            infrazione all'art. 57 cpv. 1 lett. c, d ed e della legge federale del 21 giugno 1991 sulle telecomunicazioni (vLTC);

per fatti avvenuti                  a __________ e a __________ tra il 1995 e il 15 gennaio 1997;

e meglio                             come all'ordine di confisca indipendente n. __________ di data  __________ 2002 del Ufficio federale delle comunicazioni,__________, con cui si è proposto

– la confisca del guadagno illecito per fr. 160 000.–, e– il pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 1180.–;

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente il 22 febbraio 2002 dall'accusata;

considerato                       che i reati contemplati dall'ordine di confisca in esame sono contravvenzioni a norma della Legge federale sul diritto penale amministrativo;

che secondo l'art. 11 cpv. 1 LDPA l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni;

che il diritto di ordinare la confisca si prescrive nondimeno in cinque anni (art. 59 n. 1 cpv. 3 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002);

che per l'art. 72 n. 2 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002, "la prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che tale norma si applica anche, per analogia, alla procedura di confisca giusta l'art. 59 CP (Baumannin: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2003, n. 51 in fine ad art. 59 CP);

che in concreto i reati compiuti dall'interessata, per il tramite del suo direttore, sono cessati il 15 gennaio 1997 (ordine di confisca, pag. 6 in basso e pag. 7 in alto; cfr. anche act. IV, pag. 2 verso il basso);

che dopo di allora – e fino all'ordine di confisca del 24 gennaio 2002 – non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nei confronti della società, non essendo essa parte al procedimento penale a carico del proprio direttore (cfr. sentenza 23 marzo 2000 della Camera dei ricorsi penali, consid. 4, nell'inc. DT.__________ della Pretura della giurisdizione di __________ __________);

che le lettere del 2 e del 23 novembre 2001 fra l'Ufficio federale delle comunicazioni e il patrocinatore dell'accusata – di natura meramente interlocutoria – non configurano altresì "atti d'istruzione", né tanto meno "decisioni del giudice diretti contro l'agente" nel senso dell'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP;

che il procedimento di confisca nei confronti dell'accusata si è dunque estinto per prescrizione relativa 5 anni dopo la cessazione dei reati, ossia il 15 gennaio 2002;

per questi motivi,

visti                                  gli art. 72 n. 2 vCP, 11 cpv. 1, 66 segg. LDPA e 273 segg. CPP;

pronuncia:1.     La procedura di confisca nei confronti di __________ __________, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

4.     Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Ufficio federale delle comunicazioni, ______________________________,

– avv. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,

– Procuratore generale della Confederazione, Berna.

Il giudice:                                                                     La segretaria: