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RACCOMANDATA
Incarto n.40.95.00002
fz
Lugano
13 settembre 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 maggio 1995 interposto da
__________,
contro
la decisione del 10.4.95 emanata da
Cassa cant. assegni familiari,6500 Bellinzona,
in materia di assegni famigliari ai salariati.
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 10.9.96 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 18.12.95 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo