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39.2025.4

A torto Cassa negato a ric. assegni fam. per 3 abiatici non considerandola P priva di att. lucrat., poiché coniuge, da cui non separata, percepisce rendita di vecch. AVS. Art. 16 lett. b OAFami va interpretato conform. a legge, tenendo conto che legisl. definito P senza att. con riferim. criteri AVS

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su opposizione del 3 aprile 2025 è annullata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.39.2025.4

rs

Lugano

13 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2025 di

RI1

contro

la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emanata da

CO1

in materia di assegni di famiglia

ritenutoin fatto

1.4.  Il 10 giugno 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

Allorché devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza emanata in forza di una delega del Parlamento, i Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono stabilire in che modo le relative disposizioni vanno inter­pretate e se sono conformi alla legge (cfr. DTF 136 V 258 consid. 4, pag. 264; SVR 2010 UV Nr. 9 consid. 8.2; SVR 2006 KV Nr. 28 consid. 4.2).

Nella misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione inammissibile (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 6.3.; SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a, 105 consid. 6a e riferimenti, STFA E 1/00 del 13 giugno 2003; DTF 117 V 180 consid. 3 a).

Nell’ambito di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa. Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (cfr. DTF 144 V 138 consid. 2.4.; SVR 2006 KV Nr. 28, DTF 131 II 166 consid.2.3, DTF 131 V 14 consid. 3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164 consid.2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).

Le ordinanze d'esecuzione non possono, invece, porre nuove regole atte a restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 146 consid. 3.2.1 pag. 153 l'Alta Corte si è ad esempio così espressa:

"L'art. 3b cpv. 1 OADInon può fondarsi sulla delega legislativa dell'art. 9b cpv. 6 LADI, che autorizza il Consiglio federale unicamente a disciplinare il prolungamento dei termini quadro in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione. Si tratta pertanto di una semplice disposizione d'esecuzione emanata in applicazione dell'art. 109 LADI, che incarica il Consiglio federale dell'emanazione delle norme esecutive della legge. Un'ordinanza di esecuzione può disciplinare solointra legem, e nonpraeter legem. Può stabilire delle regole complementari di procedura, precisare e dettagliare determinate disposizioni della legge, eventualmente colmare delle lacune in senso proprio; senza una delega espressa, non può per contro porre delle regole nuove suscettibili di restringere i diritti degli amministrati o di imporre loro degli obblighi, anche se le regole stesse sono ancora conformi allo scopo legale (DTF 134 I 313consid. 5.3 pag. 317 e i riferimenti citati)."

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.

2.13.L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Visto il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria(cfr. doc. I pag. 9-10; consid. 1.2.) – laquale deve essere intesa solo comedomanda di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza di famiglia è per principio gratuita (cfr. consid. 2.13.; art. 29 cpv. 1 Lptca) –è diventata priva di oggetto (cfr.DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su opposizione del 3 aprile 2025 è annullata.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti