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40.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.1997 40.1997.1

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 40.97.00001 os Lugano 24 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Daniele Cattaneo statuendo sul ricorso del 28 aprile 1997 di __________, contro la decisione del 23 aprile 1997 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni familiari ai contadini letti ed esaminati gli atti; richiamato il decreto 28 aprile 1997 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1 a cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile; dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é irricevibile. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                    Il segretario rilevato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso; richiamati gli artt. 1 a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961. decreta 1.-   Il ricorso non è ricevibile . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti