opencaselaw.ch

39.2025.8

Cassa negato a torto condono della restit.AF da 10/23 a 6/24.Ric.infatti percepito AF in BF,non sapendo fino a invio alla moglie nel 6/24 dec.PC(calcolata tenendo conto anche del marito e dei 3 figli)se rich.PC sarebbe stata accolta,né imp.Rinvio atti per esame onere gravoso. No condono da 7 a 12/24

Ticino · 2025-04-03 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.4.  Con decisione su opposizione del 10 giugno 2025 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 3 aprile 2025 (cfr. doc. 27 1/3 – 27 3/3), con cui era stata respinta la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono della somma di fr. 9'750.-- pervenuta all’amministrazione il 21 marzo 2025 (cfr. doc. 26 1/5), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.

A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:

1.5.  Il 31 luglio 2025 è pervenuto al TCA un tempestivo (cfr. doc. A1) ricorso contro la decisione su opposizione del 10 giugno 2025, nel quale RI 1 ha addotto:

1.6.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7.  Il

E. 21 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le medesime sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 9'750.-- percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024.

2.5.L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-  l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

2.6.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr.STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.;STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr.STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.;STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del

E. 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.7.  Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2.8.L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti,stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso(cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

Esso è, quindi, applicabile anche al settore degli assegni familiari contemplati dalla LAFam.

In un giudizio del 30 aprile 1996, pubblicato in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996 pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari,l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negatoladdove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati sianoancora disponibilial momento in cui dovrebbe aver luogo la restituzione.

In proposito con sentenza C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, la nostra Alta Corte ha, poi, deciso che:

"(…) il n'y a pas lieu d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA, relative aux conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la forme d'un capital. Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances a rendre cette jurisprudence conservent leur pertinence et les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas de retenir, comme on l'a vu, la volonté du législateur de modifier, à cet égard, les règles matérielles telles que définies sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 79 al. 1bis aRAVS.

Di conseguenza, nel caso di specie, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte in DTF 122 V 221(= Pratique VSI 1996 pag. 267) e SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta,nonè quindi esclusa a priori (cfr. STCA 39.2011.1 del 16 maggio 2011; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007; STCA 39.2004.9 del 16 dicembre 2004; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12 e per dei casi analoghi in ambito LADI cfr. pure STCA 38.2007.48 del 18 ottobre 2007; 38.99.00162 del 4 gennaio 2000).

L’assicurato, fino alla notifica della decisione del 18 giugno 2024 con cui la Cassa __________ ha assegnato alla moglie, a far tempo dal 1° ottobre 2023, una prestazione complementare, calcolata considerando, oltre alla medesima, il marito e i tre figli, non sapeva se la richiesta di PC della moglie del 12 dicembre 2023 sarebbe stata effettivamente riconosciuta, né era al corrente dell’importo della prestazione che le sarebbe stata erogata, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto tale diritto.

Un eventuale avviso alla Cassa della domanda di PC e dunque dell'ipotetica pretesa di tali prestazioni non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini degli assegni familiari da erogare, in quanto decisivo per l’esclusione degli assegni familiari è lariscossione delle PCnel caso in cui, segnatamente, i figli per i quali sono chiesti gli assegni familiari hanno diritto a una rendita per figli dell’AI (cfr. consid. 2.4.; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione del 18 giugno 2024, dell’inoltro della domanda di PC da parte della coniuge dell’insorgente (in effetti il formulario “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” compilato comunque dal ricorrente successivamente al periodo determinante in concreto – ottobre 2023 - giugno 2024 –, ovvero l’8 febbraio 2025 a pag. 2 prevede che“il deposito di una domanda e/o il riconoscimento di una prestazione complementare all’AVS/AI/IPG devono essere immediatamente comunicati alla Cassa CO 1”;cfr. doc. 21 2/11), avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni familiari a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che l’assicurato, qualora sua moglie avesse ricevuto le PC, avrebbe dovuto restituire gli assegni familiari -, l’omissione dell’insorgente, tenuto conto che la valutazione delgrado di diligenza richiesto avviene sì in base a un parametro oggettivo, senza però ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ossia, ad esempio, la capacità di giudizio e il livello di istruzione (cfr. consid. 2.6.), non costituisce una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può essere negata.

Nella sentenza già menzionata e pubblicata in DTF 122 V 221, nonché in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance.(…)"

Di conseguenza occorre concludere che nel periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024 il ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni familiari corrispostigli.

Con la notifica della decisione del 18 giugno 2024 relativa alla concessione di prestazioni complementari alla coniuge del ricorrente quest’ultimo ha saputo che l’autorità competente, oltre a corrispondere un importo retroattivo per il periodo ottobre 2023 - giugno 2024, avrebbe versato mensilmente una PC alla moglie e avrebbe rimborsato il premio dell’assicurazione malattia dei cinque membri della sua famiglia (cfr. doc. 23 12/20; consid. 1.2.).

L’insorgente, in ossequio dell’obbligo di comunicare ogni mutamento della situazione personale e/o economica, così come previsto anche nella decisione del 16 febbraio 2023 di attribuzione degli assegni familiari da gennaio 2023 a dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.), avrebbe, pertanto, dovuto comunicare senza indugio alla parte resistente quanto stabilito dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 18 giugno 2024 e non attendere di presentare, il 28 novembre 2024, il modulo “Assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) – Revisione del diritto” e l’8 febbraio 2025 una nuova “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” per specificare che la moglie, oltre a una rendita AI, beneficiava di una prestazione complementare (PC) alla rendita AI (cfr. consid. 1.2.).

L'invocata buona fede non deve, perciò, essere ammessa per tale periodo.

2.14.  Stante quanto precede, questa Corte deve concludere che l’assicurato non era in buona fede unicamente dopo aver ricevuto la decisione del 18 giugno 2024 con la quale la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha assegnato a sua moglie le prestazioni complementari.

Un eventuale condono può, dunque, concernere gli assegni familiari percepiti a torto dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024, ad esclusione degli assegni familiari di cui il ricorrente ha beneficiato a favore dei tre figli durante i mesi da luglio a dicembre 2024.

L'incarto va, perciò, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma corrispondente agli assegni familiari ricevuti indebitamente da ottobre 2023 a giugno 2024.

Per quanto attiene all'importo degli assegni familiari relativi ai mesi da luglio a dicembre 2024, esso dovrà per contro essere in ogni caso restituito, dal momento che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), per questo lasso di tempo non può essere riconosciuta al ricorrente la buona fede, primo presupposto per ottenere il condono (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma di fr. 9'750.-- relativi ad assegni familiari erogati in virtù della LAFam da restituire.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso in cuila lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAFam non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2;Jean Métral,Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA;Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3;Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pureUeli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191;Jean Métral,op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. È riconosciuta la buona fede del ricorrente per il periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024. § L'incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione degli assegni familiari percepiti dall’assicurato da ottobre 2023 a giugno 2024 e pronunci una nuova decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2025.8

rs

Lugano

20 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.4.  Con decisione su opposizione del 10 giugno 2025 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 3 aprile 2025 (cfr. doc. 27 1/3 – 27 3/3), con cui era stata respinta la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono della somma di fr. 9'750.-- pervenuta all’amministrazione il 21 marzo 2025 (cfr. doc. 26 1/5), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.

A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:

1.5.  Il 31 luglio 2025 è pervenuto al TCA un tempestivo (cfr. doc. A1) ricorso contro la decisione su opposizione del 10 giugno 2025, nel quale RI 1 ha addotto:

1.6.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7.  Il 21 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le medesime sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 9'750.-- percepito a torto a titolo di assegni familiari dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2024.

2.5.L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-  l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

2.6.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr.STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.;STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).

Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr.STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.;STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.7.  Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2.8.L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti,stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso(cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

Esso è, quindi, applicabile anche al settore degli assegni familiari contemplati dalla LAFam.

In un giudizio del 30 aprile 1996, pubblicato in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996 pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari,l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negatoladdove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati sianoancora disponibilial momento in cui dovrebbe aver luogo la restituzione.

In proposito con sentenza C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, la nostra Alta Corte ha, poi, deciso che:

"(…) il n'y a pas lieu d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA, relative aux conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations d'assurance sociale versées à un assuré, après qu'une autre assurance sociale lui a alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous la forme d'un capital. Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances a rendre cette jurisprudence conservent leur pertinence et les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas de retenir, comme on l'a vu, la volonté du législateur de modifier, à cet égard, les règles matérielles telles que définies sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 79 al. 1bis aRAVS.

Di conseguenza, nel caso di specie, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte in DTF 122 V 221(= Pratique VSI 1996 pag. 267) e SVR 2007 ALV Nr. 17 pag. 55, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

La possibilità di un condono, nell'evenienza concreta,nonè quindi esclusa a priori (cfr. STCA 39.2011.1 del 16 maggio 2011; STCA 39.2007.2 del 18 aprile 2007; STCA 39.2004.9 del 16 dicembre 2004; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12 e per dei casi analoghi in ambito LADI cfr. pure STCA 38.2007.48 del 18 ottobre 2007; 38.99.00162 del 4 gennaio 2000).

L’assicurato, fino alla notifica della decisione del 18 giugno 2024 con cui la Cassa __________ ha assegnato alla moglie, a far tempo dal 1° ottobre 2023, una prestazione complementare, calcolata considerando, oltre alla medesima, il marito e i tre figli, non sapeva se la richiesta di PC della moglie del 12 dicembre 2023 sarebbe stata effettivamente riconosciuta, né era al corrente dell’importo della prestazione che le sarebbe stata erogata, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto tale diritto.

Un eventuale avviso alla Cassa della domanda di PC e dunque dell'ipotetica pretesa di tali prestazioni non avrebbe comportato un’utilità concreta ai fini degli assegni familiari da erogare, in quanto decisivo per l’esclusione degli assegni familiari è lariscossione delle PCnel caso in cui, segnatamente, i figli per i quali sono chiesti gli assegni familiari hanno diritto a una rendita per figli dell’AI (cfr. consid. 2.4.; STCA 39.2001.16 del 9 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

Anche ritenendo che l’informazione alla Cassa, precedentemente alla decisione del 18 giugno 2024, dell’inoltro della domanda di PC da parte della coniuge dell’insorgente (in effetti il formulario “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” compilato comunque dal ricorrente successivamente al periodo determinante in concreto – ottobre 2023 - giugno 2024 –, ovvero l’8 febbraio 2025 a pag. 2 prevede che“il deposito di una domanda e/o il riconoscimento di una prestazione complementare all’AVS/AI/IPG devono essere immediatamente comunicati alla Cassa CO 1”;cfr. doc. 21 2/11), avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni familiari a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4) - per esempio indicando che l’assicurato, qualora sua moglie avesse ricevuto le PC, avrebbe dovuto restituire gli assegni familiari -, l’omissione dell’insorgente, tenuto conto che la valutazione delgrado di diligenza richiesto avviene sì in base a un parametro oggettivo, senza però ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ossia, ad esempio, la capacità di giudizio e il livello di istruzione (cfr. consid. 2.6.), non costituisce una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve, per cui la sua buona fede non può essere negata.

Nella sentenza già menzionata e pubblicata in DTF 122 V 221, nonché in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"(…)

4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instance cantonale de

recours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la mesure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dû communiquer le changement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réellement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 consid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assimiler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'ont à juste titre relevé les juges de première instance.(…)"

Di conseguenza occorre concludere che nel periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024 il ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni familiari corrispostigli.

Con la notifica della decisione del 18 giugno 2024 relativa alla concessione di prestazioni complementari alla coniuge del ricorrente quest’ultimo ha saputo che l’autorità competente, oltre a corrispondere un importo retroattivo per il periodo ottobre 2023 - giugno 2024, avrebbe versato mensilmente una PC alla moglie e avrebbe rimborsato il premio dell’assicurazione malattia dei cinque membri della sua famiglia (cfr. doc. 23 12/20; consid. 1.2.).

L’insorgente, in ossequio dell’obbligo di comunicare ogni mutamento della situazione personale e/o economica, così come previsto anche nella decisione del 16 febbraio 2023 di attribuzione degli assegni familiari da gennaio 2023 a dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.), avrebbe, pertanto, dovuto comunicare senza indugio alla parte resistente quanto stabilito dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 18 giugno 2024 e non attendere di presentare, il 28 novembre 2024, il modulo “Assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) – Revisione del diritto” e l’8 febbraio 2025 una nuova “Richiesta di assegni familiari per persone senza attività lucrativa” per specificare che la moglie, oltre a una rendita AI, beneficiava di una prestazione complementare (PC) alla rendita AI (cfr. consid. 1.2.).

L'invocata buona fede non deve, perciò, essere ammessa per tale periodo.

2.14.  Stante quanto precede, questa Corte deve concludere che l’assicurato non era in buona fede unicamente dopo aver ricevuto la decisione del 18 giugno 2024 con la quale la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha assegnato a sua moglie le prestazioni complementari.

Un eventuale condono può, dunque, concernere gli assegni familiari percepiti a torto dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024, ad esclusione degli assegni familiari di cui il ricorrente ha beneficiato a favore dei tre figli durante i mesi da luglio a dicembre 2024.

L'incarto va, perciò, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma corrispondente agli assegni familiari ricevuti indebitamente da ottobre 2023 a giugno 2024.

Per quanto attiene all'importo degli assegni familiari relativi ai mesi da luglio a dicembre 2024, esso dovrà per contro essere in ogni caso restituito, dal momento che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.13.), per questo lasso di tempo non può essere riconosciuta al ricorrente la buona fede, primo presupposto per ottenere il condono (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma di fr. 9'750.-- relativi ad assegni familiari erogati in virtù della LAFam da restituire.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso in cuila lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAFam non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2;Jean Métral,Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA;Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3;Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pureUeli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191;Jean Métral,op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

2.  È riconosciuta la buona fede del ricorrente per il periodo dal mese di ottobre 2023 al mese di giugno 2024.

§ L'incarto è rinviato alla Cassa CO 1 affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione degli assegni familiari percepiti dall’assicurato da ottobre 2023 a giugno 2024 e pronunci una nuova decisione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti