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RACCOMANDATA
Incarto n.40.99.00002
os
Lugano
28 luglio 1999
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 maggio 1999 interposto da
__________,
contro
la decisione del 16 aprile 1999 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni familiari ai contadini
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 19 luglio 1999 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 16 luglio 1999 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo